La Cassazione (Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2009, n. 3528) ha affrontato il tema della responsabilità civile relativa alla gestione delle competizioni sportive ed in particolare del suo inquadramento all’interno delle cosiddette «attività pericolose» e quindi dell’applicazione delle regole stabilite dall’art. 2050 c.c. che prevede che chiunque provochi un danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Il caso tre origine dalla vicenda del partecipante ad una gara di bob su ghiaccio che, per un proprio errore di guida, perdeva il controllo del mezzo andando a colpire alcune protezioni in legno dalle quali, purtroppo, al momento dell’impatto con il casco dell’atleta, si staccava una scheggia, che provocava la perdita del casco e quindi conseguenze molto gravi all’atleta che scivolava sul ghiaccio subendo gravissime lesioni. Sia in primo grado che in sede di appello, i giudici negavano alla competizione la qualifica di attività pericolosa e ritenevano che, quindi, andasse applicata la regola generale stabilita per i fatti illeciti, l’art. 2043 c.c., che impone al danneggiato di fornire la prova della colpa degli organizzatori. La Corte di Cassazione ora chiarisce che la pericolosità e quindi l’applicazione dell’art. 2050 con la speciale responsabilità ivi prevista, deve essere accertata in concreto e non in senso assoluto e che, per le modalità di organizzazione ed in particolare di predisposizione di sistemi di contenimento e protezione, la competizione fosse di per sé pericolosa ed andasse quindi applicata la norma che prevede che in mancanza di prova dell’adozione di tutte le cautele utili ad evitare il danno, risponda per l’appunto l’organizzatore. Possono quindi essere definite attività pericolose le competizioni sportive non solo nei confronti degli spettatori, ma anche degli atleti in gara quand’anche gli stessi accettino, come intrinseci alla manifestazione, rischi che sono collegati proprio alle modalità di espletamento delle gare, per esempio, di bob su ghiaccio ma, sottolinea la Cassazione, il fatto che sia accettato un certo rischio, non significa che debba essere accettato anche il maggior rischio che derivi dalla mancata adozione di tutte le cautele utili ad evitare una maggiore possibilità di essere vittima di danni. L’occasione è utile per richiamare l’attenzione di tutti gli organizzatori di competizioni in ordine alla responsabilità, della quale possono essere chiamati a rispondere, nella misura in cui dovesse risultare che non siano state adottate tutte le misure volte a contenere al minimo il rischio
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
(…)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - La notte dell'(OMISSIS), nel corso delle prove di qualificazione dei campionati italiani di bob a 2 sulla pista di (OMISSIS), il bob condotto da M.M. sbandò, si rovesciò su un fianco ed il guidatore andò ad urtare con la testa contro una delle tavole di contenimento della pista.
Gliene sarebbero risultati gravi danni al volto, a causa della perdita del casco.
Da questi fatti ha tratto origine la presente controversia.
2. - M.M., con la citazione notificata il 7.5.1986, ha iniziato un giudizio davanti al tribunale di Belluno.
Vi ha convenuto il Bob Club di (OMISSIS), G.G. e C.G.; sono stati poi chiamati in causa la Federazione italiana sport invernali, che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva allegando d'essere solo un organo tecnico del C.O.N.I., nonchè i componenti della giuria, A.M., D.A. e Z.T. che a sua volta ha chiamato in causa il C.O.N.I..
Nel giudizio è intervenuta la Provincia autonoma di (OMISSIS), per chiedere in confronto dei responsabili il rimborso delle spese di spedalizzazione sostenute per l'attore.
Alla causa è stata poi riunita quella ancora proposta da M. M. contro D.R.W., già presidente del Bob Club di (OMISSIS).
3. - La domanda è stata proposta dall'attore allegando che il casco in vetroresina era entrato come una lama di coltello nella parte sporgente di una delle tavole di contenimento tagliandone una grossa scheggia che gli si era conficcata nel viso ed aveva provocato la rottura della cinghia del casco e la perdita dello stesso: sicché, continuando la corsa e strisciando la faccia priva di ogni protezione contro il ghiaccio, aveva riportato orribili lesioni ed un profondo stato di coma.
4. - La domanda è stata rigettata sia dal tribunale, sia in secondo grado dalla corte d'appello.
I giudici di merito hanno ritenuto non provato che la scheggia si fosse formata a causa di un non perfetto allineamento delle tavole di contenimento e si fosse originata dal bordo di una delle tavole, anziché a causa dell'urto del casco contro la superficie della tavola, urto che a sua volta s'era determinato a causa dall'erronea manovra del guidatore.
