Danni  -  Redazione P&D  -  01/05/2024

Consensus Conference SIMLA Bareme lesioni di non lieve entità ……La fretta potrebbe  essere  una cattiva consigliera - Enrico Pedoja

un gruppo di manichini bianchi che camminano in fila

Consensus Conference SIMLA   Baréme lesioni di non lieve entità

……La fretta potrebbe  essere  una cattiva consigliera 

 Enrico Pedoja medico legale 

La Metodologia proposta 

Stanno girando informalmente  le prime indicazioni espresse dal Gruppo di Studio Simla che ha elaborato, con criterio “ statistico “,  i parametri medico legali per la valutazione tecnica delle Percentuali di Invalidità Permanente comprese tra il 10 ed il 100% che dovrebbero successivamente trovare spazio all’interno di una Tabella di competenza del Ministero della Salute

Pur apprezzando il lavoro di ricerca bibliografica  nazionale ed internazionale , favorito dall’ AI , relativo all’acquisizione degli Orientamenti  espressi da numerosi autori nazionali ed Esteri , su vari ambiti di interpretazione valutativa di alcune voci danno , dobbiamo tuttavia prendere atto – se confermato-  della totale assenza di un preliminare ed aggiornato confronto multidisciplinare  della SIMLA  con le principali  Società Scientifiche  Presupposto imprescindibile e finalizzato  a definire le attuali conoscenze della Medicina necessarie ad una più approfondita valutazione degli aspetti clinici di ogni singola condizione menomativa, soprattutto se indirizzata a valutarne le  effettive ricadute sui comuni atti della vita quotidiana e sui comuni aspetti dinamico - relazionali   

Voler continuare ad individuare esclusivamente dei parametri convenzionali di “ disfunzionalita’ anatomica e psichica” finalizzati a fornire presupposti  medico legali,  che abbiano un adeguato valore “probatorio “ ai fini di una equilibrata  liquidazione risarcitoria del danno alla persona , non è più sufficiente 

E’ paradigmatico considerare  – ad esempio-  il principio proposto dalla Consensus  in tema di danno “estetico” ove si affermerebbe  che  – in caso di mutilazione di un arto o segmento di arto  – è prevista  una percentuale di invalidità unica comprensiva del danno estetico  , senza considerare che il  disetetismo  realizzatosi  ( menomazione della efficienza estetica ) è comunque una componente autonoma ,  che richiede   sempre una  distinta definizione quantitativa e  “ qualitativa “,  che  spesso può richiedere il supporto di altre competenze professionali  , avendo tale componente  ricaduta sul sentire del danneggiato ,  rispetto al solo  danno “ funzionale della menomazione d’organo che incide esclusivamente sul fare della persona  

Discutibile , poi, l’ipotesi  di fornire sempre una unica valutazione complessiva della Invalidità  Permanente , che non consente di definire quale sia la composizione della stessa  ( se un'unica menomazione ovvero il risultato di menomazioni plurime )  e quindi di evidenziare quali sia l’effettiva e sostanziale incidenza sul disvalore biologico accertato ai fini   danno non patrimoniale …… mantenendo, così, tra l’altro,  l’equivoco  interpretativo giuridico per il quale  …”  più cresce l’invalidità permanente .. più aumenta il grado di “ sofferenza “ del danneggiato

Questo è il motivo per cui alcuni principi valutativi e metodologici espressi dal Comitato degli esperti non parrebbero supportati da un adeguato aggiornamento scientifico  ( clinico e medico legale ) e non potrebbero avere – a parere di chi scrive – oggettivo  e condiviso  riscontro applicativo ove debbano ora rappresentare elementi di equa stima del danno non patrimoniale , anche nel rispetto dello stesso art 32 della Costituzione

Stupisce come il Comitato Scientifico non abbia considerato , preliminarmente , la  Posizione Tecnica  già condivisa ed  ufficializzata dalla stessa SIMLA  a partire dal 2018  e definita nel 2023 in tema di “ sofferenza menomazione correlata “ 

 Parametro medico legale di ordine qualitativo , di  valenza probatoria analoga alla IP ai fini risarcitori  , che sostanzialmente ha lo scopo  di rimodulare il generico rapporto “causa – effetto “  previsto nel postulato medico legale di “danno biologico  e quindi  contestualmente  di limitare le possibili  sperequazioni liquidative  che sottende il solo”  parametro” di Invalidita’ permanente ,  rimasto -  nella sua esclusiva dimensione “quantitativa”  sostanzialmente  lo stesso dalle Tabelle di Como e Perugia degli anni 60’   

Non a caso lo stesso Osservatorio di Giustizia del Tribunale di Milano , recependo dalla Medicina Legale  ( cioè dalla stessa SIMLA  ) tale criticità  ( cioe’ il rischio di uno sperequativo  automatismo liquidativo della IP )  aveva correttamente predisposto nell’ultima versione del Quesito Istruttorio del Tribunale di Milano una modifica  inserendo il parametro della “sofferenza menomazione correlata”   Variabile tecnica che – in vero-  da anni era già prevista  nei quesiti Istruttori di molte altre  sedi di Tribunale del Nord Est 

Tali aspetti tecnici   - oggetto di  contributo scientifico e casistico già  trasmesso al Ministero delle Imprese ( richiamato nella stessa relazione illustrativa della TUN)  e successivamente  al Ministero della Salute , erano  stati – da tempo - più volte rappresentati alla Società Scientifica SIMLA  , senza aver avuto purtroppo  alcun riscontro dialettico e comunicativo , soprattutto in previsione della revisione di un Bareme ( e di una metodologia valutativa) destinata a definire  il disvalore del “bene  salute “ di un danneggiato per gli specifici ambiti dell’RC auto e della Responsabilitaà Sanitaria : attività  di Competenza del Ministero della Salute  in cui si inserisce lo specifico intervento)  

