Segnalazione di giurisprudenza
"La funzione dell'amministratore di sostegno, come del resto quella del tutore dell'interdetto, è strettamente funzionale a far fronte alle esigenze di un soggetto privo di adeguata autonomia, sicchè, nel momento in cui viene meno l'amministrato, cessa anche l'ufficio dell'amministrazione di sostegno."
In relazione all'imputazione si è così disposto che:
"il reato di peculato non è configurabile, dovendosi ricondurre la condotta alla diversa ipotesi dell'appropriazione indebita, posto che non è contestato che l'imputata - al netto delle spese sostenute per debiti della madre - si sia appropriata di una somma di denaro ricadente nella successione e, quindi, destinata ad essere ripartita con i coeredi. Né rileva che, tra i coeredi, vi sia contestazione in ordine alla provenienza delle somme depositate sul conto corrente e, quindi, sull'importo ricadente in successione, posto che neppure la ricorrente contesta che una quota dell'ammontare complessivo rientrava sicuramente nell'asse ereditario materno.
La questione, pertanto, assume mero rilievo privatistico mentre, in ambito penale, è sufficiente a configurare il reato di appropriazione indebita il fatto che una quota, sia pur non compiutamente quantificata, era sicuramente appartenente alla de cuius e con riferimento a tale porzione si è consumato il reato di cui all'art. 646 cod. pen."