Deboli, svantaggiati  -  Alceste Santuari  -  05/03/2025

Progetto di vita tra attività personalizzate e standardizzate – Tar Piemonte, 296/25

L’art. 2, comma 1, lett. n), del d.lgs. 62/2024 stabilisce che il “progetto individuale, personalizzato e partecipato della persona con disabilità che, partendo dai suoi desideri e dalle sue aspettative e preferenze, è diretto ad individuare, in una visione esistenziale unitaria, i sostegni, formali e informali, per consentire alla persona stessa di migliorare la qualità della propria vita, di sviluppare tutte le sue potenzialità, di poter scegliere i contesti di vita e partecipare in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri.”

In quest’ottica, il Progetto di Vita individuale, personalizzato e partecipato deve permettere, tra l’altro, di:

-) calibrare i singoli sostegni, attivati nei vari ambiti;

-) evitare, laddove possibile, che interventi di diversi ambiti, risultino confliggenti;

-) riconciliare obiettivi non allineati;

-) realizzare integrazione e flessibilità nelle risposte ai bisogni di sostegno espressi dalla persona con disabilità anziché muovere dal sostegno prestabilito per adattarlo alle esigenze della stessa

-) valorizzare tutte le risorse, non solo economiche, disponibili.

Poiché i principi, anche costituzionali, necessitano di adeguati procedimenti che sappiano “tradurre” e applicare quei principi (cfr. per tutte la sentenza della Corte costituzionale n. 131/2020), il progetto di vita richiede di essere implementato attraverso precise procedure amministrative.

Nel nostro ordinamento, per quanto riguarda l’argomento in discussione, due sono le “famiglie” di procedure disponibili, segnatamente, quelle di natura competitiva, la cui fonte normativa è rinvenibile nel d. lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e quelle di matrice collaborativa di cui al d. lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore). Volutamente sintetizzando e semplificando in questa sede, si può ritenere che le procedure di gara ruotano intorno all’acquisto di prestazioni, tendenzialmente standardizzate, mentre i procedimenti di co-amministrazione (sui quali, peraltro, si fonda il Budget di progetto che sostiene il Progetto di vita, così come disciplinato dall’art. 28, comma 2, d. lgs. n. 62/2024) contemplano la definizione di progetti, interventi e azioni innovativi, sperimentali e, tendenzialmente, non riconducibili a prestazioni predefinite.

Fino all’approvazione del Codice del Terzo settore e ancora in molti casi oggi, in larga parte, le amministrazioni pubbliche hanno garantito l’erogazione delle attività e servizi a favore delle persone con disabilità attraverso le procedure di gara, atteso, tra l’altro, che queste ultime favoriscono il dispiegarsi delle regole di mercato, garantendo ad una pluralità di operatori economici di partecipare e presentare la loro offerta. In una simile cornice, co-programmazione e co-progettazione sembrano ancora concepiti quali marginali e, comunque, non adatti a perseguire l’obiettivo di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni.

In quest’ottica, deve essere letta la recente pronuncia del Tar Piemonte (Sez. II, 6 febbraio 2025, n. 296), nella quale i giudici amministrativi hanno, inter alia, ribadito che il PEI (Piano Educativo Individualizzato) rappresenti “il momento più propriamente ideativo ed intellettuale dell’attività di sostegno dell’alunno con disabilità ai fini della realizzazione del suo processo di integrazione scolastica,” in quanto lo stesso “individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati” ed “esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione”.

Il Tar ha segnalato che “l’elaborazione del PEI è tuttavia di competenza dell’istituzione scolastica che vi provvede attraverso lo specifico Gruppo di lavoro operativo (G.L.O.)[…] e che, quindi, ancorché il capitolo d’appalto faccia riferimento ai “progetti personalizzati”, questi debbano intendersi “evidentemente, [come] un’attuazione o comunque una specificazione di quanto previsto dal PEI (essendo descritti come “di supporto alla realizzazione” di quest’ultimo) e, ad ogni modo, non sono rimessi alla definizione in via autonoma da parte dagli assistenti educatori che svolgono il servizio”. E ciononostante, in altra occasione, il Consiglio di Stato (sez. III, sentenza 12 agosto 2024, n. 7089)) abbia sottolineato che “da quanto opinato da parte appellante, non pare predicabile in alcun modo il carattere vincolante del P.E.I. in punto di determinazione delle misure di assistenza scolastica, per l’assorbente considerazione che il Piano educativo individualizzato si limita a formulare motivate proposte e non già determinazioni conclusive.”

Alla luce del quadro brevemente delineato, si può dunque ritenere che “personalizzazione” non possa fare rima con “standardizzazione”? La risposta è affermativa, nel senso che occorrerà, in specie alla luce delle previsioni normative contenute nel d. lgs. n. 62/2024, immaginare percorsi amministrativi che sappiano, da un lato, assicurare il coinvolgimento di soggetti cooperativi, non lucrativi e di beneficio comune, disponibili e capaci di sostenere la realizzazione delle aspirazioni, attese, aspettative, interventi e azioni contemplati nel Progetto di vita e, dall’altro, che non siano schiacciate sulla dimensione prestazionale e, quindi, sinallagmatica della procedura.




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