Commissione Tributaria Regionale di Bologna Sez. VIII; sentenza 12/3/2021-16/7/2021, n. 994/2021; Pres. Grandinetti, Rel. est. Morlini; omissis, omissis e omissis (avv. omissis) c. Comune di omissis (avv. omissis).
IMU- Detrazione per l’abitazione principale - Requisiti - Dimora abituale del contribuente e dei familiari - Necessità - Spettanza del beneficio.
Artt. 13 comma 2 D.L. n. 201/2011
In tema di IMU, ai fini della detrazione prevista per l’abitazione principale, il contribuente deve provare che l’immobile costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari.
Se risulta che i coniugi, non separati legalmente, occupino due distinte abitazioni, ove hanno stabilito ciascuno la propria residenza anagrafica, il beneficio fiscale non può essere riconosciuto.
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