Responsabilità civile  -  Redazione P&D  -  17/02/2025

Negato l’indennizzo  ad un medico di famiglia morto per infezione da  Sars Cov 2 in Polizza Infortuni stipulata dall’ EMPAM - Enrico Pedoja

Sentenza n 3016 del 6.2.2025  Terza Sezione  Cassazione Civile

Negato l’indennizzo  ad un medico di famiglia morto per infezione da  Sars Cov 2 in Polizza Infortuni stipulata dall’ EMPAM

Come .. cestinare quasi due secoli di medicina legale …!!

L’ermeneutica giuridica non può disattendere i principi tecnici medico legali che sono sempre stati  il fondamento, condiviso tra le Parti, delle  “ Condizioni generali di Polizza Infortuni “  , confondendo e sovrapponendo il concetto di “ Causa ” a quello di “ Conseguenza  indennizzabile”  

Senza entrare nel merito del caso concreto , la lettura della Sentenza apre una inevitabile contrapposizione interpretativa  medico giuridica sul presupposto di “ causa violenta “  : elemento che ha finora costituito , assieme a quello di “fortuità”  e di “esteriorità”  ,  “ condizione  generale”  di qualsiasi  contratto di Polizza Infortuni 

Concetti di natura esclusivamente “tecnica” medico legale che hanno trovato pressoche’sempre totale condivisione in ambito scientifico e idonea collocazione contrattuale – accettata sempre dalle Parti –  per individuare i fattori causali idonei e necessari a definire e circostanziare il rischio assicurato cioè l’infortunio e le sue conseguenze

Va subito precisato che  il contratto di Polizza infortuni si fonda sulla “ causa di infortunio  e non sulla manifestazione clinica della sua conseguenza , purchè la prima abbia tre caratteristiche : provenga dell’esterno del corpo, sia fortuita e sia “ concentrata nel tempo 

All’assicurato , soggetto più debole , nulla interessa di come si sia  determinato   l’infortunio  ovvero quale sia la causa violenta ( traumatica meccanica, traumatica fisica, chimica , infettiva ecc) fortuita ed  esterna alla propria persona  responsabile delle relative lesioni  , nè assume rilevanza contrattuale il modo in cui si manifestino  le stesse conseguenze lesive ( acute ed immediate  ovvero  con un intervallo ibero o anche  con evoluzione clinica progressiva ) , non essendo previsto in nessun Contratto di Polizza infortuni  che le stesse debbano essere “ immediate : motivo che giustifica ‘ il riconoscimento dell’infortunio   per qualsiasi ipotesi lesiva  , non solo quella conseguente a trauma  meccanico contusivo , purchè la genesi sia  conseguente a causa violenta, esterna e fortuita 

 Il problema , dunque , si concentra esclusivamente sul” grado di efficienza lesiva “ idonea a determinare lesioni corporali obiettivabili  e nel caso di infezione ( ma non solo ) tale presupposto corrisponde alla “ concentrazione cronologica “ dell’agente infettante esterno idonea a determinare lesioni corporali obiettivabili , analogamente a ad altre ipotesi  “ causali “ come ad esempio  in caso di avvelenamento  (  non a caso il termine “ virus “ e “veleno “ hanno la stessa radice etimologica) 

 Il concetto di efficienza lesiva di  causa esterna ( e fortuita) idonea a determinare lesioni corporali obiettivabili riguarda , infatti, qualsiasi meccanismo “traumatico” , ivi compreso quello di natura meccanica contusiva: Come non tutti i traumi contusivi diretti di un arto possono determinare una lesione fratturativa, foriera di conseguenze di rilevanza contrattuale ,  analogamente non tutti i contagi virali o batterici concentrati cronologicamente hanno una carica infettante tale da determinare lesioni corporali obiettivabili e conseguenze indennizzabili permanenti  ( morte o invalidita’ permanente )

Tra le varie argomentazione  sostenute in sentenza spicca un “ passaggio “  che denota , purtroppo, una inesatta ed approssimativa conoscenza dei principi tecnici  della  medicina legale : Si afferma che  “…  la differenza tra l’infortunio e la malattia non può risiedere nelle conseguenze. Anche un infortunio, infatti, può provocare una malattia (una ferita lacero-contusa può provocare il tetano); così come una malattia può provocare un infortunio (l’osteoporosi può provocare una caduta e una frattura).

