-  Andrea Castiglioni  -  17/01/2017

Parziarietà delle obbligazioni condominiali. Mai più azioni di regresso - Cass. 199/2017 - Andrea Castiglioni

L"obbligazione del condòmino nei confronti del terzo contraente-creditore ha natura parziaria, e non più solidale. Ogni condòmino è tenuto a corrispondere limitatamente alla propria quota, da calcolarsi applicando il criterio espresso dalle tabelle millesimali. In conseguenza di tale natura, non è più esperibile l"azione di regresso nei confronti degli altri condòmini-condebitori, in quanto detta azione costituisce corollario della natura solidale di un'obbligazione. È quindi sconsigliato essere "generosi" nei confronti dei terzi, in quanto si riducono le possibilità di azionare pretese nei confronti degli altri condòmini.

 

La S.C. si è pronunciata confermando la natura parziaria, e non solidale, dei debiti dei condòmini, sia rispetto ai terzi che rispetto ai condòmini in relazione ai rapporti interni. Vi è assoluta conformità alla nota pronuncia della medesima Corte, SSUU 9148/2008, la quale ha ribaltato l"orientamento previgente e statuito che l"obbligazione assunta dal condomìnio ha natura parziaria, sicchè ogni componente della comunità condominiale risponde limitatamente alla quota sua spettante, calcolata applicando la tabella millesimale che esprime le porzioni di proprietà esclusiva.

Le ragioni dell"approdo si possono così riassumere.

Dal punto di vista strettamente giuridico, non vi è alcuna norma che lo vieta, tanto è vero che il Codice civile, nella parte in cui disciplina il condominio, tace sul punto.

Da un punto di vista più legato alla giustizia sostanziale, se così non fosse potrebbe accadere che un condòmino (magari il proprietario dell"attico) viene individuato dall"appaltatore come soggetto potenzialmente più solvibile, e quindi si vedrebbe notificata un"ingiunzione avente ad oggetto l"intera somma del debito condominiale; si vedrebbe poi costretto ad agire in regresso verso gli altri condòmini non coinvolti dall"azione dell"appaltatore (per non considerare il fatto che, se i lavori si reputano non eseguiti a regola d"arte, si vedrebbe lui da solo costretto a promuovere l"opposizione al decreto, con tutto ciò che comporta in termini di spese e di assunzione del rischio).

Nel caso oggetto della sentenza in commento, un condòmino aveva agito in regresso verso altri condòmini poiché aveva pagato per intero il conto dell"appaltatore.

La Corte ha respinto la richiesta proprio in ragione del fatto che la parziarietà dell"obbligazione non consente azioni di regresso nei confronti dei condebitori. Il condòmino generoso non doveva pagare per tutti. A lui residua, quindi, o l"azione di ripetizione verso l"appaltatore (art. 2036 c.c.), poiché quanto da lui pagato in eccedenza costituisce un indebito soggettivo; ovvero un"azione di ingiustificato arricchimento (art. 2041 c.c.) verso i condòmini che non hanno dovuto sopportare l'impegno del pagamento, e tale mancata spesa si risolve in un arricchimento ingiustificato.




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