In relazione ad una CTU "qualora li giudice si voglia discostare dalle conclusioni cui perviene tale suo ausiliario, "dovrà darne congrua e logica motivazione, idonea a smentire gli esiti della consulenza, specificando le plausibili ragioni del proprio dissenso", non bastando "un richiamo generico e presuntivo".
Nella pronuncia della Corte di Cassazione (n. 31730/2024), in particolare "la motivazione sul disattendimento della CTU risulta dunque apparente, in quanto non considera quel che era stato veicolato nel gravame, limitandosi a ribadire quello che aveva affermato il primo giudice - a sua volta in modo assai sbrigativo, si nota incidenter -,nel passo riportato nella sentenza d'appello.
Invero, li giudice del gravame non può aderire alla decisione del primo giudice senza fornire una motivazione realmente specifica e concreta sulle censure che, in modalità sufficientemente specifica - che qui è stata raggiunta - le sono state mosse nell'appello.