Pubblica amministrazione  -  Gabriele Gentilini  -  07/08/2024

Congruità della manodopera appalti pubblici e privati di lavori edili, legge 95/2024 di modifica dell'art. 29 della legge 56/2024

Ricordiamo che da non molto tempo è entrata in vigore la legge 29/4/2024, n. 56 che ha convertito il d.l. 2/3/2024, n. 19, il cd decreto Pnrr 2024, contiene contiene anche importanti novità in materia di sicurezza sul lavoro, con alcune modifiche intervenute proprio in fase di conversione.

Diverse le modifiche e le integrazioni che la legge ha apportato al provvedimento originario in materia di sicurezza sul lavoro. Tra le più rilevanti, sicuramente:

  • le indicazioni sui contratti da applicare negli appalti e subappalti di opere e servizi;
  • la "revisione" del sistema di patente a crediti, che diventerà operativo dal 1° ottobre 2024;
  • le nuove soglie per la verifica di congruità della manodopera e le sanzioni previste in materia sia per gli appalti pubblici che privati.

In pratica è prevista la corresponsione obbligatoria di un trattamento economico non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zonastrettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto.

Con l'introduzione della cd Patente a punti per le imprese ed i lavoratori autonomi si è giunti in sede di conversione in legge, ad un utilizzo della patente non solo nell’ambito dei cantieri edili, ma si potrà applicare anche in altri ambiti di attività, che verranno individuati con decreto del MLPS, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Sono esclusi dall’obbligo del possesso della patente:

  • i meri fornitori;
  • i prestatori di opere di natura intellettuale;
  • i soggetti in possesso di un documento equivalente di un altro Stato;
  • le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA.

Sempre con decreto del MLPS verranno definite:

  • le modalità di presentazione della domanda;
  • i contenuti informativi della patente;
  • i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione della patente;
  • l’individuazione di criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale, no
  • le modalità di recupero dei crediti decurtati.

Circa il punteggio:

  • la patente avrà un punteggio iniziale di 30 crediti;
  • non sarà consentito operare con una dotazione inferiore a 15 crediti, salvo il completamento dell’attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto (questa eccezione non è prevista in ogni caso quando la patente venga sospesa dall’INL);
  • il punteggio è decurtato in caso di provvedimenti definitivi (sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione di sanzioni amministrative divenute definitive) emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese, o nei confronti dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato della legge.

Si ricorda anche quanto riportato sul web del   ministero del lavoro e delle politiche sociali https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/il-decreto-pnrr-e-legge-le-novita-materia-di-lavoro  per cui:

  • in materia di trattamento del personale impiegato nell’appalto di opere o servizi (DA RICORDARE CHE * art. 41 co. 13 d lgs 36/2023: 13. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell’approvazione del progetto riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o adottati, dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all’oggetto dell’appalto, sono autorizzati a non applicare quelli regionali. I criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali sono definiti nell’allegato I.14. In sede di prima applicazione del presente codice, l’allegato I.14 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. In mancanza di prezzari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.  e nel subappalto, si prevede l’obbligo di corrispondere un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (il testo originario del Decreto faceva riferimento a quello maggiormente applicato. Su questo aspetto ricordiamo che oramai consolidata giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto che i costi della manodopera non sono in assoluto insuscettibili di ribasso: l’articolo 108, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023, che prescrive al concorrente di indicare nell’offerta economica, a pena di esclusione, i costi della manodopera, oltre agli oneri di sicurezza aziendali va interpretato insieme all’art. 41, comma 14, il quale prevede che “nei contratti di lavoro e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato a ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”.) applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto;
  • in materia di patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito dei cantieri edili, è previsto che la patente possa essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto di questo Dicastero, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative. Restano esclusi dall’obbligo del possesso della patente i soggetti che eseguono mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e quelli in possesso di un documento equivalente di un altro Stato e le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA. Un decreto di questo Ministero (sentito l’INL) individuerà le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente, presupposti e procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione della patente, l’individuazione di criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale, nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati. La patente avrà un punteggio iniziale di 30 crediti, e non sarà consentito operare con una dotazione inferiore a 15 crediti, salvo il completamento dell’attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto (tale deroga non opera, comunque, in caso di sospensione della patente da parte di INL). Il punteggio della patente è decurtato in caso di provvedimenti definitivi (sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione di sanzioni amministrative divenute definitive) emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese, o nei confronti dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato della legge;
  • aumentato al 20% della retribuzione lorda annua la quota parte degli introiti derivanti dai provvedimenti sanzionatori irrogati in sede di vigilanza da poter corrispondere al personale ispettivo sul territorio nazionale;
  • sono introdotte nuove disposizioni per la sicurezza nei cantieri per la ricostruzione in Italia centrale a seguito degli eventi sismici del 2016.

E' stata inoltre apportata un'importante modifica in merito alla verifica di congruità della manodopera, con l'introduzione di un sistema di sanzioni per i soggetti inadempienti che investe sia l’ambito pubblico che privato:

  • nel caso di appalti pubblici di valore pari o superiore a 150mila euro, qualora venga effettuato il versamento del saldo finale senza verifica con esito positivo della congruità della manodopera, la SA valuterà negativamente la performance e trasmetterà una comunicazione ad ANAC;
  • per gli appalti privati di valore uguale o superiore a 500mila euro, il versamento del saldo finale senza che venga effettuata la verifica con esito positivo della congruità della manodopera determina l’emissione di una sanzione pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro a carico del committente.

