Abbiamo avuto occasione di parlare qualche volta di risarcimento del danno non patrimoniale collegato all’uccisione dell’animale di affezione: il cane, il gatto, il pappagallo, il cavallo e così via. Un problema non diversissimo si pone nell’ipotesi in cui il fatto illecito imputabile al convenuto riguardi invece la distruzione di un soggetto di affezione, delle lettere, dei libri, un quadro, un vestito, il manoscritto di un libro, un giocattolo (cfr il famoso film Quarto potere di Orson Welles).
Ebbene, la conclusione è che laddove sia stato dimostrato, per la vittima, un valore affettivo significativo, non pretestuoso, il risarcimento dovrà estendersi non soltanto ai profili patrimoniali, corrispondenti al valore di mercato di quell’oggetto ma anche a quelli di tipo spirituale.
Ciò come sempre nella duplice veste del danno morale, ossia il dolore, la sofferenza, i patemi d’animo, collegati la fatto che quell’oggetto non c’è più, nonché del danno esistenziale, corrispondente alle varie attività realizzatrici della persona che senza quell’oggetto l’interessato non è più in condizioni di svolgere.
Una fattispecie vicina ma sostanzialmente indipendente, è quella del trauma che subisce una persona che rimanga vittima di un furto - in casa - particolarmente violento, distruttivo, disordinato: una famiglia torna a casa mettiamo dalle vacanze e trova appunto tutte le stanze scombussolate, i muri rotti, i cassetti sparpagliati, i quadri distrutti, i vestiti sparsi. Di qua e di là, mille oggetti scaraventati dappertutto, vasi rotti e così via. In casi del genere ci troviamo di fronte a un reato e la possibilità di fare riferimento ad una articolo 185 c.p rende ancora più facile la risposta sulla risarcibilità dei danni non patrimoniali. Tanto più intensi in un caso come quello descritto, visto che a monte c’è un vero e propio delitto del distruttore e tenuto conto che oggetto del comportamento devastante è addirittura la nostra casa, con tutto ciò che di psicologico e liquidi essa rappresenta per noi.
Semmai la difficoltà, in un caso come questo, in cui probabilmente la cifra del danno non patrimoniale in gioco non sarebbe neppure tanto bassa, sarà data dal fatto che gli autori de fatto dannoso non avranno spesso i soldi necessari per il risarcimento. Si può solo augurare al proprietario di aver avuto la saggezza di stipulare, a monte, una polizza assicurativa adeguata, con una contemplazione abbastanza curata di voci risarcibili e con un massimale non troppo basso.
https://drive.google.com/file/d/1nDBDjQ9qaM2ZOrIshsD7S8ezFgjCRsyu/view?usp=sharing