5. - La sentenza 27.10.2003 della corte d'appello di Venezia è stata impugnata sia da M.M. sia dalla Provincia autonoma di (OMISSIS), dal primo con ricorso la cui notifica è stata chiesta il 7.12.2004, dalla seconda con ricorso incidentale, la cui notifica è stata chiesta il 17.1.2005.
Hanno resistito, separatamente, G.G. e D.R. W.; il C.O.N.I.; la F.I.S.I. - Federazione italiana sport invernali e A.M. e D.A.; il Bob Club di (OMISSIS).
Non hanno resistito C.G. e Z.T..
Hanno depositato memorie il ricorrente M.M. ed i resistenti A.M. e D.A.; il C.O.N.I. e la F.I.S.I. e D.R.W..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - I procedimenti cui hanno dato luogo ricorsi principale ed incidentale debbono essere riuniti, perchè sono relativi alla impugnazione della stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).
2.1. - La difesa dei resistenti A.M. e D.A., nei controricorsi, e della Federazione italiana sport invernali, nella memoria, hanno sollevato una questione di decadenza del ricorrente principale dalla impugnazione, facendo rilevare che la sentenza è stata depositata il 27.10.2003 e che la notifica al domicilio eletto è avvenuta il 13.12.2004 e perciò dopo un anno e 48 giorni.
I dati riferiti sono esatti, ma la questione non è fondata perchè ad impedire la decadenza dalla impugnazione è sufficiente che la notificazione sia richiesta prima della scadenza del termine e ciò è avvenuto non oltre il 7.12.2004, giacché dalla relazione di notificazione apposta in calce all'originale del ricorso risulta che l'ufficiale giudiziario vi ha provveduto a mezzo del servizio postale appunto il 7.12.2004.
2.2. - Ancora, la difesa dei resistenti A.M. e D.A. ha dedotto che altro dei convenuti, Z.T., è deceduto tra la data in cui la causa è stata trattenuta in decisione e quella in cui la sentenza è stata depositata.
Osserva la Corte che il ricorso è stato tuttavia notificato a Z.T. presso l'avvocato Marino Almansi suo difensore e che - secondo l'interpretazione della sentenza 28 luglio 2005 n. 15783 delle sezioni unite che appare si debba seguire e la soluzione poi accolta dalle sentenze 27 ottobre 2006 n. 23168 e 14 novembre 2006 n. 24208 - nei giudizi che erano pendenti alla data del 30.4.1995, il venir meno della parte nel corso del processo, rimasto ignoto all'altra, non fa venir meno la legittimazione del difensore a ricevere la notificazione della impugnazione.
Il giudizio di Cassazione è stato perciò instaurato in modo conforme a diritto anche nei confronti delle persone che si sarebbero potute costituire in giudizio come successori.
2.3. - Inammissibile - invece - è il ricorso incidentale della Provincia autonoma di (OMISSIS).
La Provincia ha proposto ricorso con atto consegnato per la notifica il 17.1.2005 e notificato in data successiva.
Ora, la sentenza è stata pubblicata il 27.10.2003 ed il 17.1.2005 il termine di un anno stabilito dall'art. 327 cod. proc. civ., era già decorso, pur se aumentato di 46 giorni in corrispondenza della durata del periodo di sospensione feriale dei termini processuali.
Non può del resto giovare alla Provincia d'aver proposto ricorso nel termine di 40 giorni da quello in cui ha ricevuto (il 13.12.2003) la notifica del ricorso principale, perchè né la Provincia ha in questo processo la qualità di litisconsorte necessario, ciò che la legittimerebbe appunto all'impugnazione incidentale tardiva (art. 344 cod. proc. civ.) né, dopo la sua acquiescenza alla decisione, la sua posizione processuale è stata posta in pericolo di divenire deteriore in caso di accoglimento del ricorso principale, ciò che pure sarebbe valso a legittimarla alla impugnazione incidentale tardiva (Sez. Un. 27 novembre 2007 n. 24627).
3. - La corte d'appello ha svolto queste considerazioni.
L'attore non è riuscito a provare che la scheggia conficcatasi nello spazio tra la struttura del casco e la sua imbottitura interna si sia staccata da una sporgenza dovuta ad imperfetto allineamento dei tavoloni di legno, posti a contenimento della pista.
Appare invece plausibile ritenere che la scheggia si possa essere formata sul tavolato di contenimento semplicemente a causa della violenza dell'impatto provocato dal bob , rimasto totalmente senza controllo.
