Non rappresenta fatto costitutivo di responsabilità risarcitoria l’omessa comunicazione da parte di uno dei due coniugi, prima della celebrazione del matrimonio, dello stato psichico di concreta incertezza circa la permanenza del vincolo matrimoniale e della scelta di contrarre matrimonio con la riserva mentale di sperimentare la possibilità che il detto vincolo non si dissolva.
Cass., III sez. civ., ord. 5 novembre 2024, n. 28390; Pres. Travaglino, Rel. Scoditti
Notizia tratta da ForoNews 08/11/2024
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