Deboli, svantaggiati  -  Redazione P&D  -  22/01/2024

Gli strumenti di tutela delle vittime di Cyberbullismo - Mariantonietta Bandiera

La necessità di tutelare i minori vittime di “cyberbullismo” è preminente nella nostra società, proprio per l’invasività del fenomeno. Il termine
“cyberbullismo” annovera al suo interno tutte quelle condotte, poste in essere mediante strumenti informatici, che si concretizzano in atti molesti, aggressivi e prevaricanti. A ben vedere, il cyberbullismo non è nient’altro che la trasposizione in rete del più risalente bullismo. Tuttavia, si tratta di un fenomeno ancora più grave.
Invero, il cyberbullismo si distingue dal bullismo per essere maggiormente invasivo, poiché in grado di raggiungere la vittima senza alcun limite
spaziale o temporale: gli strumenti informatici, infatti, sono idonei a perseguitarla in ogni dove, tanto da travalicare perfino l’intimità delle mura domestiche, con conseguenti ed evidenti ripercussioni sulla salute psico-fisica del minore.
Il mondo virtuale, infatti, costituito dai vari social network, programmi di messaggistica istantanea (whatsapp e telegram), siti internet, cristallizza il momento diffamatorio, rendendolo ripetibile all’infinito.
Spesso le vittime vengono prese di mira per motivi futili, quali l’aspetto fisico, il presunto orientamento sessuale, le relazioni sentimentali, il modo di vestire o di pensare, e, in conseguenza delle condotte poste in essere dal (cyber) bullo, la vittima si chiude in isolamento, oppure rifiuta la scuola, o ancora cade in depressione.
Il fenomeno del “cyberbullismo” sta crescendo sempre di più, tanto che, secondo una ricerca condotta da Save The Children, tre ragazzi su dieci sono testimoni di comportamenti violenti in rete e il 72% degli adolescenti vede il cyberbullismo come il fenomeno sociale più pericoloso del momento.
Sul fronte del soggetto che pone in essere tali condotte persecutorie, invece, si tratta molto spesso dei c.d. “leoni da tastiera”, sicuri di poter esprimere qualsiasi minaccia, offesa, insulto, ricatto, comodamente da una scrivania e noncuranti della circostanza che dietro il monitor del computer (o dietro lo schermo del cellulare) c’è una persona in carne e ossa, a cui stanno cercando di distruggere la vita.
Per contrastare il fenomeno il legislatore ha emanato la legge n. 71 del 2017, recante “disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, che viene definito all’art. 1, comma 2, come “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.
Al fine di contrastare il bullismo on line, la suddetta legge prescrive un’accurata attività preventiva, volta ad offrire la giusta attenzione al
fenomeno, educando gli studenti alla sua piena comprensione.

Per quanto concerne il fronte della tutela legale, si evidenzia che, sul fronte della tutela amministrativa, in via preventiva la vittima di cyberbullismo che abbia compiuto gli anni 14 e i suoi genitori possono esporre i fatti all’autorità
di pubblica sicurezza e proporre contestualmente la richiesta di ammonimento al questore, nei confronti dell’autore dell’atto di cyberbullismo.

In particolare, l’ammonimento del questore è una misura monitoria demandata all’Autorità di pubblica sicurezza, su richiesta della vittima, prima della presentazione della querela. L’ammonimento orale è una misura volta a svolgere una funzione di prevenzione e di dissuasione dai comportamenti sanzionati penalmente.

Invero, la valutazione amministrativa è diretta non a stabilire responsabilità quanto a prevenire la commissione di reati.
Sul fronte penalistico, invece, le condotte poste in essere dal bullo - che possono avere un contenuto eterogeneo - integrano singole fattispecie criminose (a mero titolo esemplificativo: le percosse ai sensi dell’art. 581 c.p. e le lesioni personali ex art. 582 c.p., la diffamazione aggravata ex art. 595, comma 2, c.p., la violenza privata ai sensi dell’art. 610 c.p., la minaccia ex art. 612 c.p., gli atti persecutori – c.d. Stalking – ex art. 612 bis c.p.).

