L’istituzione del legato rappresenta una modalità di attribuzione di una parte del patrimonio ereditario. Il legato è, infatti, quella disposizione testamentaria con la quale si attribuiscono uno o più beni determinati (mobili, immobili, crediti) ad uno o più soggetti. Com’è noto, in base al disposto dell’art. 649 c.c., il legato si acquista immediatamente all’apertura della successione, senza che sia necessaria una formale accettazione, salva la facoltà di rinunciarvi e, nell’ipotesi di mancata rinunzia del legato da parte del beneficiario (o meglio legatario), quest’ultimo non acquisterà la qualità di erede: il suo diritto si esaurirà una volta ricevuto il bene oggetto del legato.
Una particolare forma di legato è quella disciplinata dall’art. 551 c.c., secondo cui al legittimario può esser lasciato un legato in sostituzione della legittima, quando il legato venga attribuito dal testatore ad uno o più eredi legittimari, in luogo della porzione ereditaria ad essi spettante per legge. In altri termini, con il legato in sostituzione di legittima il testatore priva il legittimario della quota riservata sostituendola con una disposizione a titolo particolare attributiva di beni determinati (legato di specie) o di un diritto di credito (legato obbligatorio), disponendo a titolo universale di tutto l’asse ereditario in favore esclusivo di altri soggetti. Resta fermo il disposto dell’art. 649 c.c., per cui anche se in sostituzione di legittima, il legato si acquista immediatamente all’apertura della successione, senza che sia necessaria una formale accettazione, salva la facoltà di rinunciarvi. Mentre l’art. 551 c.c. specifica che se ad un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima (esercitando l’azione di riduzione).
E’ assente, nella disciplina codicistica, la previsione di un termine o di una forma per la rinuncia al legato. Quanto al termine si ritiene applicabile per analogia il termine per la rinuncia all’eredità. Quanto alla forma, la Suprema Corte ha specificato che “ove il legato abbia ad oggetto beni immobili, risolvendosi in un atto di dismissione della proprietà su beni già acquisiti al patrimonio del rinunciante, deve essere, in forza dell'art. 1350, primo comma, n. 5, cod. civ., espressamente redatta per iscritto a pena di nullità” (cfr. Cass. 22/06/2010, n. 15124).
Ebbene, proprio in tema di rinuncia relativa al legato avente ad oggetto un bene immobile, una interessante pronuncia della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Ord. 27-08-2020, n. 17861) ha affrontato la questione relativa al trasferimento all’erede del diritto di rinunciare al legato e, correlativamente (in caso di rinunzia) di esercitare l’azione di riduzione (avendo il legato escluso l’erede dalla comunione ereditaria).
Nello specifico, secondo quanto precisato dalla Corte di legittimità, il fatto che l’acquisto del legato avvenga automaticamente non vuol dire che l’accettazione sia inutile o irrilevante. Con l’accettazione, infatti, il legatario fa definitivamente proprio il beneficio del legato e ciò si traduce nella definitività giuridica dell’acquisto, che non è più rinunziabile. Consegue che se il legatario muore senza avere accettato, la facoltà di rinunziare, quale potere inerente al rapporto successorio in atto (cfr. Cass. n. 1996/2016) non esauritosi con il definitivo conseguimento del legato, passa all’erede. L’applicazione di tale regola al legato in sostituzione della legittima comporta che l’erede del legittimario andrà considerato, sotto questo aspetto, nella stessa condizione del legittimario proprio dante causa.
Pertanto, se il dante causa era ancora nella condizione di poter rinunciare al legato e assolvere all’onere richiesto per poter domandare la riduzione delle disposizioni testamentarie, allo stesso modo potrà agire il suo erede, divenuto titolare iure hereditatis dell’azione di riduzione ex art. 557 c.c. E ciò trova applicazione anche se oggetto del legato è il diritto di usufrutto (come nel caso affrontato dalla Suprema Corte), diritto estinto con la morte del legatario. E’ doveroso richiamare il singolare ragionamento effettuato dalla Corte ove rileva che “con riferimento al legato di usufrutto, non si trasmette all’erede il diritto, ma si trasmette comunque la posizione giuridica connessa al legato acquistato ope legis dal legatario, inclusa la facoltà di rinunciare”. Pertanto, anche se l’erede del legatario non subentra nel diritto di usufrutto (oggetto del legato) quest’ultimo potrà comunque compiere la scelta, ex art. 551 c.c., fra rendere definitivo il diritto già acquistato dal proprio dante causa, assumendo quindi su di sè gli obblighi e gli eventuali diritti nascenti dall’estinzione dell’usufrutto o rinunciarvi, esercitando l’azione di riduzione ed acquisire, per esempio, il titolo di erede.