Non accade quindi solo alla Pubblica Amministrazione, quale custode delle strade e dei marciapiedi di proprietà, di dover incorrere nelle azioni volte al risarcimento del danno patito dai propri utenti, ma anche alle Aziende Ospedaliere allorché gli utenti della struttura abbiano modo di sollevare biasimo in ordine al difetto di manutenzione delle aree di pertinenza dalla struttura medesima. Così accade ad una signora incinta che, percorrendo un tratto di strada adiacente al viale d’accesso ad un reparto dell’ospedale, inciampa a causa di una buca presente sul terreno riportando lesioni permanenti alla caviglia sinistra. In sede stragiudiziale l’Azienda Ospedaliera non intende rinvenire le basi di una soluzione transattiva, nonostante l’esiguità dell’importo richiesto e ritiene di potersi adeguatamente difendere in sede giudiziaria, ma così non è poiché, nel corso del giudizio, celebratosi dinnanzi al Tribunale civile di Bari, non è nelle condizioni di superare l’inversione dell’onere della prova stabilito dall’art. 2051 c.c. che individua, come abbiamo avuto modo di ripetere in altri scritti, un’ipotesi di responsabilità oggettiva del proprietario del bene, facendo sì che su quest’ultimo gravi l’onere si dimostrare l’esclusiva colpa altrui ovvero il caso fortuito. Nel corso dell’istruttoria, secondo il Giudice che ha deciso la controversia, è risultato che le fotografie dimesse abbiano dato conto del dislivello presente nel terreno a causa della buca che, per quanto presentasse un colore più scuro rispetto a quello dell’area circostante, non potesse essere comunque individuata agevolmente dalla paziente così da consentirle di evitare il rischio che vi era insito. Peraltro, l’Azienda non ha svolto attività istruttoria utile a dimostrare l’assenza di responsabilità e pertanto il Tribunale di Bari l’ha condannata a corrispondere alla paziente un danno di poco superiore agli € 4.300,00, nonché a risarcirle integralmente le spese legali. Interessante, nella motivazione, notare gli argomenti utilizzati dal Giudice per stigmatizzare il difetto di manutenzione tenuto conto che, all’interno dell’area di pertinenza di una Struttura Ospedaliera, la diligenza nel provvedere all’adeguata manutenzione anche del terreno calpestabile dev’essere superiore a quella ordinaria proprio perché atta ad ospitare malati che possono avere particolari difficoltà di deambulazione o, aggiungo io, fare un affidamento sulla sicurezza della struttura addirittura superiore alla norma. Il Giudice ha rilevato dunque che la mancanza di un adeguato programma di manutenzione della viabilità interna all’area ospedaliera si possa evincere anche constatando che la struttura ha provveduto a minimi interventi di manutenzione limitati ad alcune zone più degradate ed ignorandone altre tra le quali quella che ha interessato la caduta della signora. Un’altra occasione, quella offerta dalla sentenza del febbraio 2007 dal Tribunale di Bari, per ricordare l’evoluzione della giurisprudenza in materia di danni subiti dai cittadini per difetto di manutenzione dei beni, così della Pubblica Amministrazione come, in questo caso, di una Struttura Sanitaria.