un gruppo di manichini bianchi che camminano in fila
Consensus Conference SIMLA Baréme lesioni di non lieve entità
……La fretta potrebbe essere una cattiva consigliera
Enrico Pedoja medico legale
La Metodologia proposta
Stanno girando informalmente le prime indicazioni espresse dal Gruppo di Studio Simla che ha elaborato, con criterio “ statistico “, i parametri medico legali per la valutazione tecnica delle Percentuali di Invalidità Permanente comprese tra il 10 ed il 100% che dovrebbero successivamente trovare spazio all’interno di una Tabella di competenza del Ministero della Salute
Pur apprezzando il lavoro di ricerca bibliografica nazionale ed internazionale , favorito dall’ AI , relativo all’acquisizione degli Orientamenti espressi da numerosi autori nazionali ed Esteri , su vari ambiti di interpretazione valutativa di alcune voci danno , dobbiamo tuttavia prendere atto – se confermato- della totale assenza di un preliminare ed aggiornato confronto multidisciplinare della SIMLA con le principali Società Scientifiche Presupposto imprescindibile e finalizzato a definire le attuali conoscenze della Medicina necessarie ad una più approfondita valutazione degli aspetti clinici di ogni singola condizione menomativa, soprattutto se indirizzata a valutarne le effettive ricadute sui comuni atti della vita quotidiana e sui comuni aspetti dinamico - relazionali
Voler continuare ad individuare esclusivamente dei parametri convenzionali di “ disfunzionalita’ anatomica e psichica” finalizzati a fornire presupposti medico legali, che abbiano un adeguato valore “probatorio “ ai fini di una equilibrata liquidazione risarcitoria del danno alla persona , non è più sufficiente
E’ paradigmatico considerare – ad esempio- il principio proposto dalla Consensus in tema di danno “estetico” ove si affermerebbe che – in caso di mutilazione di un arto o segmento di arto – è prevista una percentuale di invalidità unica comprensiva del danno estetico , senza considerare che il disetetismo realizzatosi ( menomazione della efficienza estetica ) è comunque una componente autonoma , che richiede sempre una distinta definizione quantitativa e “ qualitativa “, che spesso può richiedere il supporto di altre competenze professionali , avendo tale componente ricaduta sul sentire del danneggiato , rispetto al solo danno “ funzionale della menomazione d’organo che incide esclusivamente sul fare della persona
Discutibile , poi, l’ipotesi di fornire sempre una unica valutazione complessiva della Invalidità Permanente , che non consente di definire quale sia la composizione della stessa ( se un'unica menomazione ovvero il risultato di menomazioni plurime ) e quindi di evidenziare quali sia l’effettiva e sostanziale incidenza sul disvalore biologico accertato ai fini danno non patrimoniale …… mantenendo, così, tra l’altro, l’equivoco interpretativo giuridico per il quale …” più cresce l’invalidità permanente .. più aumenta il grado di “ sofferenza “ del danneggiato
Questo è il motivo per cui alcuni principi valutativi e metodologici espressi dal Comitato degli esperti non parrebbero supportati da un adeguato aggiornamento scientifico ( clinico e medico legale ) e non potrebbero avere – a parere di chi scrive – oggettivo e condiviso riscontro applicativo ove debbano ora rappresentare elementi di equa stima del danno non patrimoniale , anche nel rispetto dello stesso art 32 della Costituzione
Stupisce come il Comitato Scientifico non abbia considerato , preliminarmente , la Posizione Tecnica già condivisa ed ufficializzata dalla stessa SIMLA a partire dal 2018 e definita nel 2023 in tema di “ sofferenza menomazione correlata “
Parametro medico legale di ordine qualitativo , di valenza probatoria analoga alla IP ai fini risarcitori , che sostanzialmente ha lo scopo di rimodulare il generico rapporto “causa – effetto “ previsto nel postulato medico legale di “danno biologico “ e quindi contestualmente di limitare le possibili sperequazioni liquidative che sottende il solo” parametro” di Invalidita’ permanente , rimasto - nella sua esclusiva dimensione “quantitativa” – sostanzialmente lo stesso dalle Tabelle di Como e Perugia degli anni 60’
Non a caso lo stesso Osservatorio di Giustizia del Tribunale di Milano , recependo dalla Medicina Legale ( cioè dalla stessa SIMLA ) tale criticità ( cioe’ il rischio di uno sperequativo automatismo liquidativo della IP ) aveva correttamente predisposto nell’ultima versione del Quesito Istruttorio del Tribunale di Milano una modifica inserendo il parametro della “sofferenza menomazione correlata” Variabile tecnica che – in vero- da anni era già prevista nei quesiti Istruttori di molte altre sedi di Tribunale del Nord Est
Tali aspetti tecnici - oggetto di contributo scientifico e casistico già trasmesso al Ministero delle Imprese ( richiamato nella stessa relazione illustrativa della TUN) e successivamente al Ministero della Salute , erano stati – da tempo - più volte rappresentati alla Società Scientifica SIMLA , senza aver avuto purtroppo alcun riscontro dialettico e comunicativo , soprattutto in previsione della revisione di un Bareme ( e di una metodologia valutativa) destinata a definire il disvalore del “bene salute “ di un danneggiato per gli specifici ambiti dell’RC auto e della Responsabilitaà Sanitaria : attività di Competenza del Ministero della Salute in cui si inserisce lo specifico intervento)
Il Comitato Scientifico SIMLA non avrebbe purtroppo tenuto conto del mutato orientamento giurisprudenziale venutosi a realizzare dopo il 2008 con l’avvento del “ danno non patrimoniale “ e della conseguente evoluzione del pensiero scientifico medico legale : Materia di competenza scientifica della SIMLA , ufficialmente già condiviso nello stesso contesto Societario Scientifico che in precedenza aveva iniziato ad affrontare la materia , poi , purtroppo , inspiegabilmente abbandonata
Menomazioni Preesistenti E Pregiudizio Allo Stato Anteriore
Una Metodologia …. equivoca e arbitraria …?
