Con l.r. 28 novembre 2024, n. 18, la Regione Lazio ha approvato una nuova normativa relativa alle cooperative sociali.
La legge in parola richiama i “fondamentali” della fattispecie riconosciuta con l. n. 381/1991, tra i quali:
La legge n. 18/24 poi individua alcuni “strumenti” per rafforzare l’accountability e responsabilità sociale delle imprese cooperative, tra i quali: i) il bilancio sociale; ii) il codice etico o organizzativo ai sensi del “modello 231”.
L’art. 8 è interamente dedicato ai principi comuni che le pubbliche amministrazioni sono chiamate a seguire nella definizione dei contratti pubblici, tra i quali, in questa sede, si ritiene utile richiamare i seguenti:
A quanto sopra riportato, si aggiunga che il medesimo art. 8 stabilisce che la Regione, gli enti locali (anche associati), le società controllate, gli organismi strumentali, gli enti strumentali controllati, le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, nell’ambito dei rispettivi procedimenti di programmazione annuale, relativamente a beni e servizi, nel rispetto dell’articolo 5 della l. 381/1991, riservano una quota non inferiore al 5 % e non superiore al 10 % dell’importo annuo complessivo dell’approvvigionamento di tali servizi a contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria in favore delle cooperative sociali di tipo b) (inserimento lavorativo di persone svantaggiate). Il progetto di inserimento lavorativo diventa poi anche oggetto di specifica valutazione in sede di assegnazione del punteggio di gara. Anche l’art. 13 è dedicato all’inserimento lavorativo, ma nello specifico, delle persone con disabilità, rafforzando i tirocini e le convenzioni tra le cooperative sociali e il sistema del collocamento obbligatorio. Sarà interessante valutare come queste previsioni possono collocarsi nell’ambito della definizione e costruzione del “progetto di vita” di cui al d. lgs. n. 62/2024.
Trattasi di previsioni affatto marginali, atteso che esse testimoniano una precisa volontà del legislatore regionale di favorire e supportare politiche attive di inserimento lavorativo.
Il successivo art. 9 dispone, invece, in ordine alle specifiche modalità di affidamento dei servizi a favore delle cooperative sociali, le quali si ritrovano in una condizione di “scelta” e di “combinazione” sconosciuta agli altri enti del terzo settore ovvero non profit (almeno sotto il profilo concettual-teorico). Infatti, le cooperative sociali possono: a) partecipare alle procedure competitive di cui al Codice dei contratti pubblici; b) risultare accreditate presso la Regione; c) essere attivamente coinvolte secondo le modalità previste dal Codice del terzo settore.
La legge regionale n. 18/2024, alla stregua della legge 8 novembre 1991, n. 381, e coerentemente con altre legislazioni regionali succedutisi negli anni in tema, ha inteso riconoscere la cooperazione sociale quale formula giuridico-organizzativa che permette alle cooperative di svolgere funzioni di tipo sociale. Viene, anche con questa disciplina, dato rilievo di pubblica utilità al perseguimento di determinati scopi mutualistici.
In quest’ottica, il legislatore regionale, da un lato, intende valorizzare la specificità giuridico-organizzativa delle cooperative sociali e, dall’altro, inserire le medesime tra i soggetti deputati a realizzare progetti di inserimento lavorativo, che proprio in ragione della loro particolare finalità sono meritevoli di una tutela giuridica “rafforzata”. La disposizione in parola rafforza un contesto giuridico all’interno del quale gli enti pubblici locali e gli enti del servizio sanitario nazionale a livello regionale sono chiamati a rapportarsi con il mondo della cooperazione sociale al fine di potenziare le risposte gestionali ed organizzative necessarie per affrontare sia le istanze “ordinarie” sia quelle di natura “straordinaria” (si pensi al tema della disabilità) che provengono soprattutto dagli strati più deboli della popolazione.