In tema di inadempimento delle obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato), sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (nella specie, la s.c. ha confermato la sentenza di merito che, procedendo a un'autonoma valutazione delle circostanze di fatto prese in considerazione dalla Ctu, aveva ritenuto provato, in termini di preponderanza dell'evidenza, il nesso causale tra la condotta dei sanitari e la morte del paziente, valorizzando in tal senso l'insussistenza di eventi intermedi - tali da costituire di per sé causa efficiente dell'arresto circolatorio - diversi dalla cardiopatia insorta nel corso ed a causa del travagliato iter operatorio).
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