Con la “Commission Notice” del 20 novembre 2024 (C(2024) 7897 final), la Commissione europea ha pubblicato la “Guidance on independent living and inclusion in the community of persons with disabilies in the context of EU funding”.
Nel documento in oggetto, tra l’altro, si legge che l’UE promuove la vita indipendente e la transizione verso soluzioni “de-istituzionalizzanti”, nella cornice della Convenzione ONU del 2006. In quest’ottica, la Commissione europea sollecita gli Stati Membri ad adottare misure e politiche che stabiliscano “griglie temporali” precise per facilitare i processi di de-istituzionalizzazione.
Nella definizione (ri-definizione) degli interventi, la Commissione raccomanda di considerare l’approccio “person-centred” come priorità per organizzare i servizi, le prestazioni e le attività a favore delle persone con disabilità.
La libertà di scelta, il principio di autodeterminazione della persona e il compimento delle proprie aspettative e desideri rappresentano i fondamentali su cui costruire le risposte di sistema, il quale deve contemplare percorsi di partecipazione e cittadinanza attiva.
La “Commission Notice” sottolinea in più parti la necessità che le politiche e gli interventi delle pubbliche amministrazioni siano adeguatamente sostenute e promosse attraverso il coinvolgimento attivo delle organizzazioni della società civile.
A questo riguardo, per quanto attiene al contesto giuridico italiano, si pensi che nella costruzione sia del Budget di Salute sia del Budget di Progetto (ex d. lgs. n. 62/2024), le procedure amministrative di cui al Codice del Terzo settore (co-programmazione e co-progettazione per tutte) sono ritenute funzionali al raggiungimento degli obiettivi di questi due strumenti di integrazione socio-sanitaria, scolastica, lavorativa e culturale.
La “guida” della Commissione europea si conclude con un paragrafo dedicato specificatamente agli investimenti da realizzarsi per approntare efficaci strumenti di monitoraggio. In questa prospettiva, ribadisce il documento “il processo di de-istituzionalizzazione” può risultare efficace soltanto se adeguatamente sostenuto da una prospettiva di lungo periodo, con obiettivi misurabili e valutabili, in cui le organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità possano essere attivamente “ingaggiate”. Ingaggio che non deve limitarsi al diritto “di voice” (partecipazione e consultazione), ma che deve caratterizzarsi in un coinvolgimento in attività di follow up, di valutazione dell’impatto sociale e di eventuale riproposizione delle azioni da intraprendere.
Nella cornice sopra brevemente descritta, si comprende come il budget di progetto di cui al d. lgs. n. 62/2024 possa favorire la definizione e costruzione di azioni ed interventi dinamici, personali e individualizzati allo scopo di evitare progettualità statiche con conseguenti rischi di allontanamento dai bisogni reali, dagli obiettivi di salute delle persone e di cronicizzazione dei percorsi sul medio lungo periodo. Nella definizione e nell’attuazione del budget di progetto, pertanto, il coinvolgimento di una gamma di attori, istituzionali, non profit e famigliari, rappresenta la conditio sine qua non affinché i percorsi di inclusione socio-sanitaria e socio-lavorativa delle persone con disabilità possano risultare efficaci.
Il coinvolgimento di una pluralità di attori, istituzionali e non, tuttavia, non corrisponde ad uno schema univoco e standardizzato: diversi, infatti, sono il livello di detto coinvolgimento, la platea dei soggetti coinvolti, nonché il grado di interazione e integrazione tra gli stessi, da cui discendono necessariamente modelli e strumenti diversi che, in questi ultimi anni, sia il legislatore nazionale sia quelli regionali si sono preoccupati di regolare.
Principio di sussidiarietà, complementarietà nell’azione degli erogatori, personalizzazione degli interventi, unitamente al riconoscimento della centralità e della partecipazione degli utenti alla definizione e implementazione delle azioni e dei progetti di intervento costituiscono i tratti distintivi dei progetti di vita sostenuti dal budget di progetto.
In quest’ottica, il d. lgs. n. 62/2024 riconosce il “budget di progetto” quale strumento in cui possono confluire, in modo integrato, l’insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunità territoriale e al sistema dei supporti informali. Il “budget di progetto” si caratterizza, dunque, quale strumento nel quale possono confluire le diverse tipologie progettuali, di intervento e di azione che sul territorio possono trovare espressione sia nell’iniziativa pubblica sia in quella dei soggetti privati, in particolare non lucrativi.
La “guida” pubblicata dalla Commissione europea conferma che gli obiettivi sopra richiamati possono essere efficacemente conseguiti se si adotta un approccio centrato sulla persona, sulla difesa e promozione dei suoi diritti e scelte, costruendo intorno a questi un “ecosistema” pubblico-privato in cui le responsabilità delle istituzioni pubbliche possano essere efficacemente “integrate” dal contributo degli altri portatori di interesse.