Il mondo del contratto è governato dal principio di buona fede: dovere di lealtà, mancanza di sorprese, tutela delle altrui aspettative, franchezza e trasparenza in ordine ai dettagli significativi.
Non è quanto caratterizza gran parte delle condotte sopra menzionate.
Distinte come sempre, se parliamo di vizi del volere, le discipline per i casi di errore e, rispettivamente, per quelli di dolo. Chi ignori di star trattando con un soggetto positivo al corona virus potrà, tendenzialmente, ottenere l’annullamento solo in certi frangenti contrattuali: quelli a impronta fortemente personalizzata, in cui il dato della mancanza di salute, laddove espresso in forme appariscenti, sia tale da influire sul valore stesso della prestazione.
Chi tratti con qualcuno che lo imbrogli, che menta clamorosamente, che organizzi qualche macchinazione col vaccino, potrà sempre ottenere - se il raggiro non tocca elementi marginali - l’annullamento: così anche sul terreno del corona virus, che qui interessa.
Di tutt’altro genere il secondo fronte dei problemi, quello relativo al momento funzionale: ambito in cui andranno considerati essenzialmente, abbiamo detto, i rapporti a prestazioni corrispettive, specie i contratti di durata.
A venire in considerazione, qui, è non già il comportamento irregolare del singolo - malato, non vaccinato, riluttante a vaccinarsi - bensì (a) il dato dello squilibrio creatosi oggettivamente, con l’avvento della pandemia, fra prestazione e controprestazione; o comunque (b) l’elemento di un serio disagio economico, sopravvenuto per effetto del virus circostante, ai danni di una delle parti.
Quante in effetti le imprese o le persone che, a causa del calo di clientela, o per difficoltà di approvvigionamento di materie prime, o per imposizioni di tipo amministrativo, o per motivi analoghi, si sono trovate in condizione – nell’ultimo periodo - di non potere dar seguito agli impegni inizialmente assunti?
Mutuo, locazione, contratto d’opera, appalto, e poi mandato, agenzia, deposito, leasing. Sono soltanto alcuni degli esempi.
Per ognuna di queste figure varieranno, più o meno sensibilmente, i termini in cui la pandemia mostra di scombinare l’armonia degli assetti; e più d’una appaiono, sulla carta, le vie per ripristinare gli equilibri perduti.
In linea di massima, tenuto conto delle eventuali intese al riguardo, fra le parti, considerato altresì il peso delle eventuali provvidenze pubblicistiche, si tratterà di vedere quali spazi di trattativa possano aprirsi, magari sotto la guida di un giudice, in vista dell’aggiustamento pattizio di cui stiamo discorrendo; e quando potrà-dovrà farsi luogo invece a una risoluzione del contratto, per eccessiva onerosità sopravvenuta o al limite per impossibilità sopravvenuta (soluzione scontata nei casi di prestazione personalizzata, e di debitore positivo al virus).