L’esito della procedura (assegnazione della gestione del museo ad una associazione) è stato contestato da un’altra associazione, che l’ha impugnata avanti al giudice amministrativo. Il Tar Lazio, sez. seconda bis, con la sentenza 2 agosto 2022, n. 10886, aveva respinto il ricorso motivando, inter alia, che:
- Il comune non aveva alcun obbligo di affidare la gestione all’associazione che operava da tempo sull’area individuata nell’avviso;
- nel caso di una procedura avente ad oggetto “l’affidamento procedimentalizzato di un bene di proprietà dell’Ente, con contestuale servizio di gestione, riservato a favore di organismi del c.d. Terzo Settore (organizzazioni non lucrative)”, il procedimento è improntato ai principi richiamati e recepiti nell’art. 56 del d.lgs. 117/2017;
- l’avviso dell’ente locale ha evidenziato il relativo criterio selettivo in tre parametri specifici, ciascuno dei quali è stato oggetto di un apprezzamento, sia pure svolto in maniera non numerica, ma in termini discorsivi, ossia mediante espressione di un giudizio di valore, che non risulta incongruo o manifestamente sproporzionato o irragionevole;
- la valutazione delle proposte progettuali ai sensi dell’art. 56 CTS prescindono, “tra i criteri di comparazione delle proposte (in tutto o in parte), dall’elemento prezzo, indispensabile invece nelle procedure di mercato”;
- l’assenza di comparazione fondata sull’elemento prezzo risulta coerente con il coinvolgimento degli enti del Terzo Settore, i quali sono caratterizzati “dalla mancanza di lucro” e, pertanto, non è ipotizzabile ovvero opportuno “affidare la selezione dei contraenti a forme di ribasso o di selezione mediante offerta economicamente più vantaggiosa che si risolverebbero (fermi i costi) in una compressione della qualità delle prestazioni”;
- In assenza di criteri di valutazione matematico-economici, i parametri delle selezioni dei contraenti ai fini della stipula delle convenzioni ex art. 56 del d.lgs. 117/2017, possono sostanziarsi in criteri predeterminati affidati, nella loro applicazione, a motivazioni discorsive e non (o non solo) numeriche, nel quale i commissari che hanno condotto la valutazione delle proposte, hanno espresso giudizi articolati e non manifestamente incongrui o contraddittori.
Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 30 luglio 2024, n. 6826, ha confermato la sentenza di primo grado, sottolineando quanto segue:
- L’ente locale può indicare una serie di attività minime che l’associazione dovrà svolgere;
- La procedura di evidenza pubblica consente un ampio confronto comparativo tra i concorrenti;
- L’ente locale individua i criteri sulla base dei quali si svolgerà il confronto comparativo tra le associazioni ammesse;
- Alle procedure di cui al Codice del Terzo settore non si applicano direttamente i principi del Codice dei contratti pubblici, ma soltanto i principi del medesimo;
- La motivazione addotta dall’ente locale riveste importanza particolare;
- L’avviso pubblico di manifestazione di interesse si configura quale procedura ex art. 56, d. lgs. n. 117/2017 e non integra l’affidamento di un appalto di servizi, poiché l’avviso era rivolto soltanto alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale;
- L’esito della selezione “comporta comunque l’affidamento di una convenzione che ha per oggetto la prestazione di servizi”.
La sentenza de qua conferma alcune “conquiste” interpretative in materia di convenzioni ex art. 56, che possono essere riassunte come segue:
- Gli enti locali sono pienamente legittimati a ricorrere alla formula convenzionale, a condizione che ne stabiliscano ex ante percorso, contenuti e verifiche;
- Gli enti locali, in caso di pluralità di soggetti giuridici interessati, devono esperire un confronto comparativo tra le proposte di intervento;
- il confronto comparativo deve essere svolto sulla base di criteri chiari e trasparenti;
- alla procedura prevista dall’art. 56 non si applicano (sembra quasi un’ovvietà) le disposizioni del Codice dei contratti pubblici;
- alla procedura prevista dall’art. 56 si possono applicare i principi di cui al d. lgs. n. 36/2023.
Il caso in esame presenta alcuni profili di indubbio interesse, in particolare se si pensa che riguarda l’affidamento di un bene immobile comunale cui si è aggiunta anche la gestione di un polo museale locale. In primo luogo, merita segnalare la volontà dell’ente locale di ricorrere all’art. 56 del Codice del Terzo settore, ritenuto procedura adeguata e coerente per assegnare la proprietà pubblica e la relativa gestione ad un’associazione. In secondo luogo, l’articolo in parola permette, in una dinamica combinata, di rispondere a due esigenze, segnatamente, la “presa in carico” di un bene di proprietà pubblica e la sua gestione a fini generali. In terzo luogo, la procedura ex art. 56 CTS permette di valorizzare le proposte progettuali formulate dai soggetti non lucrativi che operano in determinati settori, consentendo, allo stesso tempo, una autentica e sana competizione tra le stesse (il termine competere deriva dal latino “cum-petere”, che esprime convergenza, direzione comune tra quanti concorrono).
In ultima analisi, il rapporto collaborativo delineato nell’art. 56 del CTS identifica il paradigma sussidiario, antitetico a quello autoritativo, a quello per prestazione e, infine, a quello di regolazione per la concorrenza, che permette alle pubbliche amministrazioni di “ingaggiare” le organizzazioni non profit, caratterizzate da non lucratività e dal perseguimento di finalità di interesse generale, in progetti, attività e servizi definiti da un alto grado di cooperazione e condivisione.