 Il Comitato Scientifico SIMLA  non avrebbe purtroppo  tenuto conto   del mutato orientamento giurisprudenziale venutosi a realizzare dopo il 2008 con l’avvento del “ danno non patrimoniale “ e della conseguente evoluzione del pensiero scientifico medico legale : Materia di competenza scientifica della SIMLA ,   ufficialmente già condiviso nello stesso contesto Societario Scientifico che in precedenza aveva iniziato ad affrontare la materia ,  poi , purtroppo , inspiegabilmente abbandonata 

Menomazioni Preesistenti E Pregiudizio Allo Stato Anteriore 

Una Metodologia …. equivoca e arbitraria …?

Come si possono far confluire in un unico parametro di danno aspetti  quantitativi “ di disfunzionalita  biologica e aspetti “ qualitativi “ di danno alla persona .. col rischio di condizionare  le “ poste  liquidative del danno non patrimoniale ”  in conseguenza di inevitabili  interpretazioni arbitrarie del medico legale …??

Apprendiamo che Il Comitato tecnico scientifico  avrebbe posto  una particolare attenzione alla valutazione dei danni verificatisi in soggetti anziani o comunque fragili e/o vulnerabili segnalando che  la  dottrina medico-legale prevede attenzione   nella valutazione del danno biologico permanente in considerazione delle  minori capacità di adattamento alla condizione menomativa finale.: 

Cio’ è ovvio , come è ovvio che il quadro clinico menomativo finale della “organo funzione” interessata dalla sopravvenuta lesione possa configurare – nel fragile o nell’anziano -, percentuali di danno superiore a quelle previste dalle ipotetiche fasce di IP indicate in un  qualsiasi Barème  Fin qui tutto bene !

Quello che appare “ equivoco “ , nonchè  soggetto a possibili anomale interpretazioni “soggettive”  del medico legale (  in quanto non fondate   su una rigorosa  metodologia di ordine “accertativo  del danno biologico) , concerne , per tali fattispecie , la valutazione dello “ stato anteriore “ dell’anziano o fragile danneggiato ove il Comitato Scientifico  affermi che lo  status funzionale( cioe’ la IP) vada apprezzato anche nelle sue differenti estrinsecazioni (quotidianità, relazionalità, socialità), ,derivandone una chiara sovrapposizione  tra aspetti gli aspetti  quantitativi   della invalidita’ permanente biologica (secondo  il Bareme che richiede – come affermano gli stessi Esperti -una rigorosita’ valutativa ) e le ricadute sociali- relazionali e della quotidianita’)  di natura prettamente “ qualitativa “ del danno non patrimoniale , la cui definizione tecnica va tenuta  distinta in quanto la  relativa compensazione risarcitoria spetta solo all’Operatore del Settore  o al Giudice

Viceversa – onde non adivenire ad  arbitrarie e predeterminate parametrazionì risarcitorie -   anche la valutazione dell’Anziano dovrebbe ragionevolmente   rientrare  nel novero del “ danno incrementativo , secondo la stessa prassi indicata dalla Cassazione , non vincolando, al solo dato numerico , qualsiasi successiva Ipotesi liquidativa che rimane a carico  degli Operatori o del Giudice 

 Restando nel merito della discussione su “ menomazioni preesistenti e pregiudizio sullo stato anteriore , parrebbe  analogamente “ equivoca “ l’ipotesi prospettata dal Comitato Scientifico  per cui ……” Nel caso in cui la menomazione interessi organi od apparati già sede di patologie od esiti di patologie, le indicazioni date dalla tabella andranno modificate a seconda che le interazioni tra menomazioni e preesistenze aumentino ovvero diminuiscano il danno da lesione rispetto ai valori medi previsti”

Anche in tale ipotesi subentrano evidenti criticita’ applicative che allontanano dal criterio di “ rigorosita’ ” accertativa  previsto dagli stessi Promotori scientifici 

Infatti  non è chiaro quale sia il metodo scientifico  “rigoroso  con cui il medico legale debba procedere al fine di  incrementare o diminuire  il grado di invalidita’ permanente , riproponendosi il rischio di “ arbitrarieta’ “ ( o forse potremmo dire … di aleatorietà  ) valutativa  già evidenziato nel danno all’anziano

La risposta più logica  - e consona agli orientamenti giurisprudenziali – rimarrebbe  dunque la strada del danno incrementativo , ove sia ravvisabile un effettivo peggioramento disfunzionale 

 In tal senso ladistinta   valutazione dello stato anteriore , basata su criterio presuntivo  deducibile  dallo stesso Bareme , manterrebbe  comunque un maggior valore probatorio , rispetto alla “ autonoma discrezionalità “ del medico legale nell’incrementare o ridurre .. a suo piacere.. il grado complessivo di invalidita’ permanente  

  Forse sarebbe utile – condividendo lo stesso orientamento  espresso dal  Consiglio di Stato-  fermarsi , approfondire la dialettica tecnica con tutto il  contesto professionale  specialistico  medico legale e , ragionevolmente, meditare ancora un po' sulla complessa materia , oggetto del nostro intervento specialistico professionale ,   che non è fatto solo di …..“ numeri “

Un invito che rivolgo a tutti gli Specialisti Medico Legali nell’ ottica di una visione effettivamente discussa e condivisa della medicina legale Assicurativa   




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