Famiglia, relazioni affettive  -  Redazione P&D  -  03/06/2016

Quando cessa per il genitore il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne? - Andrea Falcone

Riflessioni a margine di una recente pronuncia di legittimità

Nota a Cass., 1 febbraio 2016, n. 1858

Andrea Falcone, Avvocato

Sommario: 1. La massima. – 2. Il caso. – 3. La decisione. – 4. I precedenti. La necessità di un analitico apprezzamento del caso concreto. – 5. Conclusioni: una valutazione insidiosa, con ampi margini di discrezionalità, rimessa al giudice di merito.

1.- Il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa non soltanto ove il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica, ma pure quando il genitore provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita (nella specie, i due figli nati in costanza del matrimonio delle parti, benché entrambi iscritti a corsi universitari non avevano dimostrato alcuna particolare propensione agli studi: l"uno, sebbene iscritto al terzo anno, aveva superato soltanto quattro esami; l"altro, fuori corso da ben quattro anni, aveva superato meno della metà degli esami complessivi previsti dal piano di studi; nel giudizio di merito, dalle note dell'Agenzia delle Entrate, era inoltre emerso, da parte di ambedue i figli, il percepimento di redditi da lavoro).

2.- La signora S.R. proponeva ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza 30 luglio 2001 del Tribunale di Napoli, tra la ricorrente ed E.V., che aveva posto a suo carico un contributo di ottocentomila lire mensili per il mantenimento dei due figli conviventi con il padre. L"ex coniuge non si era costituito in giudizio. Con decreto del 09 maggio 2013 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda di revoca dell'assegno, disponendo che la somma fosse versata direttamente ai figli maggiorenni, ma non autosufficienti economicamente.

Proponeva reclamo la S., insistendo per la revoca del contributo al mantenimento dei figli. Non si costituiva l' E.V. La Corte di appello partenopea, con decreto depositato in data 25 ottobre 2013, in accoglimento del reclamo, revocava il predetto contributo.

E.V. proponeva ricorso per cassazione, cui resisteva con controricorso la S.R.

3.- Quattro sono i motivi di ricorso proposti da E.V., tutti ritenuti ammissibili.

I primi due, di ordine processuale, sono affrontati congiuntamente ed entrambi ritenuti infondati dal supremo collegio: col primo, questi si doleva della violazione del principio del contraddittorio per irregolarità della citazione a comparire rivoltagli nel giudizio di appello; col secondo motivo, egli lamentava la nullità della notificazione del reclamo, non essendogli tale atto stato notificato direttamente. La suprema Corte precisa che, ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario della notificazione, non sono decisive le risultanze anagrafiche che hanno un mero valore presuntivo circa il luogo di residenza. Nei casi di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia, la notificazione va eseguita, come era nella specie attestato dalla relazione dell"ufficiale giudiziario, con il compimento delle formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c., del cui avveramento fa fede, fino a querela di falso, la relazione di notifica da parte dell'ufficiale giudiziario. A giudizio della Corte di legittimità, ove il destinatario avesse inteso utilmente contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto, avrebbe avuto l'onere di impugnarlo a mezzo di querela di falso. È, perciò, ritenuto privo di rilevanza decisiva il certificato prodotto dal ricorrente che attesta un cambio di residenza effettuato qualche mese prima rispetto alla data di notifica. La relazione dell'ufficiale giudiziario attesta, all'evidenza, che la notifica è stata effettuata in luogo comunque riconducibile all'odierno ricorrente, che avrebbe dovuto contestare, come si è detto, la circostanza, proponendo querela di falso.

Nel presente scritto, con particolare attenzione si intendono analizzare, tuttavia, soprattutto gli ulteriori due motivi di ricorso proposti, anch"essi affrontati congiuntamente dalla Suprema Corte: - violazione degli artt. 147, 148 e 155 c.c., prescindendo la decisione impugnata dalla circostanza del raggiungimento della autosufficienza economica da parte dei figli maggiorenni; - violazione dell'art. 2697 c.c. relativamente all'onere della prova che pone a carico del coniuge non convivente la dimostrazione che i figli maggiorenni siano divenuti autosufficienti.

