Pubblica amministrazione  -  Gabriele Gentilini  -  26/11/2023

Circolare n. 298 del 20 novembre 2023, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Procedure per l’affidamento ex art. 50 del d.lgs. n. 36/2023 - Chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie.

Si riporta la circolare esplicativa sopra citata.

Il comma 1 dell'articolo 50 del nuovo Codice dei contratti pubblici stabilisce che “Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 con le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;
e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14”.

il nuovo Codice dei contratti ha inteso, in continuità con le semplificazioni introdotte dal D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) e dal D.L. 77/2021, individuare soglie di affidamenti al di sotto delle quali possono essere utilizzate procedure ritenute idonee a soddisfare le esigenze di celerità e semplificazione nella selezione dell'operatore economico, fermi restando i principi fondamentali del Codice.

Le disposizioni richiamate costituiscono applicazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs. 36/2023 che impone, tra l'altro, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto con la massima tempestività.

Al contempo, viene fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie. Pertanto, va ribadito che l'art. 48, comma 1, del nuovo Codice, sulla disciplina comune applicabile ai contratti sotto-soglia, richiama tutti i principi contenuti nella Parte I del Primo Libro del Codice, tra cui rilevano, in particolare, il principio di accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità e il principio della fiducia, che valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici.

Le disposizioni contenute nell'articolo 50 del nuovo Codice Appalti vanno interpretate ed applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell'Unione europea, che in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla Direttiva 2014/24/UE.

Ricordiamo in ogni caso che l’art. 50 del DLgs. 36/2023, nell’individuare le procedure applicabili sotto soglia utilizza il modo indicativo e il tempo presente - ...le stazioni appaltantiprocedonoall’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14con le seguenti modalità -, analogamente alle formulazioni date  dall’art. 1, comma 1, del DL 76/2020.

Art. 50. (Procedure per l’affidamento)

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;
e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14.

Il MIT con il quesito n. 735 del 24 settembre 2020 ha chiarito la dinamica dei rapporti tra il Decreto Semplificazioni n. 76/2020 convertito dalla legge 120/2020 che dispone l’utilizzo di procedure in deroga semplificate, in ambito sotto-soglia, e la possibilità di utilizzare le procedure ordinarie.

Nel chiarimento si specifica che il nuovo apparato normativo non rappresenta una facoltà e viene ribadita l’esigenza che il Rup rispetti i termini contingentati di aggiudicazione dell’appalto. 

Pertanto le nuove procedure di affidamento di cui all’art. 1, comma 2, del D.L. Semplificazioni (convertito in Legge n. 120/2020), sostituiscono, fino al 31 dicembre 2021, quelle previste all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Viene altresì chiarito che è consentito ricorrere alle procedure ordinarie, in conformità ai principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie, in quanto gli affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto e potranno essere utilizzate le semplificazioni procedimentali introdotte.

Nella predetta ipotesi, il RUP sarà tenuto a dare apposita motivazione specificando le ragioni del mancato ricorso alle procedure semplificate.

In ogni caso, le previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 1, in merito all’esclusione automatica in caso di offerte pari o superiore a 5 e alla facoltà di non richiedere la garanzia provvisoria, si applicano, laddove siano utilizzate le procedure previste al comma 2.

 

Nell'art. 50 del d lgs 36/2023 abbiamo l’espressa previsione di una procedura ordinaria (disciplinata dalla parte IV del Libro II) solo per l’affidamento di lavori di maggiore consistenza, da un milione di euro fino alla soglia UE.

Infatti il suo comma 1, lett. d) stabilisce che: “Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 con le seguenti modalità: (…) d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro.

Dunque gli iter per le lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 50, restano tali secondo l'interpretazione letterale che ne è data dentro quella più sistematica della normativa in questione.

Per i lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie UE, il RUP potrebbe scegliere, per cui senza motivare, tra  la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, ovvero la procedura ordinaria su bando o avviso (procedura aperta o ristretta o anche le altre contemplate dalla Parte IV del Librto II, come la procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo o il partenariato per l’innovazione).


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