Commissione Tributaria Regionale di Bologna Sez. VIII; sentenza 9/4/2021-21/4/2021, n. 546/2021; Pres. Sinisi Rel. est. Morlini; omissis (avv. Pagliani) c. Agenzia delle Entrate di Modena (dott. D’Ardia).
Processo tributario – Omessa impugnazione da parte del curatore per mancanza di utilità per la massa dei creditori - Legittimazione ad agire del fallito - Esclusione.
Artt. 43 L.F.
E' inammissibile, per difetto di legittimazione ad agire ex art. 43 comma 1 L.F., il ricorso del contribuente concernente crediti fiscali i cui presupposti si siano verificati prima della dichiarazione del suo fallimento, ove il curatore abbia omesso di promuovere detto ricorso non per inerzia, ma in seguito ad una esplicita presa di posizione negativa circa la sua utilità per la massa dei creditori.
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