Letteratura  -  Giulio Rufo Clerici  -  31/12/2022

Paolo Cendon (a cura di), Pandemia e danni risarcibili, Corsiero Editore, Reggio Emilia, 2022, pp. 246

La pandemia da Covid ha prodotto danni? Ed essi sono risarcibili? Il dibattito coinvolge scienziati, giuristi, cittadini, opinionisti, vicini di casa, colleghi ed estranei, ponendoli a confronto mediante tutti gli strumenti di comunicazione disponibili: le risposte condizionano, infatti, i singoli e la collettività, l’economia e le istituzioni, la cultura e, in definitiva, le prospettive dell’umanità.

L’ottimismo ci sospinge verso l’ipotesi di una restituzione integrale di quanto abbiamo perduto, mentre il pessimismo ci propone visioni distopiche: ad esempio, una fiction televisiva ha immaginato che una Corte suprema avrà l’assoluto potere di avocare, istruire e giudicare qualunque caso avvenuto nei giorni del virus, al cospetto dell’intera nazione, collegata in diretta, legittimata ad esprimere la propria opinione e tenuta lontana dal pensiero della malattia, della miseria o della critica contro la classe dirigente (Angmapansa, Corea del Sud, 2021).

Queste suggestioni ricordano che l’epidemia ha prodotto ripercussioni ad ogni livello, e per chiunque: al giurista spetta contribuire alla riflessione comune, analizzando le soluzioni offerte dal nostro ordinamento.

Al riguardo Diritti in movimento, lo scorso marzo, ha organizzato un dibattito su Pandemia Covid e danni extracontrattuali: quali spazi per il risarcimento, contribuendo, successivamente, alla pubblicazione del volume su Pandemia e Danni risarcibili, presso la casa editrice Corsiero.

Il curatore dell’opera, Prof. Paolo Cendon, si è tra l’altro soffermato sulle problematiche riguardanti il vaccino contro il Covid, tra facoltà ed obbligo. Se l’adesione volontaria ad una campagna di vaccinazione ha precedenti storici – come documenta, ad esempio, la Notificazione del Comune di Ascoli in data 30 aprile 1836 – anche l’obbligo è documentato fin dall’epoca napoleonica ed è conforme al moderno ordinamento costituzionale.

Nel caso di una previsione facoltativa, in particolare, il paziente è invitato ad esprimere il proprio consenso alla vaccinazione, esercitando diritti riconosciuti anche alle persone più fragili: la conservazione della loro autonomia è infatti coerente con gli spazi di autodeterminazione già previsti dal nostro ordinamento e gode della garanzia delle funzioni del Giudice tutelare. Nel caso di previsione obbligatoria, è noto che il trattamento deve preservare la salute del pubblico e del diretto interessato, senza che quest’ultimo sia tenuto a subire conseguenze eccedenti la normale tollerabilità: egli, in tale ipotesi, ha infatti diritto alla corresponsione di una equa indennità, a prescindere dai paralleli rimedi risarcitori (Corte Cost. 18 gennaio 2018 n. 5).

Nei successivi interventi assume rilievo la dialettica tra indennità e risarcimento, nonché, per quest’ultimo, tra responsabilità contrattuale e aquiliana: la scelta degli strumenti più idonei non è indifferente, dato che il Covid ha finora cagionato circa sei milioni di morti, oltre a “un ‘buco’ di circa dieci trilioni di dollari nell’economia globale” (si veda l’intervento di A. Negro, L’Assicurazione). E se è difficile avanzare domande risarcitorie individuali nei confronti della Cina, come rileva il Prof. Franzina, si pone la problematica della responsabilità civile in Italia.

Di fatto è innegabile che “i continui tagli alla spesa sanitaria, l’incuria per l’aggiornamento dei piani pandemici, la preferenza data dai politici all’efficienza aziendale del sistema a tutto scapito della sicurezza delle cure abbiano fatto da detonatore di fronte a un virus a elevata infettività e con modalità di contagio allora sconosciute” (A. Venchiarutti, Gli atti leciti dannosi). Né si può ignorare la testimonianza di coloro che hanno affrontato il Covid e hanno provato l’esperienza diretta di essere ignorati dalle autorità sanitarie, visitati in strada dal medico di base, ricoverati in un pronto soccorso trasformato in lazzaretto, senza spiegazioni, senza coperte e al freddo. Meglio tacere del bagno “delle scope”, dei tentativi dei medici di praticare l’ecografia senza conoscerla e della frettolosa dimissione: “annientato ma vivo”, commenta l’Autore (M. Bona, Covid-19 e sistema politico-amministrativo).

In questo scenario alcuni rilevano la inadeguatezza degli ordinari strumenti risarcitori e la necessità di ricorrere ad una indennità, o al contenimento della responsabilità sanitaria, a seconda dei temi in esame e di considerazioni quali l’entità dei danni (G. Marcatajo, L’ingiustizia dei danni da Covid), la possibilità di una “caccia agli untori” (M. Meli, I contagiati imprudenti), il rischio di una medicina difensiva e la riduzione dei costi di assicurazione (U. Salanitro, Le strutture sanitarie). Inoltre, pur essendo evidente la portata dell’epidemia, è utile rilevare che il risarcimento non elimina la ricorrenza del danno, ma determina la traslazione del pregiudizio, in presenza dei requisiti di legge (P. Ziviz, I danni non patrimoniali). Altri Autori difendono invece lo strumento risarcitorio, richiedendo l’applicazione del diritto positivo e sviluppandone le potenzialità alla luce della stessa pandemia; diversamente, l’emergenza potrebbe diventare “terreno fertile” per introdurre riforme imprudenti, o frutto di valutazioni meramente economiche (N. Todeschini, I singoli sanitari, gli ‘esercenti’ nella riforma Gelli-Bianco).

Il volume è completato da riflessioni riguardanti il trattamento dei dati personali – specie con riferimento alle informazioni sensibili di natura sanitaria e rilevanti per contrastare l’epidemia (A. Clemente, La privacy al tempo del Covid) – nonché le problematiche di natura penale e deontologica, rispettivamente, riguardanti l’ambiente di lavoro e la diffusione delle notizie tramite la stampa (si vedano gli interventi di G. Spangher e di A. Armano).

Questa Opera ha dunque il pregio di esprimere francamente il pensiero degli Autori, senza che sia celato tra numerose note a piè di pagina (ricordo un caro amico, recentemente scomparso, solito criticare coloro che citavano la Cassazione anche per dire “che ore sono”!). Ed è un libro da conoscere, per meglio comprendere l’evoluzione del nostro ordinamento, nella perdurante epidemia. 




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