Deboli, svantaggiati  -  Giulio Rufo Clerici  -  22/07/2022

L’Ads e l’Agenzia delle entrate: accesso documentale e accesso telematico in nome e per conto del beneficiario

La fragilità “non è una caratteristica dell’individuo insita in una patologia o in una menomazione, ma è il risultato dell’interazione tra i singoli “e un’organizzazione sociale che ne limita attività e possibilità, ponendo sulla loro strada barriere ambientali e comportamentali”, come rileva l’Agenzia delle entrate (Disabilità: iniziamo dalle parole, in www.agenziaentrate.gov.it).

Al riguardo il nostro ordinamento si propone di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, tutelandone il benessere e la salute (artt. 3 e 32 Cost.).

In questa prospettiva la persona portatrice di fragilità può essere rappresentata o assistita dall’Ads nei rapporti con l’amministrazione finanziaria e negli adempimenti di natura tributaria, previa statuizione del Giudice tutelare (ad es. G.T. Milano, 7 maggio 2019, ined., G.T. Trieste, 4 gennaio 2005, in G. Cassano, L’Amministrazione di sostegno nella giurisprudenza, 2008, 196, etc.).

In particolare l’Ads può chiedere di accedere tanto ai documenti conservati presso l’Agenzia delle entrate, quanto ai servizi telematici disponibili nel suo sito internet.

Infatti è nota la possibilità di domandare l’esame o la copia della documentazione amministrativa stabilmente detenuta dall’Agenzia delle entrate, salvo eccezioni stabilite dalla legge, indicando le ragioni della richiesta e in contraddittorio con i soggetti portatori di esigenze di riservatezza (artt. 22 ss., l. 241/1990, nonché ex artt. 2 ss., d.p.r. 184/2006). L’Ads può inviare l’istanza formale di accesso tramite email, pec, raccomandata o consegna a mano, presso l’ufficio che detiene i documenti (art. 65, d.lgs. 82/2005, nonché art. 38, d.p.r. 445/2000). A tal fine egli deve allegare “idonea documentazione, o autocertificazione, che attesti la carica ricoperta, la funzione svolta e i relativi poteri”, secondo il modello predisposto dall’Amministrazione finanziaria (Richiesta di accesso ai documenti amministrativi, in www.agenziaentrate.gov.it). Inoltre l’Ads, come ogni richiedente, ha l’onere di dimostrare un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione tutelata e collegata al documento del quale viene chiesto l’esame o la copia (ex multis T.A.R. Roma 9 maggio 2016, n. 5429).

A titolo esemplificativo, è possibile domandare l’accesso agli atti del procedimento tributario, dopo la sua chiusura: “diversamente opinando si perverrebbe alla singolare conclusione che, in uno Stato di diritto, il cittadino possa essere inciso dalla imposizione tributaria – pur nella più lata accezione della ‘ragion fiscale’ – senza neppure conoscere il perché della imposizione e della relativa quantificazione” (Cons. St., 21 ottobre 2008, n. 5144, con nota di L. Carbone, L. Lo Meo, Accesso agli atti di un procedimento tributario, in Giornale Dir. Amm. 2009, 1, 55). Ugualmente l’Ads può formulare una istanza di accesso documentale a scopi difensivi, nell’ambito di una controversia di lavoro (T.A.R. Torino, 24 maggio 2013, n. 700), o per dimostrare l’inesistenza di danni patrimoniali e l’infondatezza di pretese risarcitorie avanti al Giudice ordinario (Cons. St., 22 dicembre 2014, n. 6342), o anche per conoscere le condizioni economiche di un inquilino (Cons. St., 29 gennaio 2014, n. 461), tramite le dichiarazioni dei redditi detenute dall’Agenzia. Esse, a maggior ragione, sono richiedibili a tutela del beneficiario nel contesto di procedimenti di diritto di famiglia (per brevità, in questa sede, occorre richiamare Cons. St., Ad. Plen., 25 settembre 2020, n. 19, nel contesto del dibattito giurisprudenziale). In tali ipotesi è peraltro necessario tutelare il diritto alla riservatezza dei controinteressati, ricorrendo anche alla ostensione parziale dei documenti, o all’oscuramento dei dati sensibili: basti pensare alle detrazioni per motivi sanitari, o alla scelta dell’8 per mille, le quali riflettono lo stato di salute del dichiarante o le sue convinzioni religiose, filosofiche e personali (CGARS, 28 novembre 2014, n. 643, con richiamo a Cons. St., 29 gennaio 2014, n. 461).

L’accesso telematico all’Agenzia delle entrate riguarda ulteriori forme di collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti.

Particolare importanza riveste la presentazione della dichiarazione dei redditi e l’accesso alla c.d. dichiarazione precompilata del beneficiario: il Garante della privacy ha espresso parere favorevole in merito a tale accesso da parte dell’Ads, anche online (Garante privacy, 12 maggio 2022 n. 173, in www.garanteprivacy.it).

L’Ads può così visualizzare la dichiarazione precompilata, l’elenco dei dati già inseriti e le informazioni che l’Agenzia non ha potuto recepire, poiché incomplete o incongruenti (La dichiarazione precompilata 2022, 3 ss., in www.agenziaentrate.gov.it): egli è infatti un pubblico ufficiale nominato dal Giudice tutelare e che rende conto allo stesso Giudice, riguardo all’attività svolta, nell’interesse del beneficiario (art. 405, quinto comma, n. 3 e n. 6 c.c.). In proposito “è necessario che dal provvedimento di nomina dell’Ads emergano in modo chiaro gli atti che il rappresentato può compiere” tramite il suo legale rappresentante: “qualora, ad esempio, tali atti non comprendano l’ordinaria amministrazione o i rapporti con le Pubbliche amministrazioni, oppure i rapporti con l’Amministrazione finanziaria, l’accesso ai servizi on line non potrà essere autorizzato” (Agenzia delle entrate, Direzione regionale della Lombardia, 31 maggio 2022, con “le spiegazioni occorrenti” alla protezione della persona fragile, secondo il Garante del contribuente in Lombardia, 7 giugno 2022, ined.).

L’Ads deve pertanto comprovare i suoi poteri nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, o nei rapporti con la P.A., o nel campo della gestione ordinaria, trasmettendo all’Agenzia la “documentazione attestante la propria condizione”: in tal modo è possibile utilizzare i servizi telematici riguardanti la dichiarazione precompilata, il cassetto fiscale, salvo le scelte relative al 2/5/8 per mille, la fatturazione elettronica, la stampa dei mod. F24 e le ricevute dei mod. pagoPA, le consultazioni ipocatastali, i duplicati della tessera sanitaria o del codice fiscale, le comunicazioni con l’Agenzia, etc., fino al 31 dicembre di ogni anno, salvo revoca, o rinnovo dell’abilitazione anche tramite email, allegando copia della carta d’identità dell’Ads (Agenzia delle entrate, 19 maggio 2022, prot. 173217/2022).

Infine l’art. 64-ter del codice dell’amministrazione digitale prevede la possibilità che l’Ads acceda ai servizi telematici degli enti pubblici tramite la delega dello Spid, come già avviene presso l’INPS (Circolare 12 agosto 2021, n. 127): ciò consentirà un utilizzo più mirato delle risorse fisiche degli sportelli, moltiplicherà i canali di comunicazione con i cittadini e aumenterà la possibilità di rispondere tempestivamente alle loro esigenze. In prospettiva gli strumenti online contribuiranno sempre di più al benessere degli utenti, anche portatori di fragilità.




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