L’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione numero 13453 del 17 maggio 2023, suscita nel giurista, ma credo in tutte le persone che conservino ancora un senso di umanità, profondo sgomento, sia per la vicenda che ha dato origine alla pronuncia stessa, sia, senza voler esprimere alcun giudizio extragiuridico sul caso, per la decisione finale dei giudici, che hanno dichiarato lo stato di adottabilità di una bambina disabile, vittima di maltrattamenti in famiglia, unitamente alla madre, a seguito della valutazione del disagio familiare derivante da un lato dalle violenze e vessazioni del padre, dall’altro dall’incapacità della madre di tutelare la figlia dalle condotte violente del padre, in quanto succube del marito e non in grado di assumere decisioni idonee a far cessare tale situazione.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, conferma la decisione di adottabilità della minore del Tribunale dei minori e della Corte d’Appello, pur ricordando che l’adozione deve rappresentare una misura eccezionale, considerato che la famiglia biologica è il luogo privilegiato per uno sviluppo armonico della personalità dei minori e che l’adozione è possibile solamente in presenza di fatti gravi, dai quali emerga lo stato di abbandono del figlio., con valutazione della capacità genitoriale non solo “con riferimento alla persona del genitore in quanto tale, bensì anche nella prospettiva concreta dell'interrelazione tra genitore e minore».
In sede di giudizio di legittimità, la madre ricorrente lamentava la violazione delle disposizioni contenute nella legge sull’adozione (legge 184/1983), sul presupposto del difetto dello stato di abbandono morale e materiale in quanto, a’sensi di legge, la situazione di abbandono necessaria ai fini della dichiarazione di adottabilità, né uno stato di eccezionalità, presupposto indefettibile, secondo la CEDU, per la sussistenza dello stato di abbandono. In difetto di tale presupposto, secondo i giudici di Strasburgo, il provvedimento di allontanamento del minore dalla famiglia di origine è lesivo del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU). Detta disposizione, quindi, impone agli Stati di astenersi dal compiere ingerenze ingiustificate che compromettano l’armonia familiare e di adottare misure volte a garantire il diritto del genitore al ricongiungimento con il figlio (sentenza Zhou c. Italia ricorso n. 33773/11, CEDU Clemen e altri c. Italia ricorso n. 19537/03)
Infine, nel bilanciamento tra l’interesse dei genitori e l’interesse del minore, deve sempre prevalere il supremo interesse del minore.
La madre, inoltre, lamentava il giudice del gravame si sia limitato a mutuare la motivazione adottata dal tribunale; inoltre, la circostanza secondo cui la capacità genitoriale della ricorrente sarebbe irrecuperabile risulta frutto di mere presunzioni e non di fatti acclarati.
La Cotte di Cassazione, come in parte anticipato, rigetta il ricorso della madre della bambina ritenendo che la dichiarazione di adottabilità che consegue all’abbandono è una misure estrema che può elidere il diritto del minore a vivere all’interno della propria famiglia in forza dell’accertamento dell’irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale., fallito ogni tentativo del giudice di tentare l’adozione di misure di sostegno familiari.
Circa l’assenza di capacità genitoriale, quale presupposto per la dichiarazione di adottabilità del minore, la giurisprudenza ritiene che la stessa non possa essere fondata esclusivamente sullo stato di sudditanza e di assoggettamento fisico e psicologico in cui versi uno dei genitori, per effetto delle reiterate e gravi violenze subite dall'altro”, ciò in forza dell’art. 8 della CEDU, dell'art. 7 della Carta di Nizza e dell'art. 18 della Convenzione di Istanbul (v. Cass. SS UU 35110 /2021, reperibile in banda dati One legale).
Come emerge da quanto sopra esposto, il caso sottoposto all’esame della Corte di Cassazione è molto delicato e, sotto il profilo umano, molto lacerante.
In particolare, viene in rilievo il dramma di una bambina disabile che si trova a subire maltrattamenti e violenze dal padre e una situazione di incapacità della mamma di proteggerla adeguatamente da tale situazione e a dover affrontare e, forse, ad accettare, l’adozione della figlia, per difenderla da tale drammatica situazione.
Lascio ai lettori la riflessione personale su questa vicenda, dalla quale ognuno potrà trarre diverse conclusioni. Ciò che è certo è che una adeguata rete di aiuto sociale alle famiglie disagiate e un effettivo sostegno alla genitorialità è ancora molto, molto lontano.
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