Responsabilità civile  -  Paolo Cendon  -  10/01/2023

Ma cosa è successo davvero fra quei due?

Tra le varie figure di responsabilità, la  seduzione  con promessa  di  matrimonio è forse quella in cui più  raramente  il giudice può  sottrarsi ai propri  compiti di sottile  distillatore, quanto agli oneri probatori.

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Due le ragioni principali.

La  prima  è  d'ordine storico/fenomenico: in  pochi  altri  casi l'incertezza  si  presenta come una realtà  altrettanto  fitta  e resistente,  in sede di processo - nonché pronta ad  avvolgere  contemporaneamente  tante componenti della fattispecie.

La  seconda  è  di carattere  giuridico/valutativo:  pochi  altri  illeciti appaiono circondati, sul piano normativo,  da una  gamma di  riferimenti altrettanto "liquidi" -  sparsi cioè  trasversalmente   lungo il  sistema, nonché contrassegnati da  coefficienti così alti di emotività.

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Sul  primo punto, allora: basta sfogliare le sentenze in  materia per accorgersi quanto spesso - giunto al termine dell'istruttoria -  il giudice non sa ancora se una promessa nuziale  vi  sia stata davvero, se chi l'ha fatta fosse in dolo (sapeva già di non voler adempiere), quanto  essa abbia pesato ai fini della traditio corporis.

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Talvolta   non è  neppur pacifico che   il pomo  delle  Esperidi,  fra  i due protagonisti, sia stato effettivamente  mangiato,   né che la donna abbia risentito poi qualche pregiudizio (col passaggio dei vari gradi la pronuncia definitiva interviene talvolta  a distanza di  decenni, quando la lite ha perso ormai significato).

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Circa  gli oneri probatori, invece: stando allo schema   canonico (con la "sedotta" tenuta  a dimostrare tutti gli elementi di  cui sopra),   difficilmente  una   condanna dell'uomo si  avrebbe  in  più  di un caso su dieci. Invece le cose vanno  abitualmente  nel verso  opposto  -  e la spiegazione sta proprio nel modo  in  cui quelle incognite tendono a essere gestite, in sede di giudizio.

Così, il principio di salvaguardia dei soggetti deboli entrerà in gioco  tanto  più risolutamente quanto più  l'attrice  riveli  di essere  stata,  al momento del fatto,   una  fanciulla  di  salda tempra religiosa, di carattere schivo, notoriamente illibata.  Il criterio  di tutela per la libertà (dell'uomo, della  donna)   di innamorarsi, di sbrigliare la propria sessualità, di  disamorarsi -   di sposarsi e non sposarsi -  tenderà  a  operare, dal  canto suo, in senso contrario alla responsabilità. E così di seguito.

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Gli effetti sono facilmente immaginabili. Via via che  l'interessata emerga (dalle sue lettere, dai racconti delle  amiche, etc.)  come  un essere ingenuo, timoroso, tanto più ci si  sposterà   in zona di presunzione di promessa nuziale determinante. Quanto  più affiori invece l'immagine di una creatura espansiva,  indipendente,  tanto  più  spetterà ad essa provare  -   il  moralismo  dei  nostri  giudici  è spesso in agguato - che le nozze  erano  state davvero  promesse, che si trattava di un impegno serio,   che  la castità non avrebbe altrimenti vacillato.

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E  all'inverso: la chiave della severità per il  cinismo  opererà con tanta maggior energia  quanto più il convenuto appaia come un donnaiolo  inveterato, aduso delle scommesse amorose,  privo  di scrupoli.  Quella  arieggiante alla ‘’compensatio lucri  cum  damno’’ tanto più  si farà sentire quanto migliore risulti la sistemazione  coniugale  che  la sedotta sia,  per  ipotesi,   riuscita   a conseguire, presso maschi impietositi dalla sua sorte. E così  di seguito.




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