Di ieri la sentenza del Tribunale di Bologna, sez. II civ. (G. D’Orazi).
<< (…) in relazione ai contratti di locazione per uso non abitativo, al fine di qualificare come grave un inadempimento, il giudice è tenuto ad accertare … sia che l’inadempimento sia idoneo a ledere in misura apprezzabile l’interesse contrattuale del locatore … sia che esso sia in grado di sconvolgere l’intera economia del rapporto, così da determinare un rilevante ostacolo alla sua prosecuzione. Nel caso di specie … il pagamento dei canoni, anche se in ritardo, è comunque avvenuto per l’intero importo. Dunque, il conduttore, avendo sanato la propria morosità, non ha pregiudicato in misura apprezzabile gli interessi della controparte … Infine, occorre considerare il fatto che l’inadempimento si è verificato durante il periodo di emergenza sanitaria .. >>: l’art. 5 della L. 392, così come la clausola risolutiva espressa, cedono il passo … (<< … la legislazione COVID 19 reimmette il giudice nella valutazione relativa all’inadempimento di non scarsa importanza … un inadempimento che può essere qualificato … grave in condizioni normali, può invece risultare di scarsa importanza in periodo di pandemia … con una valutazione inevitabilmente discrezionale ed assiologica, si deve ritenere come, nel caso di specie, l’inadempimento, consistente in un ritardo e non in un inadempimento definitivo, in queste condizioni pandemiche, non superi la barriera di cui all’art. 1455 c.c.. Il contratto non è dunque risolto. >>).
Dello s. 11 aprile quella del Tribunale di Roma, sez. VI (G. Scoppetta).
<< (…) si conferma l’orientamento di questo Tribunale secondo il quale va escluso che possa ricavarsi dalla normativa emergenziale una qualche disposizione che autorizzi il conduttore alla sospensione o autoriduzione dei canoni di locazione per le attività commerciali, fatta eccezione per quelle attività di cui il legislatore si è occupato esplicitamente. Nei rapporti locativi “in periodo di epidemia” l’impossibilità sopravvenuta della prestazione non è quella (pecuniaria) del conduttore … anche il richiamo di parte della giurisprudenza alla parziale e temporanea impossibilità del locatore di mantenere il bene locato nel pacifico godimento del conduttore … per fondare un diritto … alla riduzione del canone … non ci pare condivisibile … si aggiunge la difficoltà concettuale di “piegare” la causa della locazione che, per quelle commerciali non si estende mai alla garanzia della produttività dell’attività imprenditoriale che il conduttore si accinge a svolgere nei locali concessi …Il diffondersi della Pandemia … costituisce un fatto che non può non essere considerato nella valutazione complessiva dell’inadempimento … specie se si considera il comportamento di quei conduttori che poi, nel corso del rapporto, non hanno mai manifestato problemi di illiquidità o insolvenza …>>
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