La mancanza di adeguata prova di un fatto imputabile ad una specifica omissione degli organizzatori non consente di accogliere una pretesa ancorata all'art. 2043 cod. civ..
Né si può far capo nel caso alla responsabilità da attività pericolosa.
A tale riguardo la corte d'appello ha in particolare osservato quel che segue.
Una competizione agonistica può essere pericolosa in ragione dei rischi che ineriscono allo stesso esercizio di quella pratica sportiva, ma l'atleta che vi prende parte accetta quel pericolo; per contro, l'attività preparatoria ed organizzativa è di per sè innocua e quindi la presunzione di responsabilità che grava su chi esercita un'attività pericolosa non gli può essere riconnessa (ed al riguardo ha richiamato la sentenza 28.2.2000 n. 2220 di questa Corte).
Con la conseguenza che gli organizzatori rispondono solo in caso di mancata predisposizione delle normali cautele, atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività agonistica, nel rispetto dei relativi regolamenti (ed al riguardo ha richiamato la sentenza 20.2.1997 n. 1564 sempre di questa Corte).
4. - Il ricorso contiene due motivi.
La cassazione vi è chiesta, col primo motivo, per i vizi di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 2050 cod. civ.), col secondo per il vizio di difetto di motivazione (art. 360 cod. proc. civ., n. 5).
Illustrando la questione di diritto, i ricorrenti, che si dichiarano consapevoli degli orientamenti richiamati dalla Corte d'appello, invitano a riconsiderarli.
5. - I motivi - che denunciano vizi logici nel processo logico di applicazione della disposizione dettata dall'art. 2050 cod. civ., e di violazione di tale norma - sono fondati.
Prima di illustrarne le ragioni è però opportuno fare due premesse.
La corte d'appello ha pronunciato sulla domanda ed all'esito dell'esame dei fatti, l'ha rigettata, da un lato senza prendere in esame il profilo della titolarità passiva della obbligazione di responsabilità, aspetto su cui si sono soffermate qui nelle loro difese alcune delle parti, dall'altro considerando la postulata obbligazione dei convenuti sotto il profilo e della responsabilità per colpa e della responsabilità da attività pericolosa, senza che questo punto abbia costituito oggetto di censura.
Ne segue che, se, in sede di rinvio, potrà risultare accertata una responsabilità da attività pericolosa, dovrà anche essere esaminato, perchè è rimasto non pregiudicato, il punto di quali siano i soggetti cui essa va riferita.
6. - La Corte - nelle decisioni cui si è richiamato il giudice di appello - non ha affermato che non possono rilevare come attività pericolosa la predisposizione del campo di gara per lo svolgimento di una manifestazione agonistica.
Bensì, nella sentenza 20 febbraio 1997 n. 1564, se da un lato ha affermato che nell'attività agonistica c'è accettazione del rischio da parte dei gareggianti, per cui i danni da essi sofferti nell'occasione rientrano nell'alea normale e ricadono sugli stessi, dall'altro ha ricordato che gli organizzatori - al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità - debbono aver predisposto le cose in maniera regolare e cioè in maniera da contenere il rischio nei normali limiti confacenti alla specifica attività sportiva, apprestando le opportune cautele nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi.
Nella sentenza 28 febbraio 2000 n. 2220 la Corte si è limitata poi a porre in rilievo due aspetti: che, se a sostegno della pericolosità dell'attività di organizzazione di una manifestazione sportiva - nella specie si trattò di una gara di sci - non si invoca una specifica disposizione normativa, spetta al giudice di merito l'apprezzamento se tale attività, per la sua natura o per i mezzi adoperati, fosse in concreto pericolosa; che, in tema di gare sportive, non è possibile predicare in astratto che organizzarle costituisca sempre o mai un'attività pericolosa, ma è necessario considerare, come sempre quando si discute della applicazione di tale norma, se è insita nel successivo svolgimento della attività organizzata la probabilità del danno, o se si tratta invece di attività normalmente innocua.
Orbene, dagli stessi precedenti giurisprudenziali richiamati dalla corte d'appello, ma anche dal successivo sviluppo della interpretazione dell'art. 2050 cod. civ. da parte della Corte, emerge che la pericolosità dell'attività esercitata deve essere valutata in base alle concrete circostanze di fatto in cui si è venuta svolgendo, tenendo conto insieme della specifica capacità di chi è chiamato a svolgerla e della potenzialità di danno che essa comporta (così, ad esempio, Cass. 9 aprile 1999 n. 3471 e 26 aprile 2004 n. 7916).
