La misura di coercizione indiretta nella materia della famiglia, exart. 614 bis c.p.c., ha (aveva in considerazione della Riforma operata con il D.lgs. 149/2022 e l’introduzione del nuovo art. 473 bis.39 per i nuovi giudizi) un ambito di applicazione relativo a tutti i provvedimenti che attengono ai profili della responsabilità genitoriale e al minore (affidamento, collocamento, regolamentazione dei rapporti genitore e figlio, statuizioni relative agli interventi disposti a tutela del percorso di crescita del minore) e al provvedimento di assegnazione della casa coniugale, mentre non può applicarsi alla violazione delle statuizioni economiche che godono già di loro pregnante sistema di garanzie successive all'inadempimento.
Cassazione civile, sez. I, ordinanza 15 novembre 2024, n. 29539