La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 22559 del 26 luglio 2023, ha espresso il principio secondo il quale l'obbligo di mantenimento dei figli minori (ovvero maggiorenni non autosufficienti) può essere legittimamente adempiuto dai genitori mediante un accordo solvendi causa che, in sede di separazione personale o di divorzio, attribuisca la proprietà di beni immobili. Detto trasferimento ha, quale conseguenza, l'immediata e definitiva acquisizione al patrimonio dei figli della proprietà dei beni che i genitori abbiano loro attribuito o si siano impegnati ad attribuire,cosicchè, in questa seconda ipotesi, l’obbligo relativo, è suscettibile di esecuzione in forma specifica ai sensi dell’articolo 2932 c.c.
L’ordinanza in commento trae origine da un giudizio instaurato dalla moglie, unitamente ai figli, nei confronti, rispettivamente del marito e padre, al fine dell’accertamento dell'inadempimento del convenuto agli obblighi assunti in sede di separazione personale dei coniugi, comprendenti l’obbligo di trasferimento di tutti gli immobili di famiglia ai tre figli in parti uguali tra loro.
Il convenuto risultava vittorioso in primo grado, ritenendo il Tribunale che l'oggetto della pattuizione fosse assimilabile ad un contratto preliminare, non sufficientemente determinato.
Successivamente, la Corte di Appello di Salerno rigettava il gravame interposto dai ricorrenti avverso la decisione del Tribunale, con conseguente proposizione di ricorso per Cassazione fondato su quattro motivi..
La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso della moglie e dei figli dell’obbligato, dando atto, preliminarmente, che le condizioni di separazione prevedevano, espressamente che “A ai fini che interessano il presente ricorso: punto n. 3: tutti gli immobili di famiglia verranno donati ai tre figli in parti uguali, le relative spese saranno sostenute interamente dalla sig.ra A.A.; punto n. 4: gli atti dovranno essere rogati entro e non oltre il 28 febbraio 2006; punto n. 5: la sig.ra A.A. riserva per sè l'usufrutto generale sulla casa di (Omissis), ieri casa coniugale, e sull'annesso terreno, nonchè su tutti gli arredi e oggetti ivi contenuti; punto n. 7: il E.E. cederà pro indiviso ai figli il 25% delle quote detenute nella società in accomandita "(Omissis) e C. s.a.s....; punto n. 9: il E.E. corrisponderà ai figli... la somma di Euro 400 mensili" (cfr. pagg. 2 e 3 del ricorso). Tali clausole sono state ritenute dalla Corte di Appello non idonee, nè a consentire la precisa individuazione dei beni, nè a dimostrare l'effettiva appartenenza degli stessi al patrimonio familiare (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata).
I giudici di legittimità rilevavano, in particolare, che la Corte d’Appello non avesse tenuto conto che nella fattispecie il giudizio di separazione personale dei coniugi fosse stato introdotto, in forma giudiziale, dalla sola coniuge, e solo successivamente, con ricorso congiunto dei coniugi, senza considerare che nel ricorso introduttivo, depositato dalla moglie.
Su tale premessa, la Cassazione proseguiva il ragionamento nel senso che “L'affermazione della Corte distrettuale, secondo cui le clausole contenute nel verbale di separazione consensuale non conterrebbero alcuna identificazione catastale degli immobili oggetto degli accordi intervenuti tra i coniugi, è dunque erronea, e non tiene conto del fatto, da ritenere dirimente, che nel giudizio di separazione personale dei coniugi, che introdotto in forma giudiziale e trasformato successivamente in forma consensuale, non va esaminato soltanto il contenuto dell'atto conclusivo del giudizio, ma anche quello degli atti difensivi delle due parti.
Si rende necessario necessario nuovo esame”.
Sul punto, va infatti ribadito il principio secondo cui "In tema di separazione personale tra coniugi, l'obbligo di mantenimento dei figli minori (ovvero maggiorenni non autosufficienti) può essere legittimamente adempiuto dai genitori mediante un accordo che, in sede di separazione personale o di divorzio, attribuisca direttamente - o impegni il promittente ad attribuire- la proprietà di beni mobili o immobili ai figli, senza che tale accordo (formalmente rientrante nelle previsioni, rispettivamente, degli artt, 155, 158, 711 c.c. e della L.n. 898 del 1970, 4 e 6, e sostanzialmente costituente applicazione della regula iuris di cui all'art. 1322 c.c. attesa la indiscutibile meritevolezza di tutela degli interessi perseguiti) integri gli estremi della liberalità donativa, ma assolvendo esso, di converso, ad una funzione solutorio-compensativa dell'obbligo di mantenimento. Esso, comporta l'immediata e definitiva acquisizione al patrimonio dei figli della proprietà dei beni che i genitori abbiano loro attribuito o si siano impegnati ad attribuire, di talchè, in questa seconda ipotesi, il correlativo obbligo, suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. è senz'altro trasmissibile agli eredi del promittente, trovando titolo non già nella prestazione di mantenimento -che, nei limiti costituiti dal valore dei beni attribuiti o da attribuire, risulta ormai convenzionalmente liquidata in via definitiva- ma nell'accordo che l'ha estinta" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3747 del 21/02/2006, Rv. 594127; negli stessi termini, cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21736 del 23/09/2013, Rv. 627773 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2088 del 02/02/2005, Rv. 583543)”.
In considerazione di quanto sopra, il corollario, secondo la Suprema Corte, è nel senso che “Il giudice del rinvio, nel riesaminare la fattispecie, dovrà conformarsi al principio di diritto appena esposto, poichè l'accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione, se non attribuisce direttamente la proprietà di un bene ad uno dei sottoscrittori o ad un figlio, ma ne prevede soltanto il trasferimento, costituisce un contratto a contenuto obbligatorio, non avente contenuto donativo in quanto la cessione trova la sua causa in relazione alla sistemazione degli aspetti economici della separazione o divorzio, e più in generale della vicenda familiare, suscettibile di ricevere tutela anche nelle forme dell'art. 2932 c.c. a condizione che il bene che ne costituisce oggetto sia identificato con certezza all'interno dell'accordo, non potendosi integrare il contenuto di quest'ultimo con ricorso a documenti esterni”.
L’ordinanza segue il consolidato orientamento, suffragato dalle Sezioni Unite (Cass. Civ., SS.UU., 29 luglio 2021, n. 21761), circa l’ammissibilità di trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio, in via diretta o mediante impegno al trasferimento in sede di separazione e perfezionamento del passaggio di proprietà mediante atto norarile successivo.
Il motivo di interesse della pronuncia, considerato l’intervento nomifilattico sopra citato, consiste nel chiarimento che i giudici effettuano in relazione alla possibilità dell’adempimento coattivo dell’obbligo di trasferimento mediante esecuzione in forma specifica, ex articolo 2932, a seguito dell’ assimilazione dell’impegno al trasferimento immobiliare medesimo ad un contratto preliminare, con oggetto determinato, soggetto, come tale, ai rimedi civilistici ordinari in materia contrattuale in caso di inadempimento.
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