In proposito riportiamo anche la interessante consueta nota dell'Anci  https://www.anci.it/wp-content/uploads/nota-sintetica-legge-di-conversione-n.-56_2024-d.l.19-PNRR.pdf di interpretazione del dettato normativo.

A brevissima distanza dalla conversione in legge di cui sopra  con l'articolo 29 del D.L. n. 19/2024, convertito in legge n. 56/2024 e modificato successivamente dal D.L. n. 60 del 7/5/2024 (Decreto Coesione), convertito nella legge 95/2024,  sono state introdotte delle novelle legislative sulla congruità della manodopera negli appalti pubblici e privati votate a a rafforzare il controllo e a prevenire il lavoro irregolare, oltre a stabilire nuove sanzioni per le violazioni riscontrate.

In modo specifico divengono assoggettabili alla verifica verifica di congruità della manodopera i lavori edili definiti all’allegato X del d. Lgs n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), che riguardano le attività per le quali si applica la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata da organismi dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, incluse quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori.

Con il cd Decreto coesione, d.l. 60/2024, che è intervenuto in modofica ed integrazione della legge 56/2024, sono state introdotte ulteriori novelle e più precisamente, per gli appalti pubblici, la verifica della congruità della manodopera che va richiesta per tutti gli affidamenti, a prescindere dal loro valore.

Si tratta di una modifica prevista dal Decreto Coesione, che dal comma 11 dell’art. 29 del Decreto PNRR ha cancellato il riferimento agli appalti di valore pari o superiore a 150mila euro. L’accertamento della violazione implica responsabilità a carico del RUP, con segnalazione all’ANAC.

Nel caso di appalti privati, l'obbligo di verifica compete i lavori di valore pari o superiore a 70.000 euro. La mancata verifica positiva o le irregolarità non sanate, comportano una sanzione amministrativa di importo compreso tra i 1.000 e i 5.000 euro a carico del direttore dei lavori o del committente.

Riportiamo il seguente schema per cui ed in base alla legge 95/2024 per cui il nuovo articolo 29 del Decreto PNRR-bis convertito prevede ora che:

  • negli appalti di realizzazione dei lavori edili privati prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici e il direttore dei lavori o il committente (in caso manchi la nomina del direttore dei lavori) dovranno verificare la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di previste da uno specifico Decreto ministeriale (il DM 143/21). Tale decreto ha recepito quanto previsto nell’accordo parti sociali del 10 settembre 2020 e ha dettato le modalità operative.
  • negli appalti pubblici il versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance.
  • L’ANAC procede all’accertamento della violazione delle previsioni sopra esposte.

La verifica di congruità si applica ai lavori edili denunciati alla Cassa Edile dopo il 1° novembre 2021 (esclusi dunque tutti i lavori e cantieri denunciati prima) e riguarda:

  • tutti gli appalti pubblici, indipendentemente dal loro valore;
  • tutti i lavori/appalti privati il cui valore complessivo, lavori edili più lavori di altro tipo, sia superiore a 70.000,00 €.

Dunque negli:

  • Appalti pubblici: la responsabilità della verifica della congruità ricade sul responsabile del procedimento. Questa verifica deve essere effettuata seguendo le modalità del DM 25 giugno 2021, n. 143. Se il responsabile del progetto procede al saldo senza una verifica positiva, rischia conseguenze sulla sua performance lavorativa. La novità introdotta dal Decreto Coesione è che tale obbligo si applica ora a tutti gli appalti pubblici, indipendentemente dal valore, eliminando la soglia minima di 150.000 euro fissata precedentemente.
  • Appalti privati: la soglia di applicabilità degli obblighi di verifica scende da 500.000 a 70.000 euro. La verifica deve essere effettuata dal direttore dei lavori, se nominato, o dal committente stesso. Se il saldo finale viene effettuato senza una verifica positiva o senza regolarizzazione, il direttore dei lavori (o il committente, in assenza di un direttore) rischia una sanzione amministrativa che va da 1.000 a 5.000 euro.

Riportiamo di seguito la tabella con il testo originario e quello modificato, con un confronto sui testi dei commi 10-12 dell’art.29 del DL 19/2024 (PNRR-bis) prima e dopo la correzione apportata dal Decreto COESIONE (art.28 del DL 60/2024) con la terza colonna il testo definitivo approvato a seguito della Legge di conversione n.95/24.

Comma 10-12 dell’art.29
DL 19/2024 (PNRR-bis)
originario
Comma 10-12 dell’art.29 del
DL 19/2024 (PNRR-bis)
come modificato dal Decreto Coesione (in vigore dall’8 maggio 2024)
Comma 10-12 dell’art.29 del
DL 19/2024 (PNRR-bis)
come modificato dal Decreto Coesione 
convertito con Legge 95/24
10 . Nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall’articolo 8, comma 10 – bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

11. Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso.

12. L’esito dell’accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell’articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.  
10. Nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall’articolo 8, comma 10 – bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

11. Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso.

12. L’esito dell’accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell’articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente.
10. Nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori, o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall’articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

11. Negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L’esito dell’accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell’articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all’acquisizione, da parte del Direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell’attestazione di congruità. Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori. ».


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