I motivi da ultimo richiamati involgono la delicata materia del mantenimento del figlio maggiorenne, nel complesso equilibrio tra esigenze di tutela del figlio non ancora resosi autonomo e la necessità che il mantenimento non si tramuti in una rendita a beneficio di figli inattivi nella ricerca di un"occupazione. Detta problematica – da tempo oggetto di attenzione da parte della dottrina[1] e ricorrente in giurisprudenza[2] – deve inquadrarsi nel contesto della presente crisi economica ed occupazionale, nonché dell"estensione della durata degli studi, fattori che, unitamente ad altre variabili di natura socio-culturale, concorrono a determinare una permanenza sempre più lunga di figli adulti, sprovvisti di redditi propri, nel nucleo familiare di origine ed allontanano nel tempo il conseguimento dell"autosufficienza economica[3]. A ciò si aggiunga che, in un mondo del lavoro vieppiù precarizzato[4], appare irrealistico l"immediato approdo, una volta ultimati gli studi, del giovane adulto ad una situazione lavorativa che gli consenta di poter progettare serenamente il proprio futuro fuori del nucleo di origine, imponendosi cionondimeno la necessità di stabilire quando, in un contesto siffatto, debba ritenersi non più dovuto il mantenimento da parte del genitore. In proposito la giurisprudenza ha chiarito che per il venire meno del diritto al mantenimento non è necessaria l"instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro giuridicamente stabile, ma è sufficiente il solo verificarsi di una situazione tale da far ragionevolmente dedurne l"acquisto, anche se per licenziamento, dimissioni o altra causa tale rapporto venga poi meno: applicando questo principio, la Cassazione ha accolto il ricorso di un padre che chiedeva la revoca dell"assegno di mantenimento del figlio maggiorenne, pure essendo quest"ultimo stato assunto soltanto <> presso una compagnia aerea[5]; in altra pronuncia si è evidenziato, facendo applicazione del medesimo principio, come lo speciale rapporto di apprendistato non sia di per sé tale da dimostrare la totale autosufficienza del figlio, poiché distinto, sotto diversi profili, anche retributivi, dall"ordinario rapporto di lavoro subordinato[6].

In un simile contesto, non sono mancate definizioni sbrigative dei giovani adulti che faticano a spiccare il volo dal nido della famiglia di origine, memorabili ed ambedue infelici in quanto eccessivamente sbrigative, a giudizio di chi scrive, le definizioni di <> e choosy, gratuitamente scagliate da due dotti ministri della repubblica contro una gioventù sempre più istruita e sempre più in difficoltà nella ricerca di sbocchi occupazionali. D"altra parte, proprio in considerazione del quadro economico non roseo, si è enfatizzata la doverosità, su di un piano etico prima ancora che giuridico, all"interno del nucleo familiare, di una solidarietà tra generazioni di anziani beneficiari di molte più tutele rispetto a giovani sempre più precari, dal futuro lavorativo e previdenziale quanto mai fosco[7]. In altri termini, se si comprende la necessità di non far cessare l"obbligo di mantenimento al raggiungimento della maggiore età, in pari tempo, occorre individuare con sufficiente precisione il momento in cui detto obbligo viene a cessare, rifuggendo da facili semplificazioni.

Tornando all"esame della sentenza in commento ed ai motivi di ricorso terzo e quarto, più sopra richiamati, la prima sezione, nel rigettarli ambedue, enuncia il principio consolidato secondo cui il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne non viene meno per il solo raggiungimento della maggiore età, ma cessa qualora il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica, nonché quando il genitore provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita.

