Segnalazione di giurisprudenza:
"Ferme le aree di operatività di una azienda ospedaliera nell’esercizio del ruolo primario di erogazione di servizi pubblici di carattere sanitario e assistenziale, in cui l’ente in questione compie operazioni fuori campo iva, oppure operazioni esenti da iva (così come d’altronde riconosciuto dalle Risoluzioni n. 135 del 25 settembre 2001 e 86/E del 13 marzo 2002), l’assoggettabilità ad imposta di operazioni riconducibili ad altre attività, pur svolte non in modo prevalente e neppure tendenzialmente stabile, caratterizzate dall’essere offerte con spesa non a totale carico del Servizio sanitario nazionale, bensì dietro corrispettivo e fuori dal perimetro delle operazioni esenti, impone all’ente l’adempimento di obblighi, tra cui quello della regolarizzazione dell’iva su fatture ricevute per operazioni erroneamente ritenute esenti da imposta.
Ne consegue che, ove a ciò risulti inadempiente, l’Azienda ospedaliera ben può essere attinta da sanzioni, e tra esse, come nel caso di specie, da quella prevista dall’art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997."