Segnalazione di giurisprudenza.
Amministrazione di sostegno - Precedente nomina di un rappresentante volontario - Portata ostativa rispetto alla nomina di un amministratore di sostegno - Esclusione
"Qualora la persona, anteriormente all'apertura di amministrazione di sostegno abbia rilasciato una procura generale o speciale in favore di un terzo (o di un parente, come nella fattispecie: cd. mandato di sostegno) essa ha, con questo atto, che è fondato sulla capacità di disporre liberamente dei propri diritti, inequivocabilmente espresso la sua volontà di affidare la gestione dei suoi interessi, in tutto o in parte, al mandatario. In tal caso, se successivamente è nominato un amministratore di sostegno a cui siano conferiti poteri di rappresentanza, il mandatario ex contractu decade dalle funzioni privatistiche conferitegli dal mandante e, di per sé, la procura anteriormente conferita perde di valore, specie se essa riguarda quegli stessi atti per i quali sono estese al beneficiario le limitazioni dell'interdetto o dell'inabilitato assistite con il supporto del neonominato amministratore di sostegno."
Allegati