Interessi protetti  -  Riccardo Riccò  -  06/06/2024

Liquidazione di società in frode ai creditori e alla legge (di postergazione) - Cass. 24 maggio 2024 n. 14575

Se un bene esce dal patrimonio sociale per essere attribuito a un socio, “a titolo di anticipazione della liquidazione” (della sua quota), quando ancora non sono stati pagati i creditori sociali, non c’è nemmeno bisogno della revocatoria (o, almeno, non dovrebbe), fosse anche incapiente la società, posto che il socio risponde dei debiti sociali nei limiti dei valori attribuitigli, anche anticipatamente, con la liquidazione. Ma, ovvio, in quanto non siano sottostimati. Se, cioè, dalla società tolgo ciò che vale 100 al valore, sulla carta, di 10, il pregiudizio per il creditore è, di 90, ed è certamente legittimante (la revocatoria). Questo è un caso però diverso, particolare, in cui il socio chiamato in responsabilità dal creditore sociale, per quanto ricevuto, come in atti (“a titolo di anticipazione della liquidazione”), aveva poi opposto un diverso titolo e prodotta al fine una “nota” in cui lo stesso notaio anzi rogante (l’atto attributivo, in favore del socio, di un bene della società in liquidazione, a “titolo di anticipazione” …) specificava che, “in rettifica di quanto erroneamente riportato … l’assegnazione doveva e deve essere considerata effettuata a titolo di compensazione dei crediti all’epoca ancora vantati” (dal socio). Introdotto così il tema del finanziamento soci, senza le dovute cautele tuttavia, evidentemente, date le carenze assertive della causa ex mutuo del credito posto in compensazione (sottolineate anche dalla S. C., che ha respinto il ricorso del socio contro la sentenza di condanna in favore del creditore sociale). Senza di che la responsabilità del socio non sarebbe venuta comunque meno, data la legge della postergazione, ritenuta quasi inesorabile (forse, direi, oltre misura). Un motivo ci sarà, per carità, ma ciò che non mi spiego è il mancato sviluppo del contraddittorio sul punto specifico (della postergazione o non postergazione). Perché evidente - va be’, la natura (apparentemente, anzi) relativamente fraudolenta dell’acquisto, nei termini inizialmente palesati (anticipazione di liquidazione), ma, altresì – che la responsabilità agita era da escludere oppure affermare a seconda, proprio, di quanto da accertare in punto di postergazione o non postergazione del credito del socio (veri i termini dell’acquisto come infine rettificati, dunque extra sociale): ovvero se, o meno, il credito (compensato con il debito ex empto, pari al prezzo del bene sociale) fosse stato erogato in un momento in cui la società avrebbe dovuto essere capitalizzata (o ricapitalizzata) invece che finanziata. 




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