-  Andrea Castiglioni  -  02/12/2016

Linsindacabilità degli atti dellUfficio Centrale per il Referendum - TAR Lazio 10445/2016 - Andrea Castiglioni

Gli atti dell"Ufficio Centrale per il Referendum, istituito presso la Suprema Corte di Cassazione, non sono atti amministrativi, né soggettivamente né oggettivamente, ma assimilabili a provvedimenti giurisdizionali in quanto frutto di un"attività neutrale di controllo di legittimità. Ne consegue che i D.P.R. che recepiscono gli atti di tale Ufficio non sono sindacabili.

 

La sentenza in commento dichiara inammissibile il ricorso per l'impugnazione del D.P.R. del 27.09.2016, con cui è stato indetto il referendum popolare confermativo ex art. 138 Cost. della Legge di revisione costituzionale.

I ricorrenti si dolevano della formulazione del quesito referendario, ritenendolo carente di indicazioni tecniche circa le norme che verrebbero modificate in caso di conferma della revisione costituzionale.

Il motivo per cui il TAR dichiara inammissibile il ricorso per difetto assoluto di giurisdizione riposa sulla seguente ragione: astrattamente i D.P.R. sono senz"altro impugnabili. Tuttavia lo sono laddove essi siano espressione dell"esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, quindi laddove vi sia sotteso l"esercizio del potere amministrativo. Nel caso di specie, il D.P.R. non era espressione di esercizio di potere, ma risulta essere «esplicazione di poteri neutrali di garanzia e controllo, di rilievo costituzionale», poiché si era limitato a recepire una statuizione proveniente «dall"Ufficio Centrale per il Referendum costituito presso la Corte Suprema di Cassazione, al quale, ai sensi dell"art. 12 della citata legge n. 352 del 1970, spetta il compito della verifica di "conformità" della richiesta di referendum "alle norme dell'articolo 138 della Costituzione e della legge", pronunciandosi sulla "legittimità della richiesta"». Detto ufficio, pertanto, ha il compito di vagliare le richieste sotto il profilo della legittimità, quindi ricoprendo un ruolo che non è amministrativo, bensì giurisdizionale.

Ne consegue che il TAR è stato investito del compito di giudicare non un atto di natura amministrativa (il D.P.R.), bensì la decisione dell"Ufficio Centrale per il Referendum presso la Suprema Corte di Cassazione, organo terzo, neutrale e preposto ad un controllo di legittimità.

Essendo detto ufficio è costituito in seno ad un organo giurisdizionale, ricopre un ruolo neutrale, ed esercita un controllo di legittimità, ne consegue che non è possibile qualificare il provvedimento emesso come un atto né soggettivamente né oggettivamente amministrativo. In altre parole, è assimilabile ad un atto giurisdizionale.

La pronuncia si pone in linea con un costante orientamento giurisdizionale (Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 novembre 2015, n. 5369, di conferma della sentenza di questa Sezione n. 4059 del 2015; Sez. IV, 4 maggio 2010, n. 2552; 16 giugno 2009, n. 3834; 2 aprile 1997, n. 333).




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