Nella specie, dal decreto impugnato emergeva che i genitori avevano dato ai figli l'opportunità di frequentare l'università, dalla quale essi non avevano saputo trarre profitto, come emergeva chiaramente dalla loro carriera universitaria: un figlio, pure essendo iscritto al terzo anno, aveva superato solamente quattro esami; l"altro, pure essendo fuori corso per la quarta volta, aveva superato meno della metà degli esami complessivi utili al conseguimento del titolo di laurea. Il giudice di legittimità evidenzia, inoltre, che la Corte partenopea aveva pure rilevato che dalle note dell'Agenzia delle Entrate era emerso che i due figli avevano percepito redditi da lavoro.

Anche i motivi terzo e quarto sono, pertanto, ritenuti infondati. Conclusivamente, il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.

4.- Nella sentenza annotata, in senso conforme, i giudici della Prima Sezione espressamente richiamano i seguenti due precedenti, sempre della prima sezione: - una prima sentenza del 2007[8], ove si precisa che il mero godimento di un reddito da lavoro non è sufficiente ad esonerare dal mantenimento, essendo necessaria l"ulteriore prova che il trattamento economico sia idoneo ad assicurare in concreto un"esistenza libera e dignitosa, con riferimento all"entità della retribuzione ed alla durata, passata e futura, del rapporto; - la seconda pronuncia è del 2010[9] ed in essa si evidenzia, con riferimento al richiamato requisito di idoneità del trattamento economico, che il conseguimento di emolumenti percepiti in via precaria come una borsa di studio universitaria o altri compensi attribuiti in vista dell"apprendimento di una professione, per la loro stessa natura, consistenza e temporaneità non è equiparabile agli ordinari rapporti di lavoro subordinato.

Nel 2014, in un caso analogo a quello affrontato nella presente nota, tuttavia, la Corte di legittimità[10], giungeva a conclusioni opposte e cassava il provvedimento con cui la Corte di Appello di Palermo aveva escluso l"obbligo di mantenimento di un figlio maggiorenne a carico della madre proprio sul fondamento che, nel corso di un biennio, detto figlio maggiorenne era stato percettore di reddito e che il periodo di studi universitari si era protratto oltre il corso regolare, facendo ritenere colpevole il figlio in ordine alla sua mancata autosufficienza economica; nella specie, la Sesta Sezione ribadiva come l'obbligo genitoriale cessi solo ove si provi il presupposto dell'indipendenza economica, censurando l"omessa considerazione, da parte del giudice di merito, della natura e dei caratteri del reddito percepito dal figlio delle parti, nonché l"omessa considerazione del peggioramento della situazione economica del padre.

5.- Se appaiono chiare le ragioni dell"estensione dell"obbligo di mantenimento oltre il perimetro della maggiore età, di assai più incerta collocazione è il momento finale di detto obbligo, venendo esso meno con la raggiunta indipendenza economica del figlio maggiorenne, ovvero con il raggiungimento di condizioni concrete per poter essere economicamente autosufficiente, senza che il figlio possa beneficiare della propria colpevole inerzia o di scelte discutibili. Non è, perciò, possibile predeterminare in astratto un termine all"obbligo di mantenimento, ma occorre procedere alla sua determinazione mediante la ponderazione delle aspettative lavorative del figlio, in accordo con il percorso di studi svolto e con l"attuale condizione del mercato del lavoro, alla luce delle risultanze emerse in sede istruttoria e secondo il prudente apprezzamento del giudice.

