FONTI DEL DIRITTO - OBBLIGAZIONI. Art. 4, par. 1, reg. (CE) n. 864/2007
- Nozione di “conseguenze indirette” e di “danni diretti”
- Applicabilità della lex loci damni - Compatibilità con l’ordine pubblico italiano - Criteri.
La Sezione Terza Civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla legge applicabile, ai sensi dell’art. 4, par. 1 del reg. (CE) n. 864/2007, in caso di “conseguenze indirette” relative ai danni patiti dai prossimi congiunti della vittima di un sinistro stradale, verificatosi in un altro Stato membro (ove si sono determinati i “danni diretti”), anche con riferimento alla compatibilità con l’ordine pubblico italiano di una lex loci damni che escluda del tutto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.