IL  presupposto iniziale per cui  “ la differenza tra infortunio e  malattia non può  risiedere nelle conseguenze.” è pienamente  condivisibile , in quanto  la differenza – secondo i Principi Generali di Polizza  va chiaramente rapportata alla Causa della lesione e non agli effetti con cui si manifesta 

Gli esempi , tuttavia , non hanno alcuna logica applicativa. Nel primo caso ( una ferita lacero-contusa può provocare il tetano)  vengono sovrapposti e connessi  due distinti fattori causali  : quello di. natura meccanica traumatica e quello di natura infettiva conseguente al contagio del  batterio  Clostridium tetani che possono esitare in differenti e coesistenti  conseguenze lesive obiettivabili  : una , immediata , sulla funzione della regione cutanea traumatizzata ed una tardiva  rappresentata dalla evoluzione della lesione infettiva ( causata da Battere  pervenuto dall’esterno)  , senza che si possa parlare di autonoma ed endogena  “ malattia” tetanica 

IL secondo esempio appare ancor più “ disallineato “ alla prassi  interpretativa medico legale in materia “ contrattuale “ allorchè  si afferma che “… una malattia può provocare un infortunio (l’osteoporosi può provocare una caduta e una frattura). 

Affermazione  che  sovrappone ancora  i fattori causali nel determinismo delle lesioni corporali obiettivabili . Senza entrare nei dettagli tecnici di cosa si debba intendere oggettivamente  per “ malattia”  allorchè  si identifichi una condizione di Osteoporosi ( e lo stesso potrebbe valere per qualsiasi altra condizione degenerativa senile ) , una  lesione fratturativa   segue sempre  un qualche ammissibile meccanismo “traumatico -  meccanico” denunciato dall’Assicurato:

  Solo in assenza di “ fatti”  traumatici  la manifestazione clinica della “frattura “ potrebbe   rappresentare  autonomamente l’evoluzione della progressiva degenerazione della struttura ossea e quindi un segno di conclamata “ malattia osteoporotica “

 Il problema , quindi , in caso di infortunio , riguarda sempre ed  esclusivamente    il concetto di “ causa efficiente “ rispetto ad  eventuali pregiudizi , connessi a  patologie coesistenti , tali da aver concorso nel  determinismo delle lesioni obiettivate ( e quindi la  indennizzabilita’ delle stesse)  , L’osteoporosi , quindi , ove sussista un qualsiasi documentato evento traumatico  , può rappresentare  sempre una possibile “ concausa” di lesione che non esclude l’infortunio e – ove assuma oggettiva condizione patologica- potrà  portare alla esclusione delle conseguenze indennizzabili, senza che si debba escludere l’infortunio in quanto condizione di “malattia”

 Che poi – come affermao in Sentenza- l’osteoporosi possa determinare una “caduta” … e solo una affermazione che richiama i   ..” misteri della fede “ . 

  

 All’assicurato , che subisce un infortunio , spetta , dunque,  dimostrare la “causa violenta “  delle lesioni , la loro  riconducibulita’ a fattori patogeni  “ esterni  e fornire prova oggettiva  delle stesse  ( clinica o strumentale). Nel caso di infezione virale assume valore di prova l’individuazione del virus e la dimostrazione della lesione corporale conseguenza della infezione , che nel caso del Covid è rappresentata dal classico riscontro di una polmonite interstiziale, la quale  non va considerata come “ malattia” ma , appunto, come conseguenza obiettivabile di lesione conseguente a causa violenta , esterna e fortuita  Quindi l’infezione virale , se dotata di idonea efficienza causale ( cioè concentrata nel tempo ) è una “ causa violenta “ ove determini  una lesione “ polmonare “ documentabile . Non si tratta dunque di “malattia “ bensì  della  evoluzione clinica di una lesione   indennizzabile realizzatasi a seguito di  “ causa violenta( concentrata nel tempo) esterna e fortuita , nel totale rispetto dei Principi generali di Polizza 

 

