Il concetto di pericolo di inadempimento (che deve essere, comunque, verificato dal giudice anche nel caso di ipoteca giudiziale di cui all’ art.156, comma 5, c.c., oggi art.473 bis. 36, comma 1 c.p.c.) va vagliato sempre in relazione alla condotta dell’obbligato, in quanto essa lasci apparire come probabile la futura inadempienza agli obblighi verso il coniuge separato o la prole (ad es. in caso di precedenti violazioni o di trasferimento all’estero o di pericolo di insolvenza o di gestione del patrimonio disordinata o rischiosa).
Cassazione civile, sez. I, ordinanza 20 novembre 2024, n. 29883Notizia tratta da ilQG
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