Prove atipiche – nozione - configurabilità- valore probatorio - perizia stragiudiziale.
Artt. 2729 c.c. e 116 c.p.c.
L’elencazione delle prove civili contenuta nel codice di rito non è tassativa, e quindi devono ritenersi ammissibili le prove atipiche, la cui efficacia probatoria è quella di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova ex art. 116 comma 2 c.p.c., utili a orientare il libero convincimento del giudice.
Il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione, quale prova atipica, una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di questa sua valutazione.
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