Varie  -  Redazione P&D  -  03/05/2022

Trasfusione di sangue, false magliette della nazionale, donazione per ingratitudine, danno da perdita di chance, vacanza insoddisfacente, testata al volto

SI RIFIUTANO DI ACCETTARE TRASFUSIONI DI SANGUE DA PERSONE NON VACCINATE CONTRO IL COVID-19: IL TRIBUNALE RESPINGE LA RICHIESTA

>>>>>>>>>>  Il Tribunale di Modena ha respinto la richiesta di due genitori che avevano rifiutato la trasfusione di sangue al figlio malato per paura che provenisse da persone non vaccinate e pertanto “dannoso”.

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LA REVOCA DELLA DONAZIONE PER INGRATITUDINE

>>>>>>>>>  L'ingiuria grave che giustifica la revocabilità della donazione deve consistere in un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e nell'irrispettosità della dignità del donante.

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IL DANNO DA PERDITA DI CHANCE È ALTERNATIVO AL DANNO DA LUCRO CESSANTE

>>>>>>>>  La vittima deve scegliere di dimostrare di aver perduto un reddito che verosimilmente avrebbe realizzato, e allora le spetta il risarcimento del danno da lucro cessante oppure di non addurre quella prova ed in tal caso, le spetterebbe il risarcimento del danno da perdita di chance.

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RISARCIMENTO DANNI  - VACANZA INSODDISFACENTE: COLPEVOLE ANCHE L’AGENZIA DI VIAGGI CHE HA FATTO AFFIDAMENTO SOLO SUL CATALOGO DEL TOUR OPERATOR

>>>>>>>>>  A risarcire il turista rimasto insoddisfatto dopo il soggiorno saranno quindi assieme il tour operator e l’agenzia di viaggi. Quest’ultima avrebbe dovuto verificare con attenzione la qualità dei servizi promessi e molto superiori, sulla carta, a quelli effettivamente erogati al turista.

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AGGREDISCE LA VITTIMA CON UNA TESTATA AL VOLTO: SUSSISTE L'AGGRAVANTE DEL FATTO COMMESSO DA PIÙ PERSONE

>>>>>>>>>>  «In tema di delitti contro la vita e l’incolumità pubblica, ai fini della configurabilità dell’aggravante del fatto commesso da più persone riunite, introdotta dalla l. n. 94/2009, nel corpo dell’art. 585, comma 1, c.p., è richiesta la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della condotta violenta, pur se questa sia posta in essere soltanto da una di esse».

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SEQUESTRO PROBATORIO  - FALSE MAGLIETTE DELLA NAZIONALE ITALIANA DI CALCIO: IRRILEVANTE LA DICITURA “NON CONFORME ALL’ORIGINALE”

>>>>>>>>>  Confermato il provvedimento con cui sono state sequestrate centinaia di magliette nella disponibilità di una ditta individuale. Irrilevante la dicitura impressa sull’etichetta interna delle magliette poiché la norma punta a tutelare i prodotti ed il marchio originale da qualunque rischio di confusione.

 




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