Deboli, svantaggiati Pubblica amministrazione  -  Alceste Santuari  -  14/11/2024

La riforma degli Ambiti Territoriali Sociali e il modello dell’Azienda Speciale – l.r. Veneto 9/2024

La legge regionale del Veneto 4 aprile 2024, n. 9, recante “Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali”, è attuata in conformità “a quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 329[…]” (art. 1, comma 1 – Finalità e principi), è finalizzato a sostenere “la centralità, lo sviluppo, il benessere, l’empowerment della persona, della famiglia e della comunità”. I servizi sociali sono organizzati nel rispetto dei noti principi di universalità, equità, omogeneità, efficacia, efficienza, economicità, responsabilità, adeguatezza, trasparenza, cui si aggiungono i principi di generatività e innovazione.

Allo scopo di rendere efficace, efficiente ed omogeneo il sistema degli interventi e dei servizi sociali regionali, la legge in considerazione stabilisce che la funzione socio-assistenziale sia esercitata nelle forme disciplinate dal TUEL (Testo unico sugli enti locali) e, in particolare, attraverso l’azienda speciale consortile (art. 8, comma 3).

Il legislatore regionale ha inteso dunque privilegiare una formula disciplinata dal diritto pubblico, funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti locali.

Invero, l’azienda speciale, fin dalla legge n. 142/90, è stata individuata come il modello di gestione di servizi pubblici di rilevanza locale, in specie privi di rilevanza industriale, quali i servizi socio-assistenziali ovvero socio-sanitari (es. servizio farmaceutico).

Anche nella sua declinazione “pluripartecipata” da più comuni, l’azienda speciale è:

  1. “ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale” (art. 114, comma 1, d. lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L.);
  2. la forma giuridica di diritto pubblico che gli enti locali possono scegliere per la gestione dei servizi non a rete (art. 14, comma 1, lett. d), d. lgs. n. 201/2022).

La strumentalità dell’azienda nei confronti del Comune/Comuni è disciplinata dallo Statuto dell’azienda medesima, il quale può prevedere: “Il Consiglio Comunale determina, con le modalità stabilite dallo statuto comunale, gli indirizzi cui l’Azienda deve attenersi nell’attuazione dei suoi compiti ed emana le direttive generali necessarie al raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo che l’assunzione dei pubblici servizi affidati all’azienda è destinata a soddisfare, da recepirsi all’interno del contratto di servizio”.

Il vincolo di strumentalità si declina inoltre nella necessità che il/i Consiglio/i Comunale/i approvi/no i seguenti atti fondamentali adottati dal Consiglio di amministrazione dell’Azienda:

  1. a) il piano programma;
  2. b) il bilancio pluriennale di previsione;
  3. c) il bilancio preventivo economico annuale;
  4. d) il bilancio di esercizio;
  5. e) i contratti di servizio;
  6. f) la costituzione e la partecipazione ad enti o a società a capitale pubblico, privato o misto qualora non espressamente previste nel piano programma;
  7. g) le modifiche statutarie;
  8. h) i regolamenti aziendali previsti dallo Statuto comunale.

Il Consiglio Comunale, con la deliberazione di costituzione indica gli indirizzi e gli obiettivi generali che l’azienda deve perseguire, i trasferimenti patrimoniali e finanziari del comune ed il personale che eventualmente deve ad essa essere trasferito. Con la stessa maggioranza richiesta per la deliberazione di costituzione vengono adottati eventuali aggiornamenti e modifiche e finanche lo scioglimento dell’azienda speciale.

Si ricorda, tuttavia, che accanto all’anima “pubblicistica”, l’azienda speciale presenta anche un’”anima imprenditoriale” (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 20684 del 9 agosto 2018), necessariamente, legata alla natura di attività di impresa da essa esercitata, elemento che induce l’azienda speciale al conseguimento del miglior risultato economico possibile.

Per quanto riguarda la prima “anima”, pertanto, l’azienda speciale è “unità” di produzione di beni, servizi e attività di cui alla definizione del codice dell’imprenditore e, contestualmente, del Testo unico degli enti locali, che impone alle aziende speciali di svolgere la propria attività con criteri di efficacia, efficienza ed economicità, con obbligo di pareggio di bilancio.

Le aziende speciali sono dunque funzionalizzate allo svolgimento di attività pubblicisticamente orientate, ma non possono essere forzosamente inserite in modo funzionale “nella stessa organizzazione della pubblica amministrazione” e quindi alle medesime aziende speciali non possono imporsi le “forme garantistiche a tutela della pubblica amministrazione nel momento in cui persegue direttamente i fini suoi istituzionali ed in ambito lato sensu autoritativo” (cfr. sentenza n. 20684 cit.).

Da quanto precede appare evidente che l’opzione “azienda speciale” risulti particolarmente funzionale e coerente con l’impianto complessivo della legge regionale n. 9/2024. Quest’ultima intende rafforzare il dialogo territoriale tra gli enti locali, al fine di potenziare la loro capacità programmatoria e di intervento in un comparto, quale quello socio-assistenziale, caratterizzato non soltanto da bisogni e attese multilivello, ma che richiede risposte istituzionali solide e sostenibili. In questo senso, le costituende aziende speciali saranno in grado di “dialogare”, con gli strumenti e le procedure adeguate, sia con le aziende sanitarie locali sia con gli enti del terzo settore.




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