Ora, è certo che l'atleta impegnato in una manifestazione agonistica accetta di esporsi a quegli incidenti che ne rendono prevedibile la verificazione, perchè a produrli vi concorrono gli inevitabili errori del gesto sportivo proprio o degli altri atleti impegnati nella gara, come gli errori di manovra dei mezzi usati.
E questo esclude che delle conseguenze di tali incidenti debbano rispondere i soggetti cui spetta predisporre e controllare il campo di gara.
Ma è proprio tale insita pericolosità della attività di cui si assume l'organizzazione ad imporre che questa non sia aumentata da difetto od errore nella predisposizione delle misure che debbono connotare il campo di gara, in modo da evitare che si producano anche a carico dell'atleta conseguenze più gravi di quelle normali.
Sicché, l'attività di organizzazione di una gara sportiva connotata secondo esperienza da elevata possibilità di incidenti dannosi, non solo per chi vi assiste, ma anche per gli atleti, è da riguardare come esercizio di attività pericolosa, ancorché in rapporto agli atleti nella misura in cui li esponga a conseguenze più gravi di quelle che possono essere prodotte dagli stessi errori degli atleti impegnati nella gara.
Ora, nel caso in esame, è rimasto accertato che ad innescare il danno subito dall'attore è stato il distacco di una scheggia da uno dei tavoloni di sostegno della pista contro il quale la testa dell'atleta, rivestita dal casco è andata a cozzare.
Alla stregua di quanto si è prima osservato il problema che la corte d'appello doveva risolvere era se quella predisposizione, ordinata ad evitare il pericolo della fuoriuscita del mezzo e dell'atleta dalla pista, in caso di sbandamento del veicolo, abbia accentuato per altro verso la pericolosità del campo di gara.
Non invece in quale modo si sia determinato il distacco della scheggia, perchè, quand'anche possa essere avvenuto in modo diverso da quello affermato dall'attore, esso ha tuttavia avuto origine nel come nel suo complesso si presentava predisposto il campo di gara.
Invero, acquisito che a determinare la perdita del casco che proteggeva la testa dell'atleta era stata una scheggia di legno staccatasi dal tavolato; una volta che non si poteva escludere in via di principio che l'evento si era prodotto nel corso di un'attività valutabile come pericolosa nel senso già detto; si doveva accertare se la pericolosità sussisteva in concreto anche in ragione dei ripari apprestati, mentre non importava stabilire in quale concreto modo il distacco della scheggia fosse avvenuto, ma se si era avuto cura di scegliere ripari non pericolosi in sè o se, non potendosene adoperare altri, si fosse avuto cura di renderli inoffensivi.
Discende dall'accoglimento del motivo, che i fatti della causa debbano essere rivalutati nella duplice prospettiva di un concreto accertamento della pericolosità della predisposizione attuata; della prova del limite alla conseguente responsabilità, in termini fortuito, e della imputazione della responsabilità per attività pericolosa ai diversi soggetti convenuti in giudizio.
7. - Il ricorso principale è accolto, l'incidentale è dichiarato inammissibile.
In relazione al ricorso accolto, la sentenza è cassata con rinvio alla corte d'appello di Venezia in diversa composizione, cui è rimesso di provvedere sulle spese del giudizio di Cassazione.
8. - Le spese del giudizio di Cassazione, nei rapporti tra la Provincia autonoma di (OMISSIS) ed i resistenti, possono essere dichiarate compensate, considerata l'identità dei motivi svolti dalla Provincia e la sua posizione marginale nel dibattito processuale.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il principale, cassa in relazione e rinvia alla corte di appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione; dichiara inammissibile l'incidentale e dichiara compensate le spese del giudizio tra la Provincia autonoma di (OMISSIS) e le altre parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, a seguito di riconvocazione dalla udienza, il 30 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2009
Google: Titolo
“Quando ad infortunarsi è l’atleta…chi paga ?”– di Nicola TODESCHINI
Google: Description
La responsabilità degli organizzatori di attività pericolose, quali sono dalla Cassazione state definite le gare di bob agonistiche, è da ritenersi pacifica allorchè l’atleta si infortuni e risulti che non sono state adottate tutte le cautele atte ad evitare il fatto e consistenti, per esempio, nella dotazione di componenti capaci di ammortizzare l’impatto -pur prevedibile- dell’atleta contro le strutture della pista.
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Responsabilità attività pericolose, gara bob, colpa, prevedibilità.