In tema di danni per ritardata restituzione di un immobile locato, la norma dell’art. 1591 cod. civ. – applicabile anche al contratto di affitto di azienda in mancanza di una disposizione specifica – stabilendo che il conduttore in mora è tenuto a dare al locatore il corrispettivo dovuto fino alla riconsegna, non conferisce alcun rilievo alla restituzione parziale del bene oggetto del contratto, di talché in simile ipotesi il conduttore continua ad essere in mora e permane a suo carico l’obbligo del relativo pagamento.
È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione civile del 6 dicembre 2024, n. 31257.
Notizia tratta da ilQG
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