Inoltre, sul fronte civilistico, la vittima ha diritto a ottenere un congruo risarcimento per i danni subiti.
Più precisamente, approfondendo i rimedi predisposti dal diritto civile, il cyberbullo risponderà a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c., il quale statuisce che “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno“.

Tuttavia, nell’ipotesi in cui il soggetto agente sia minorenne, di tali condotte di cyberbullismo sono chiamati a rispondere i genitori e gli insegnanti, per culpa in vigilando e per culpa in educando ex art. 2048, primo e secondo comma c.c. (“1) Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato

dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante. 2) I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”).

Per quanto concerne la tipologia di danno risarcibile, la vittima di cyberbullismo potrà agire per il ristoro del danno non patrimoniale subito, e in particolare del danno morale (il riferimento è alle sofferenze fisiche e morali, ai turbamenti dello stato d’animo della vittima), del danno biologico (qualora la condotta posta in essere dal bullo abbia determinato l’insorgenza di una lesione nel fisico o nella psiche) e del danno esistenziale.

Ma non solo. La legge n. 71 del 2017 all’art. 2 prevede, altresì, che il minore vittima di cyberbullismo (se ha più di 14 anni oppure gli esercenti la responsabilità genitoriale per suo conto) possa chiedere al gestore del sito internet o del social media o al titolare del trattamento di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete oggetto della pratica. Se non si provvede entro 48 ore, l’interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore chiedendo al gestore un intervento immediato (art. 2, comma II, l. 71 del 2017).

Per quanto concerne, invece, il Digital Services Act (regolamento europeo n. 2022/2025 in materia di servizi digitali), sebbene non contenga norme esplicitamente dedicate al fenomeno del cyberbullismo, è da ritenere che racchiuda al suo interno tutele generali che possono rivelarsi efficaci per le vittime di bullismo on line: il riferimento è alla possibilità di contestare le decisioni di moderazione dei contenuti delle piattaforme e introdotte misure di trasparenza per le piattaforme sugli algoritmi utilizzati (art. 45).

Più precisamente, dal momento che i contenuti vengono rimossi (o non vengono pubblicati) sulla base di algoritmi, le piattaforme dovranno rendere accessibili almeno i criteri attraverso i quali decidono di rendere visibile (o meno) o di rimuovere un determinato contenuto.

Nell’ipotesi in cui le moderazioni non dovessero rivelarsi efficaci, le autorità garanti nazionali avranno la possibilità di intervenire in modo tempestivo, mediante le procedure previste in caso di inerzia di piattaforme, portali o social network.

Lo scopo del regolamento, infatti, è quello di garantire un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile.
Concludendo, la vittima di cyberbullismo ha a disposizione numerosi rimedi poiché, in via preventiva, può chiedere l’ammonimento del questore.

Poi, sul fronte penalistico, è possibile presentare una denuncia o una querela per i reati posti in essere dal bullo. La responsabilità penale del bullo sussiste laddove questi abbia compiuto il quattordicesimo anno di età. Sul piano civilistico, inoltre, la vittima può ottenere un congruo risarcimento per tutti i danni subiti, di natura patrimoniale e non patrimoniale. Al risarcimento del danno sono tenuti, nell’ipotesi in cui il bullo sia minorenne, i genitori ovvero gli insegnanti (laddove l’episodio criminoso si consumi all’interno degli ambienti scolastici) ai sensi del citato art. 2048 cod. civ.

Per quanto concerne la responsabilità degli insegnanti, è del tutto evidente che, laddove la scuola è pubblica, la responsabilità si estende alla pubblica amministrazione, la quale si surroga al suo personale nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi. Se, al contrario, si tratta di una scuola privata, sarà la proprietà dell’istituto a risponderne.

Sia i genitori, che gli insegnanti, andranno esenti da responsabilità soltanto ove dimostrino di non aver potuto impedire il fatto.
Inoltre, il minore vittima di cyberbullismo (se ha più di 14 anni oppure gli esercenti la responsabilità genitoriale per suo conto) può chiedere al gestore del sito internet o del social media o al titolare del trattamento di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete oggetto della pratica persecutoria e/o diffamatoria.


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