In una recente pronuncia della Corte di legittimità si è ribadita la compatibilità dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 cod. pen. con il reato di violenza sessuale.
In particolare, richiamate altresì alcune risalenti pronunce e considerata una nozione di "ministero sacerdotale" nel contesto della moderna dottrina della chiesa cattolica, si è ritenuto doversi affermare il seguente principio di diritto: "nei reati sessuali, è configurabile l'aggravante dell'abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro del culto cattolico, non solo quando il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale, ma anche quando la qualità sacerdotale abbia facilitato il reato stesso, essendo il ministero sacerdotale non limitato alle funzioni strettamente connesse all'attività parrocchiale".