12/12/2023

Il danno esistenziale da illecito in ambito scolastico

Vari sono i danni non patrimoniali che si possono produrre in ambito scolastico: tra questi spiccano, come sempre, il danno morale e il danno esistenziale. Limitiamoci qui a qualche esempio:

  • danno biologico. Ad esempio uno scolaro si fa male durante l’ora di ginnastica, oppure cade giù dalla finestra a cui era affacciato, oppure scivola sul pavimento o su una scala. In queste e in altre situazioni consimili se c’è una colpa da addebitare all’insegnante che era ingiustificatamente assente o che si è distratto, ci potrà essere una responsabilità del singolo docente o delle istituzioni scolastiche
  • docente cattivo o insensibile. Se un insegnante, poiché disturbato, perchè complessato, perché inadeguato, si comporta male con un allievo fragile e lo porta ad essere spaesato, insicuro, spaventato, inefficiente, ci potrà essere una responsabilità
  • stalking/congiura dei compagni. Alcuni compagni di classe o della scuola, o esterni, ordiscono manovre odiose contro la personalità di uno studente, spetta al maestro, o professore, darsi subito da fare con energia per proteggere la vittima e stroncare la cospirazione
  • alunno con famiglia cattiva. Se un alunno ha la sventura di vivere in una famiglia sbagliata o cattiva, spetterà all’insegnante mantenere sempre drizzate le antenne e cogliere nel suo studente i segni del disagio, della vergogna, della paura. Se non lo fa ci potrà essere una responsabilità per i danni che l’alunno avrebbe evitato laddove l’insegnante fosse stato meno sordo, meno cieco, meno accuditivo
  • l’ultima fattispecie da segnalare, molto diversa dalle precedenti è quella della scuola che non fornisce all’alunno con disabilità, un servizio di sostegno scolastico pari alle esigenze dell’alunno stesso. La giurisprudenza di merito e anche la nostra Corte Costituzionale hanno avuto sovente l’occasione di affermare che il denaro necessario per assicurare un sostegno adeguato agli alunni con disabilità ha, nel nostro sistema, un valore primario e nessuna autorità scolastica potrà trincerarsi dietro l’argomento economico per giustificare il fatto di un alunno con disabilità abbandonato a se stesso. In tal caso il danno esistenziale/scolastico dell’alunno vittima sarà sicuramente risarcibile.



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