Famiglia, relazioni affettive  -  Redazione P&D  -  19/03/2022

Sulle prescrizioni psico-giudiziarie da parte dei Tribunali nei casi di separazione, divorzio e affidamento dei figli

Premessa

Il presente documento è il naturale seguito di quello recepito il 14 luglio 2017 dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Calabria dal titolo “Documento sulle prestazioni sanitarie etero-determinate: diritto alla salute e libertà di scelta”.
Dopo cinque anni il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Calabria ha ritenuto necessario approfondire ed ulteriormente chiarire alcuni aspetti correlati con il diritto alla salute e all’autodeterminazione dei genitori coinvolti nei procedimenti di separazione, divorzio e affidamento.

Il documento, inoltre, affronta le spinose questioni relative ai c.d. “incontri protetti” e alla valutazione delle capacità genitoriali affidate ai Servizi sanitari pubblici o privati convenzionati.

1. Cos’è il consenso informato

Il presupposto indefettibile di ogni trattamento sanitario risiede nella scelta, libera e consapevole – salvo i casi di necessità e di incapacità di manifestare il proprio volere – della persona che a quel trattamento si sottopone. L’attale normativa considera la “persona” non più destinataria di prestazioni etero-determinate, ma soggetto attivo e partecipe dei processi decisionali che la riguardano. Appare ormai superata la visione del professionista sanitario come depositario e detentore di una “potestà” di curare, dovendosi invece inquadrare il rapporto psicologo-paziente (al di fuori di qualsiasi visione paternalistica) in termini di “alleanza terapeutica”, che veda entrambi i protagonisti impegnati a collaborare per l’attuazione del diritto alla salute.

Occorre rilevare che il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dallo psicologo, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell’art. 2 della Costituzione che ne tutela e promuove i diritti fondamentali e negli artt. 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che «la libertà personale è inviolabile», e che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge». Numerose norme internazionali, del resto, prevedono la necessità del consenso informato del paziente nell’ambito dei trattamenti sanitari.

(...)

In allegato il testo integrale dell'articolo


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