Va ribadito che , ove sussistessero    condizioni “ patologiche “ coesistenti  tali da interferire , o meno,  sulla indennizzabilita’ delle conseguenze delle lesioni obiettivate , questa …. è un’altra storia, che non  ha nessun rapporto con i principi generali “costitutivi”  il concetto di infortunio

IL rischio “ malattia” si fonda , al contraraio, su differenti presupposti : la causa – in genere di natura degenerativa -  generalmente è interna alla persona ( come ad esempio l’aterosclerosi o il diabete ) oppure l’azione causale non è concentrata nel tempo ( vedasi le patologie croniche degenerative tendinee da sovraccarico funzionale ) e talora  non può  neppure essere considerata “ fortuita “ se connessa , ad esempio ad condotte voluttuarie personali  ( connesse al tabagismo o all ‘alcoolismo ecc) Ed infatti nei contratti di in Polizza con il termine “ malattia “ si intende: ”ciò che non è infortunio “ in quanto condizione patologica evolutiva che ha origine “ interna “ all’organismo e che comunque  non soddisfa i criteri contrattuali di  causa violenta  e fortuita 

Dalla lettura della Sentenza – tuttavia-  emergono  considerazioni interpretative tecniche ,di rilevanza contrattuale,  scientificamente  inesatte ove si afferma che 

“…..Tanto la polizza infortuni, quanto la polizza malattia indennizzano un pregiudizio alla salute. Quel che cambia tra l’una e l’altra è la genesi di quel pregiudizio. Nell’assicurazione infortuni il pregiudizio, per patto contrattuale, deve derivare da una lesione violentemente provocata ab externo; nell’assicurazione malattia il pregiudizio deve derivare non da un atto violento, né da una lesione dell’integrità psicofisica, ma da una alterazione patologica..”

Quanto affermato dimostra una inesatta  conoscenza dei termini scientifici di rilevanza contrattuale : qualsiasi lesione – che sia dovuta o meno a causa violenta – determina alterazioni patologiche che hanno variabili manifestazioni cliniche.  Ciò che conta in Polizza infortuni è esclusivamente la “causa della lesione “ ed il suo relativo effetto patologico che richiede un  riscontro clinico-strumentale obiettivo .. Che poi l’effetto sia in tutto o in parte o meno indennizzabile,  a seconda di intercorrenti “ pregiudizi “ fisici dell’Assicurato, è un problema secondario , che non esclude- in se- l’ “indennizzabilita” dell’infortunio  ove siano rispettati i principi generali di causa “ violenta, esterna e fortuita” , ma incide esclusivamente sulla indennizzabilita’ delle sue conseguenze

Solo in caso che non sia rispettato anche uno solo dei citatai  principi generali afferenti alla “causa” di unfortunio , si potra’ paralre di “ malattia” , tenuto conto che il concetto di “ integrita’ psico fisica “ – in tale ambito- ha un valore “relativo” e va  necessariamente modulato in rapporto all’ eta’ del danneggiato :  spesso alcune condizioni presunte “ patologiche “ altro non sono che condizioni parafisiologiche  connese all’eta’ e quindi tali da rientrare, contrattualmente -  nel concetto di “ integrita’ psico fisica “ dello specifico soggetto Assicurato  

 Ove  un contratto di Polizza preveda entrambi  i rischi (” malattia e infortuni “ e ,quindi, con differenti previsioni indennizzative ) ciò non giustifica in se l’automatico l’inquadramento indennizzativo  delle infezioni in una  condizione di malattia in base alle sole modalita’ di manifestazione del quadro clinico , ma richiede una verifica tecnica adeguata a stabilire il rapporto causale coi  principi generali di Polizza : cioè se la patologia derivi da causa violenta, esterna e fortuita ( quindi ascrivibile a  un infortunio ) , ovvero se non siano soddisfatti tutti questi criteri “ contrattuali “ , nel qual caso la manifestazine clinica della lesione denunciata  potrà essere inquadrata come “ malattia” 

. 

