Deboli, svantaggiati  -  Alceste Santuari  -  29/08/2024

Iscrizione nel Runts: funzione e finalità - Tar Lazio 13841/24

Tra le finalità della Riforma del Terzo settore è indubbio che si debba registrare l’intenzione del legislatore di incrementare la conoscibilità, la trasparenza e l’accountability degli enti non profit, anche in un’ottica di maggiore responsabilizzazione dei medesimi enti. A questo fine e anche allo scopo di superare le difficoltà del sistema previgente collegate alla mancanza di informazioni circa le attività, gli interventi, gli statuti e le altre informazioni rilevanti degli enti non profit, il Codice del Terzo Settore ha inteso assegnare al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) un ruolo centrale nell’ambito della riforma dei soggetti non lucrativi.

In dottrina, si è segnalato che “Il Runts costituisce una delle più importanti e significative innovazioni recate dalla nuova legislazione sul terzo settore[…] Tale giudizio consegue all’essenzialità ed eterogeneità delle funzioni svolte dal Registro, che lo rendono originale e del tutto diverso dai precedenti registri “di settore”, anche per ciò che concerne i rapporti con i due registri “generali” delle persone giuridiche e delle imprese”. (cfr. A. Fici, Commento agli articoli 1-2, in A. Fici e N. Riccardelli (a cura di), Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Commento al d.m. 15 settembre 2020, n. 106, Editoriale Scientifica, 2021, pp. 17-18).

La funzione di controllo e di garanzia svolte dal Runts è stata ribadita dal Tar per il Lazio, sez. Quarta bis, con la sentenza 9 luglio 2024, n. 13841, con la quale i giudici amministrativi hanno rilevato quanto segue:

  1. l’iscrizione nel registro garantisce il controllo pubblico sulla sussistenza e sulla permanenza dei requisiti di carattere sostanziale;
  2. essa ha carattere costitutivo ai fini della qualificazione degli enti del terzo settore;
  3. l’iscrizione non è obbligatoria: l’associazione che preferisce non iscriversi, può continuare ad esistere e svolgere la propria attività, ma non può beneficiare delle norme di favore previste per gli enti del terzo settore;
  4. l’iscrizione nel registro, in ragione del controllo che ne consegue, riveste un ruolo ancora più importante nei rapporti tra gli enti in esame e la pubblica amministrazione;
  5. il legislatore, in attesa dell’istituzione e della piena operatività del RUNTS, ha ritenuto insufficiente il solo requisito sostanziale per la qualificazione di un ente come ente del terzo settore, prevedendo invece che “Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore” (art. 101, c. 3, d.lgs. citato);
  6. i registri di settore vigenti al momento dell’entrata in vigore del RUNTS svolgevano d’altronde una funzione di garanzia e controllo analoga a quella oggi rivestita dal RUNTS, anche con riguardo ai rapporti con la pubblica amministrazione.

I giudici amministrativi hanno, dunque, inteso ribadire che l’intero impianto normativo di favore contenuto nel Codice del Terzo settore (e nel d. lgs. n. 112/2017 sull’impresa sociale) prevede che le pubbliche amministrazioni possano ricorrere alla co-programmazione, alla co-progettazione e al convenzionamento soltanto con gli enti che risultano iscritti nel Runts.

Il Runts, nonostante l’inevitabile difficoltà collegata alla realizzazione di un sistema innovativo e inedito per la storia delle organizzazioni non profit del nostro Paese, può considerarsi una piattaforma infrastrutturale fondamentale per la realizzazione di alcuni obiettivi che potranno contribuire in modo non marginale alla crescita degli enti non profit. In particolare, si pensi al monitoraggio che il Runts potrà assicurare in ordine alla “vita” degli Ets: finalità, attività, responsabilità interne, rendicontazione potranno risultare costantemente accessibili non soltanto agli stakeholders interessati, ma anche alla platea dei cittadini, che in larga parte sostengono l’azione degli enti non profit. Due, tuttavia, sono le condizioni che si possono ipotizzare per una effettiva ed efficace attività del Runts: una reale cooperazione tra le diverse pubbliche amministrazioni interessate e la consapevolezza da parte degli Ets che la trasmissione dei dati ad essi richiesti contribuirà ad incrementare la loro reputazione sociale.




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