-  Bernicchi Francesco Maria  -  26/03/2015

TRUFFA DA INGENERATO TIMORE ED ESTORSIONE: DIFFERENZE E ANALOGIE - Cass.Pen. 10765/15 - F.M. BERNICCHI

Si prende in esame una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (n. 10765/2015 depositata in data 13/03/2015) relativa al tema del criterio differenziale tra il delitto di truffa aggravato dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario e quello di estorsione

Il fatto, in breve: con sentenza in data 8.5.2009 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione distaccata di Marcianise, dichiarò P. D. responsabile di estorsione (capo A), sostituzione di persona (capo B), truffa (capo C), estorsione (capo D) e P. M. responsabile di truffa e condannò il primo alla pena di anni 6 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, il secondo alla pena di mesi 8 di reclusione ed Euro 200,00 di multa, pena sospesa.

Gli imputati furono altresì condannati al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese processuali a favore delle parti civili.

La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 27.12.2012 confermava la pronunzia di primo grado e condannava gli appellanti alla rifusione delle ulteriori spese processuali sostenute dalle parti civili.

Gli imputati, per il tramite del loro legale, ricorrono in Cassazione lamentando alcune violazioni concernenti alle prove: mancata assunzione di una prova decisiva in relazione alla mancata effettuazione di ricognizione personale ad opera di C.V. ed in relazione alla mancata ammissione come teste dell'Avv. Costanzo Giulio, cognato di P. e difensore dei coniugi F. - Pi.; tale ultimo atto avrebbe consentito di dimostrare la tesi dell'imputato di essere solo un procacciatore d'affari per conto dell'Avv. Costanzo; vizio di motivazione in relazione all'essere stata la C. legata sentimentalmente a P.D. e abbandonata nonostante la promessa di una prossima separazione coniugale di P.; il conseguente astio della C. e le delusioni professionali della coppia F. - Pi. non sono state oggetto di valutazione e motivazione; violazione di legge in relazione alla qualificazione dei fatti come estorsione anziché come truffa con la prospettazione di un pericolo inesistente.

Quest'utlimo motivo di maggior interesse e pregio giuridico è ritenuto fondato dai giudici di Piazza Cavour che utilizzano la seguente motivazione: il criterio differenziale tra il delitto di truffa aggravato dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario e quello di estorsione, risiede solo ed esclusivamente nell'elemento oggettivo.

Si ha, infatti, truffa aggravata quando il danno immaginario viene indotto nella persona offesa tramite raggiri o artifizi; si ha estorsione, invece, quando il danno è certo e sicuro ad opera del reo o di altri ove la vittima non ceda alla richiesta minatoria. Ne consegue che la valutazione circa la sussistenza del danno immaginario (e, quindi, del reato di truffa aggravata) o del danno reale (e, quindi, del reato di estorsione) va effettuata "ex ante" essendo irrilevante ogni valutazione in ordine alla provenienza del danno prospettato ovvero allo stato soggettivo della persona offesa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 52121 del 25/11/2014 dep. 16/12/2014 Rv. 261328. Fattispecie, nella quale la Corte ha qualificato come truffa aggravata la condotta dell'imputato, che, presentandosi come agente di polizia in borghese ed esibendo un falso distintivo, induceva la persona offesa a farsi consegnare la somma di 500,00 Euro, minacciando di elevare verbale di contravvenzione per infrazioni al codice della strada per il superiore importo di 1300,00 Euro).

Nel caso in esame tale aspetto non è stato considerato dalla Corte territoriale, anche se le minacce sono contestate come rappresentative di pericoli conseguenti ad interventi dell'autorità, rispetto ai quale sarebbe stato necessario verificare se reali o immaginari e che il Tribunale ha indicato come immaginari.

5. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli limitatamente alla qualificazione dei fatti di cui ai capi A e D come estorsione.

Il ricorso nell'interesse di P.D. deve essere dichiarato inammissibile nel resto.

PQM

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di P.D. limitatamente ai capi A e D, in ordine alla qualificazione dei fatti, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.




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