Esemplificativamente, se appare agevole – alla luce dei principi enunciati – prefigurare la cessazione dell"obbligo di mantenimento in presenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che assicuri una retribuzione dignitosa, quale potrebbe essere l"assunzione come pubblico funzionario all"esito di apposito concorso, la varietà dei casi emersi in giurisprudenza evidenzia la precarizzazione del lavoro e la varietà di zone grigie al cui cospetto risulta ampliata la discrezionalità del giudice, emblematico è il caso di chi abbia intrapreso studi post lauream godendo, nella più parte dei casi, di borse di studio e sussidi non assimilabili, per entità, ai redditi da lavoro ed, in ogni caso, destinati a cessare in quanto temporanei, con la conseguente incertezza circa il futuro. Appare ragionevole, ad ogni modo, ritenere che col crescere dell"età del figlio maggiorenne tanto più rigorosa dovrà essere la valutazione della condotta di quest"ultimo, ad opera del giudice, al fine di escludere profili di eventuale sua colpa nel perdurare della condizione di non autosufficienza economica, ritenuta la cui sussistenza verrà senz"altro meno il diritto al mantenimento.

Da ultimo, si fa notare che l"eventuale sopravvenire di circostanze sfavorevoli che privino il figlio del sostentamento, quali, a titolo di mero esempio, il licenziamento se lavoratore dipendente o scelte imprenditoriali poco oculate se eserciti un"attività di impresa, non determinano il risorgere dell"obbligo di mantenimento, poiché ne sono venuti già meno i presupposti, fermo l"eventuale diritto agli alimenti, azionabile direttamente dal figlio e non già dal genitore convivente[11].



[1] Trabucchi, in epoca ormai lontana, ebbe a definire il criterio per una limitazione dell"obbligo di mantenimento del figlio "uno degli argomenti più difficili anche dello stesso diritto di famiglia", in nota a Cass., 7 febbraio 1952, n. 295, in Giur. It., 1953, I, 1, 542; Lupo, L"estinzione dell"obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne e la funzione di nomofiliachia della Corte di Cassazione, in Fam. Pers. Succ., 2005, 6, 450; Liuzzi, Mantenimento del figlio maggiorenne, onere probatorio e limiti temporali, nota a Cass., 1 dicembre 2004, n. 22500, in Fam. Dir., 2005, 137; Ferrando, Diritto di famiglia, II ed., Roma-Bari, 2015, pp. 229 e ss.; Gazzoni, Manuale di diritto privato, XVI ed., Napoli, 2013, pp. 371-372.

[2] V. infra presente paragrafo, nonché i successivi nn. 4-5; per i profili relativi alla legittimazione attiva, dopo l"introduzione dell"art. 155-quinquies c.c., sia consentito il rimando al mio Mantenimento per il figlio maggiorenne: chi può richiederlo dopo la Legge n. 54/2006?, nota a Cass. 10 gennaio 2014, n. 359, in www.filodiritto.com.

[3] Per un approccio psicologico al tema, v. Giovani in famiglia tra autonomia e nuove dipendenze , a cura di Scabini - Rossi, Milano, 1997.

[4] Chicchi, Derive sociali. Precarizzazione del lavoro, crisi del legame sociale ed egemonia culturale del rischio, Milano, 2001.

[5] Cass., 28 agosto 2008, n. 21773 in Famiglia e dir., 2008, fasc. 9, 55, con nota di De Tullio.

[6] Cass., sent. 11 gennaio 2007, n. 407 in Foro it., 2007, I, 770.

[7] Per una prospettiva sociologica su come, nell"attuale contesto demografico, si strutturano rapporti e solidarietà tra generazioni, v. Facchini, Diventare adulti. Vincoli economici e strategie familiari, Milano, 2005; sul tema dei rapporti e delle posizioni generazionali v., inoltre, Saraceno-Naldini, Sociologia della famiglia, III ed., Bologna, 2013, cap. IV.

[8] Cass., 11 gennaio 2007, n. 407 cit. supra n. 3.

[9] Cass., 14 aprile 2010, n. 8954, online in Diritto & Giustizia, con nota di Iannone.

[10] Cass., ord. del 26 febbraio 2014, n. 4534, online in Diritto & Giustizia.

[11] Cass., 7 luglio 2004, sent. n. 12477 in www.altalex.com.




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film


Articoli correlati