-  Andrea Castiglioni  -  04/11/2016

L'esercizio dell'impresa giustifica il recesso del comodato abitativo all'ex socio - Cass. 20892/2016 - Andrea Castiglioni

Contratto di comodato di un immobile per fine abitativo. Se il comodante è una società e il comodatario è un socio, il contratto può essere receduto nel caso in cui il vincolo sociale venga meno nei confronti del socio/comodatario, con conseguente obbligo di restituzione del bene immobile. Nella ponderazione di interessi, tra l'esercizio dell'impresa e l'esigenza abitativa, prevale l'esercizio dell'impresa.

 

Nel caso di specie, la società aveva concesso in comodato detto immobile per permettere al socio un"abitazione in un luogo comodo rispetto alla sede della società. Venuto meno il vincolo sociale, la società esercitava il recesso legale del contratto di comodato e chiedeva, in via forzosa stante l"opposizione dell"ex socio, la liberazione dell"immobile.

L"ex socio si opponeva al recesso, contestando la sopravvenienza improvvisa da parte del comodante dell"esigenza che consente di esercitare il recesso del contratto e chiedere la restituzione del bene (art. 1809, comma 2, c.c.), allegando il fatto che la causa (concreta) del contratto era quella di offrire un"abitazione. Essendo in presenza, quindi, di una civile abitazione, insisteva l"ex socio/comodatario, s"impone altresì una prudente comparazione degli interessi in gioco.

La Suprema Corte respinge ogni istanza, confermando la legittimità del recesso e quindi l"obbligo di restituzione. Viene osservato che la volontà della società di destinare l"immobile all"esercizio dell"impresa costituisce valido bilanciamento all"esigenza abitativa dell"ex socio. Pertanto può ritenersi integrato il requisito del bisogno «urgente e impreveduto» (art. 1809, comma 2, c.c.).

A parere di chi scrive, si ritiene che sia stata data notevole importanza all"esigenza oggettiva  dell"attività d"impresa ed iniziativa economica, interesse costituzionalmente tutelato (art. 41 Cost.); mentre, per contro, non si rinviene un diritto inviolabile di pari dignità costituzionale (in effetti, la "casa" e la "abitazione" non sono tutelati a livello costituzionale).

Per tali ragioni, è altresì dovuta indennità di occupazione, da calcolarsi a far tempo dalla data della notifica della domanda giudiziale di restituzione del bene, in quanto formale atto di costituzione in mora (art. 1219 c.c.), essendo la domanda giudiziale sulla legittimità del recesso una pronuncia di mero accertamento, e non costitutiva come la domanda di restituzione.

 




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