E' riconosciuto che nel caso di affidamenti diretti in house, non è possibile riconoscere gli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici. Questo perché è a mancare quella dimensione di terzietà nel contratto che si instaura tra stazione appaltante e operatore, trattandosi piuttosto di una sorta di "ufficio interno" dell'amministrazione stessa.
Il modello “in house providing” si caratterizza per la mancanza di una concreta terzietà ed estraneità del soggetto affidatario dell’attività rispetto alla pubblica amministrazione affidante, con la conseguenza che, diversamente da quanto si verifica nel caso dell’esternalizzazione, manca una reale relazione intersoggettiva per cui, nella sostanza, è come se il bene o il servizio fosse prodotto da un organo interno dell’amministrazione controllante: proprio tale circostanza fonda la natura peculiare della disciplina in materia di affidamento diretto alle società in house.
Al fine di esprimere avviso sulla questione posta, occorre preliminarmente evidenziare quanto previsto dall’art. 7 del d.lgs 36/2023 secondo cui “Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l’esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l’autoproduzione, l’esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell’Unione europea.”
E che nel primo caso “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3” sulla base di un provvedimento motivato.
La società in house - al ricorrere dei presupposti e delle condizioni stabilite dall’art. 7 del Codice e dall’articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della
direttiva 24/2014/UE e dall’articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall’articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE - pur dotata di autonoma personalità giuridica, presenta connotazioni tali da giustificare la sua equiparazione ad
un "ufficio interno" dell’ente pubblico che l’ha costituita, una sorta di longa manus dello stesso; non sussiste quindi tra l’ente e la società un rapporto di alterità sostanziale, ma solo formale.
Si parla infatti, in tal caso, di immedesimazione organica tra ente affidante e soggetto affidatario, ossia di vicenda endo-organizzativa che non rientra nello schema tipico del contratto d’appalto con affidamento di beni e servizi a soggetti terzi rispetto alla stazione appaltante (Anac ex multis pareri AG/3/2017/AP, AG 17/2017/AP, parere Funz Cons 20/2023 e precedenti ivi richiamati riferiti anche alla disciplina dettata sul tema dal d.lgs. 50/2016).
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