-  Caruso Simona  -  23/01/2015

LA COLLABORAZIONE VOLONTARIA PER IL RIENTRO DEI CAPITALI DALL'ESTERO - Legge 186/2014- Simona CARUSO

voluntary disclosure

Il 17 dicembre, sulla Gazzetta Ufficiale n. 292, è stata pubblicata la legge n. 186 del 15 dicembre 2014 recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio", entrata in vigore il primo gennaio 2015.

Il testo disciplina la procedura di collaborazione volontaria, a cui possono accedere persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti equiparati che detengano all'estero investimenti e/o attività di natura finanziaria, per regolarizzare le violazioni connesse agli obblighi di monitoraggio fiscale commesse fino al 30 settembre 2014.

La collaborazione sarà possibile fino al 30 settembre 2015 e permetterà di godere della riduzione di sanzioni ed interessi oltre che di importanti benefici dal punto di vista penale.

I contribuenti che sceglieranno di aderire dovranno indicare spontaneamente all'Amministrazione Finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero (anche indirettamente o per interposta persona), fornendo i documenti e le informazioni necessarie per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, e dei redditi derivanti dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo e per la quantificazione degli eventuali maggiori imponibili.

Nulla a che fare, dunque, con l'anonimato degli scudi fiscali, dal momento che occorrerà esibire in modo preciso la documentazione necessaria, con l'avvertenza che la trasmissione di atti o documenti falsi, integra una (nuova) fattispecie di reato appositamente introdotta dalla legge 186 del 2014.

Chi aderirà dovrà, inoltre, rilasciare al consulente che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e le notizie fornite sono rispondenti al vero.

La collaborazione volontaria non e' ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi proprio all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria.

Al fine di accedere alla procedura i contribuenti dovranno, dunque, ricostruire i proventi derivanti dagli investimenti esteri e calcolare i relativi rendimenti con il metodo analitico o forfettario (nei casi in cui possibile).

Per il computo dei termini di accertamento (ovvero delle annualità che si possono regolarizzare) e per la quantificazione e applicazione delle sanzioni sul monitoraggio fiscale, occorre distinguere in funzione dello Stato in cui le attività sono state detenute, a seconda che si tratti di un paese black list o white list. Nel primo gruppo, inoltre, si devono diversificare i Paesi che hanno firmato o firmeranno, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, un accordo con l'Italia che garantisca un adeguato scambio di informazioni (ad esempio il Lussemburgo e la Svizzera).

Le irregolarità potranno essere sanate beneficiando dell'applicazione delle sanzioni ridotte, nella misura prevista dall'articolo 5 bis al n. 4.

Per coloro che aderiranno alla procedura, inoltre, è prevista l'esclusione dalla punibilità per i reati di cui all'articolo 2 (dichiarazione fraudolena mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti), 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), 4 (dichiarazione infedele), 5 (omessa dichiarazione), 10 bis (omesso versamento di ritenute certificate) e 10 ter (omesso versamento iva) del dlgs 74/2000.

La copertura penale vale anche per i reati di cui agli articoli 648 bis e 648 ter del c.p. commessi in relazione ai reati tributari.

E' esclusa la punibilità anche in relazione al nuovo reato di autoriciclaggio di cui all'articolo 648 ter I, sempre commesso in relazione ai reati fiscali.

Entro fine mese si attende il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che chiarirà le modalità di presentazione dell'istanza e di pagamento di imposte, sanzioni e interessi.

Si ricorda, infine, che la legge consente l'accesso alla voluntary disclosure anche ai soggetti diversi dai destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale, delineando accanto alla "voluntary disclosure estera" (a cui possono accedere, come detto, persone fisiche, enti non commerciali e società semplici e il cui presupposto d'accesso è l'esistenza di violazioni agli obblighi di monitoraggio fiscale commessi fino al 30 settembre 2014) la "voluntary interna", riservata a tutti i contribuenti, per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014.




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