Premessa
Il presente documento è il naturale seguito di quello recepito il 14 luglio 2017 dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Calabria dal titolo “Documento sulle prestazioni sanitarie etero-determinate: diritto alla salute e libertà di scelta”.
Dopo cinque anni il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Calabria ha ritenuto necessario approfondire ed ulteriormente chiarire alcuni aspetti correlati con il diritto alla salute e all’autodeterminazione dei genitori coinvolti nei procedimenti di separazione, divorzio e affidamento.
Il documento, inoltre, affronta le spinose questioni relative ai c.d. “incontri protetti” e alla valutazione delle capacità genitoriali affidate ai Servizi sanitari pubblici o privati convenzionati.
1. Cos’è il consenso informato
Il presupposto indefettibile di ogni trattamento sanitario risiede nella scelta, libera e consapevole – salvo i casi di necessità e di incapacità di manifestare il proprio volere – della persona che a quel trattamento si sottopone. L’attale normativa considera la “persona” non più destinataria di prestazioni etero-determinate, ma soggetto attivo e partecipe dei processi decisionali che la riguardano. Appare ormai superata la visione del professionista sanitario come depositario e detentore di una “potestà” di curare, dovendosi invece inquadrare il rapporto psicologo-paziente (al di fuori di qualsiasi visione paternalistica) in termini di “alleanza terapeutica”, che veda entrambi i protagonisti impegnati a collaborare per l’attuazione del diritto alla salute.
Occorre rilevare che il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dallo psicologo, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell’art. 2 della Costituzione che ne tutela e promuove i diritti fondamentali e negli artt. 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che «la libertà personale è inviolabile», e che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge». Numerose norme internazionali, del resto, prevedono la necessità del consenso informato del paziente nell’ambito dei trattamenti sanitari.
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