Come si possono far confluire in un unico parametro di danno aspetti “ quantitativi “ di disfunzionalita biologica e aspetti “ qualitativi “ di danno alla persona .. col rischio di condizionare le “ poste liquidative del danno non patrimoniale ” in conseguenza di inevitabili interpretazioni arbitrarie del medico legale …??
Apprendiamo che Il Comitato tecnico scientifico avrebbe posto una particolare attenzione alla valutazione dei danni verificatisi in soggetti anziani o comunque fragili e/o vulnerabili segnalando che la dottrina medico-legale prevede attenzione nella valutazione del danno biologico permanente in considerazione delle minori capacità di adattamento alla condizione menomativa finale.:
Cio’ è ovvio , come è ovvio che il quadro clinico menomativo finale della “organo funzione” interessata dalla sopravvenuta lesione possa configurare – nel fragile o nell’anziano -, percentuali di danno superiore a quelle previste dalle ipotetiche fasce di IP indicate in un qualsiasi Barème Fin qui tutto bene !
Quello che appare “ equivoco “ , nonchè soggetto a possibili anomale interpretazioni “soggettive” del medico legale ( in quanto non fondate su una rigorosa metodologia di ordine “accertativo” del danno biologico) , concerne , per tali fattispecie , la valutazione dello “ stato anteriore “ dell’anziano o fragile danneggiato ove il Comitato Scientifico affermi che lo status funzionale( cioe’ la IP) vada apprezzato anche nelle sue differenti estrinsecazioni (quotidianità, relazionalità, socialità), ,derivandone una chiara sovrapposizione tra aspetti gli aspetti “ quantitativi “ della invalidita’ permanente biologica (secondo il Bareme che richiede – come affermano gli stessi Esperti -una rigorosita’ valutativa ) e le ricadute sociali- relazionali e della quotidianita’) di natura prettamente “ qualitativa “ del danno non patrimoniale , la cui definizione tecnica va tenuta distinta in quanto la relativa compensazione risarcitoria spetta solo all’Operatore del Settore o al Giudice
Viceversa – onde non adivenire ad arbitrarie e predeterminate parametrazionì risarcitorie - anche la valutazione dell’Anziano dovrebbe ragionevolmente rientrare nel novero del “ danno incrementativo , secondo la stessa prassi indicata dalla Cassazione , non vincolando, al solo dato numerico , qualsiasi successiva Ipotesi liquidativa che rimane a carico degli Operatori o del Giudice
Restando nel merito della discussione su “ menomazioni preesistenti e pregiudizio sullo stato anteriore , parrebbe analogamente “ equivoca “ l’ipotesi prospettata dal Comitato Scientifico per cui ……” Nel caso in cui la menomazione interessi organi od apparati già sede di patologie od esiti di patologie, le indicazioni date dalla tabella andranno modificate a seconda che le interazioni tra menomazioni e preesistenze aumentino ovvero diminuiscano il danno da lesione rispetto ai valori medi previsti”
Anche in tale ipotesi subentrano evidenti criticita’ applicative che allontanano dal criterio di “ rigorosita’ ” accertativa previsto dagli stessi Promotori scientifici
Infatti non è chiaro quale sia il metodo scientifico “rigoroso” con cui il medico legale debba procedere al fine di incrementare o diminuire il grado di invalidita’ permanente , riproponendosi il rischio di “ arbitrarieta’ “ ( o forse potremmo dire … di aleatorietà ) valutativa già evidenziato nel danno all’anziano
La risposta più logica - e consona agli orientamenti giurisprudenziali – rimarrebbe dunque la strada del danno incrementativo , ove sia ravvisabile un effettivo peggioramento disfunzionale
In tal senso ladistinta valutazione dello stato anteriore , basata su criterio presuntivo deducibile dallo stesso Bareme , manterrebbe comunque un maggior valore probatorio , rispetto alla “ autonoma discrezionalità “ del medico legale nell’incrementare o ridurre .. a suo piacere.. il grado complessivo di invalidita’ permanente
Forse sarebbe utile – condividendo lo stesso orientamento espresso dal Consiglio di Stato- fermarsi , approfondire la dialettica tecnica con tutto il contesto professionale specialistico medico legale e , ragionevolmente, meditare ancora un po' sulla complessa materia , oggetto del nostro intervento specialistico professionale , che non è fatto solo di …..“ numeri “
Un invito che rivolgo a tutti gli Specialisti Medico Legali nell’ ottica di una visione effettivamente discussa e condivisa della medicina legale Assicurativa