Che la questione vada inquadrata in uno specifico contesto tecnico medico legale  pare evidente  anche  dalle volontà espresse concordamente dalle Parti in qualsiasi Contratto di Polizza Infortuni ove è previsto che ,in caso di “ controversie sulla natura e conseguenze dell’infortunio denunciato “ la materia debba essere sottoposta a verifica Arbitrale  Medico legale 

Stupisce come nell’intera Vicenda Processuale nessun Giudice abbia attivato –analogamente -  una opportuna Istruttoria medico legale per chiarire i “termini contrattuali “ della questione : se non altro per una corretta definizione e distinzione del rapporto “ causa contrattualmente rilevante”   ed “ effetto” , cioè la lesione corporale obiettivabile , che nel caso della infezine da Sars Cov 2 è rappresentata dalla Polmonite virale che può portare  progressivamente ad un regime di  ipossiemia con successiva  acidosi metabolica , insufficienza renale con squilibrio elettrolitico,  patosi pluriviscerale  fino ad un terminale “ shock cardiogeno” che in genere rappresenta la causa “ultima “  del decesso : quadro clinico che va interpretato  “contrattualmente” come “ evoluzione di lesione infettiva che ha violentemente e fortuitamente contagiato, dall’esterno, l’Assicurato  e non come “ autonoma malattia infettiva   

Questi semplici principi sono  sempre stati alla base di qualsiasi principio assicurativo di Polizza Infortuni e come tali ben noti all’Assicuratore , ivi compresa la reale  valenza contrattuale dell’ infortunio conseguente ad infezione ( causa violenta ), in osservanza al pressochè costante  indirizzo dottrinario  medico legale applicato da decenni  in ambito contrattuale di Polizza Infortuni

Non a caso fino ai primi anni del 2000 in tutte le Polizze infortuni le conseguenze dirette dell’infezione erano di fatto specificamente  escluse dal Contratto  , in quanto  riconosciute esclusivamente le  conseguenze delle infezioni realizzatesi a seguito di penetrazione dell’agente “infettante” nell’organismo tramite  lesioni della superficie cutanea ( da ferita ovvero da puntura di insetto )  

Esaminando  il caso rappresentato in Sentenza , è doveroso segnalare tuttavia che tale  “clausola” , in vero,   era presente nel contratto di Assicurazione stipulato dall’Enpam con la Compagnia di Assicurazione e quindi avrebbe potuto rappresentare – indirettamente -condizione di esclusione dell’indennizzo delle conseguenze dirette dell’infezione virale , salvo verifica ai sensi dell’art art. 1367 c.  tenuto conto che il Contratto stipulato dall’ ENPAM era destinato esclusivamente a Personale Sanitario Medico che – per esigenze Professionali ( e anche per dovere di Solidarieta’) – è sicuramente  più esposto di qualsiasi altro soggetto “ non medico “  a contagio “virale “ ed quindi consapevole dei  rischi connessi a contagio acuto di una qualsiasi forma infettiva diffusiva  , dovendosi presumere che la   Sua “ specifica volonta”  fosse quella  di avere  una esaustiva copertura assicurativa in rapporto allo specifico rischio lavorativo 

Tornando agli aspetti “ generali “ della questione , va ricordato che , a partire da  i primi anni del 2000,  progressivamente molte Compagnie – senza alcun mutamento dei consolidati principi assicurativi – hanno deciso , probabilmente per motivi commerciali -  di eliminare la predetta clausola” indiretta “ di esclusione , senza che fossero mutati i principi generali di assicurazione contro gli  Infortuni 

 E’ stata , dunque , un scelta … unilaterale dell’Assicuratore che non può giustificare alcun mutamento delle finalta’ contrattuali o della volonta’ delle Parti , nè può rappresentare un  motivo  che giustifichi la necessita di una nuova  interpretazione dello stesso contratto                    

 In sostanza va preso atto che  ,in molti contratti di Polizza Infortuni  è stata semplicemente eliminata ,da parte dell’Assicuratore ,  la clausola di esclusione  dell’indennizzo delle conseguenze “dirette”  dell’infezione , dovendosi in tal senso condividere quanto affermato nella stessa  Sentenza .” …….Nell’assicurazione privata non conta cosa sia una infezione dal punto di vista clinico, ma conta cosa le parti del contratto hanno voluto che fosse..”   : Se l’infezione “ acuta”  non fosse mai stata considerata “infortunio “, non vi  sarebbe stata la necessità  di specificarne , anche solo indirettamente , l’esclusione 




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