Ci sarà forse in apparenza qualche nota comune, solo superficialmente però, nella sostanza restano moltissime differenze, la più importante è la seguente:
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(c) con l’interdizione, rispetto a ogni atto che il tutore può compiere, l’interdetto è automaticamente incapace, e il giudice non potrebbe mantenergli quel potere neanche se volesse;
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(b) con l’AdS no, è il contrario, nel senso che bisognerà proprio che il GT scriva espressamente una cosa del genere (‘’questo tu beneficiario non potrai più farlo’’), cosa che succede solo nei casi di seria pericolosità gestionale, altrimenti sarà operativa la regola esattamente opposta (‘’Questa cosa tu amministratore di sostegno potrai farla, ma se vorrà potrà continuare a farla il beneficiario di persona’’ >> esempio pagare le bollette della luce, del gas, le tasse, l’affitto e così via).
Attenzione quindi prima di cadere in qualche semplificazione …