Varie  -  Redazione P&D  -  24/06/2022

La Corte ha deciso la causa

L’AVVOCATO NEL RUOLO DI CURATORE SPECIALE DEL MINORE: RACCOMANDAZIONI DAL CNF

>>>>>>>>  Tra le disposizioni della l. n. 206/2021 entrate in vigore ieri, vi sono anche le norme che si riferiscono alla figura del Curatore speciale del minore. Il CNF ha pubblicato una serie di raccomandazioni per gli avvocati chiamati a svolgere questa delicata funzione.

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LA PROVVIGIONE DEL MEDIATORE IMMOBILIARE È DOVUTA ANCHE SE NON HA PARTECIPATO A TUTTE LE FASI DELLA TRATTATIVA

>>>>>>>>>  Perché maturi la provvigione del mediatore immobiliare, non è necessario che quest’ultimo sia intervenuto in tutte le fasi delle trattative sino all'accordo definitivo, ma è sufficiente che la sua opera sia in qualche modo ricollegabile alla conclusione dell'affare per avere favorito l'avvicinamento dei contraenti.

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AUTORIMESSA IN CONDOMINIO: CHI PAGA LE SPESE PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA?

>>>>>>  Le spese condominiali vanno ripartite su tutti i comproprietari dell’autorimessa anche se i lavori strutturali interessano solo alcuni posti auto.

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QUANDO L’EMERGENZA CHIAMA, ANCHE L’INFERMIERE PUÒ INTERVENIRE

>>>>>>>>>  Non viene integrato l’esercizio abusivo della professione ex art. 348 c.p. in ogni caso in cui l’ausilio “non professionale”, seppur invasivo sul paziente, si palesi necessario e ne incrementi le possibilità di sopravvivenza. L’integrazione della norma penale citata, che preserva le riserve professionali previste dal legislatore, va indagata in concreto e mediante specifica analitica delle circostanze di fatto: non tutti gli esercizi di professionalità riservate da parte di chi non avrebbe titolo sono puniti dalla norma penale.

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IL DETENUTO IN REGIME DIFFERENZIATO PUÒ USUFRUIRE DEI COLLOQUI IN VIDEOCHIAMATA?

>>>>>>>>>>  «Tenuto conto dell’importanza dei colloqui per il trattamento penitenziario e della necessità che le differenze di trattamento nei confronti dei detenuti in regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. siano strettamente connesse a non altrimenti gestibili esigenze di ordine e di sicurezza e siano congrue rispetto allo scopo perseguito, è stata affermata la possibilità di videochiamata, in sostituzione di colloqui visivi, nelle situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare il colloquio in presenza».

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FURTO IN SPIAGGIA: CONDANNA PIÙ SEVERA PER IL LADRO

>>>>>>>>>  Riconosciute due aggravanti. La prima per avere agito su cose esposte alla pubblica fede, ossia una borsa lasciata sotto un ombrellone da una donna allontanatasi per andare a fare il bagno. La seconda per avere beneficiato di un contesto tale da ostacolare la difesa privata.

 




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