"La pronuncia di interdizione non è obbligatoria in presenza di una condizione di abituale infermità avendo l'ordinamento apprestato anche altre forme di tutela. Infatti, ai sensi dell'art. 404 c.c., "la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal Giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio" mentre l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e all'incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità di assicurare adeguata protezione all'interessato, sicché essa è da escludere a fronte della conservazione parziale delle facoltà intellettive della persona interdicenda e dell'assenza di un complesso e rilevante patrimonio da gestire."
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